Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4618 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. un., 25/02/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10731-2010 proposto da:

SATI – SOCIETA’ AUTOCOOPERATIVE TRASPORTI ITALIANI A R.L., in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZI RENATO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso

lo studio dell’avvocato CLARIZIA ANGELO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 1041/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

PREMETTE IN FATTO

Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: il Direttore Provinciale delle Poste di (OMISSIS) ingiunse alla SATI il pagamento di una somma ingente a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’abbandono del servizio di trasporto degli effetti postali su alcune autolinee esercitate in concessione.

Con sentenza depositata in data 23 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR per il Molise che, investito della controversia dopo che l’Autorità giudiziaria ordinaria aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, aveva respinto il ricorso della SATI avverso l’ingiunzione notificatale.

Con ricorso notificato il 12 aprile 2010 la SATI ha devoluto alla Corte di Cassazione le seguenti questioni di diritto: a) se le controversie in materia di recupero somme da parte della P.A. per danni subiti a causa dell’interruzione del servizio postale da parte dell’esercente l’autolinea appartenga alla giurisdizione dell’a.g.o.;

b) se l’esimente della forza maggiore richiesta dall’esercente ai fini dell’esclusione della responsabilità per inadempimento del relativo obbligo non determini la giurisdizione dell’a.g.o..

La Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1 – Il ricorso deve essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 377 e 380 bis c.p.c. nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 vigente ratione temporis (il ricorso è avverso provvedimento depositato successivamente al 2 marzo 2006 e antecedentemente al 4 luglio 2009).

2. – Diversamente da quanto eccepito dalla resistente, esso risulta tempestivo. In virtù della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f che ha aggiunto all’art. 155 c.p.c., i commi 5 e 6 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, l’art. 58, comma 3, – secondo cui detti commi si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 – i termini processuali che scadono di sabato (oltre quelli che scadono in giorno festivo, già previsti dal medesimo art. 155, comma 4) sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo. Dispone la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art 1, comma 1, sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

La sentenza del Consiglio di Stato è stata depositata il 23 febbraio 2009, per cui il termine lungo utile per ricorrere, prorogato dei 46 giorni (non 45, come erroneamente indicato dalla resistente) di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, è scaduto sabato 10 aprile 2010, per cui è stato prorogato ex lege al successivo 12, giorno in cui il ricorso risulta notificato.

3. – In data 3 novembre 2011 è stata depositata in cancelleria la relazione con la quale il relatore rilevava l’inammissibilità del ricorso poichè trattava un tema – l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che peraltro non risultava essere stato trattato avanti al medesimo – su cui si era formato il giudicato, non essendo stata impugnata, divenendo definitiva, la sentenza in data 24 aprile 2002 della Corte d’Appello di Campobasso, che aveva confermato la declinatoria della giurisdizione dell’a.g.o.

pronunciata dal Tribunale (confronta, per tutte, Cass. S.U. 11.2.2010, n. 3200; Cass. S.U. 20.11.2008, n. 27531).

4.- Il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso anche se con motivazione diversa. L’omessa impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso non aveva determinato il passaggio in giudicato della statuizione sulla giurisdizione dal momento che la Sati aveva poi adito il Tar per il Molise; ma alla sentenza di quest’ultimo, che aveva pronunciato nel merito affermando, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, la giurisdizione del giudice amministrativo, la ricorrente ha prestato acquiescenza, non avendola censurata avanti al Consiglio di Stato sotto tale profilo.

5 – Con la memoria la ricorrente nulla obietta al riguardo, ma insiste sull’ammissibilità del ricorso con riferimento al secondo motivo. Assume che il Consiglio di Stato le avrebbe negato la tutela giurisdizionale riconosciutale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 4 e dall’art. 51 c.p. con riferimento alla istituzione dell’agente unico disposta nell’ambito dei principi posti dalla Legge Quadro 10 aprile 1981, n. 151 per l’ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Ma la sentenza impugnata ha esaminato funditus la questione (pagg. 13 e 14) e l’ha risolta in senso sfavorevole alla ricorrente escludendo sia la causa di forza maggiore, sia la causa legittima d’inadempimento, per cui la doglianza in esame si risolve in un’inammissibile censura di violazione di norme di diritto.

6.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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