Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4618 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4618 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 17019-2006 proposto da:
PEZZI

PASQUALE

IN

C.F.PZZPQL31H13I895J,
ROMA,

PROPRIO

EX

ART.

86

CPC,

elettivamente domiciliato in

PIAZZA DELL’ALBERONF

36/7,

presso il suo

studio;
– ricorrente contro

2012
1782

GRISOLIA RAFFAELE;
– intimato

avverso l’ ordinanza del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
dep. 1’11/4/06 n. r.g. 550/05;

Data pubblicazione: 22/02/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso.

Fatto e diritto
l. – L’avv. Pasquale Pezzi ricorre sulla base di due motivi avverso
l’ordinanza del Tribunale di Castrovillari che ha disposto che dovesse
essere liquidata in suo favore la complessiva somma di euro 6642,81 per

favore di Raffale Grisolia, decurtata della somma di euro 3098,74,

che il

professionista aveva dichiarato di aver ricevuto dal cliente.
2. – All’esito della deliberazione in camera di consiglio il collegio ha
disposto la stesura della motivazione in forma semplificata.
3.

– Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112

cod.proc.civ. e dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942. Si lamenta che,
a fronte dì una richiesta di liquidazione di somme specificamente
delibate e poste a base del parere del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Castrovillari, il Tribunale avrebbe liquidato globalmente una
somma giudicata irrisoria senza enunciarne le ragioni. La illustrazione
del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di
diritto:‹Accerti la Corte Suprema:a) se c’è stata violazione della legge
con la mancata specificazione del sistema adottato nella liquidazione di
tariffe professionali di avvocati (art. 28 e segg. 1. 794/1942),
impedendo in tal senso 11 diritto di difesa del ricorrente; b) se c’è
stata violazione dell’art. 112 c.p.c.

in relazione al’art.

c.p.c. per avere omesso di statuire su tutta la domanda,

360 nn.

3 e 4

con la mancata

liquidazione di compensi di alcuni giudizi e con /a mancata liquidazione
delle ingenti spese dovute per legge (artt.

91 e 92 c.p.c.) e con la

incredibile omessa statuizione sul rimborso forfettario delle spese

3

onorari ed euro 1856,29 per diritti per l’attività difensiva prestata in

generali (D.M. 8.4.04. n. 127)>.
4. – Il motivo è inammissibile, per la genericità del quesito di diritto
formulato, a norma dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile

ratione

temporis, che non specifica le omissioni che sarebbero state compiute.

cod.proc.civ. e della legge n. 263 del 2005. Si lamenta che, a fronte di
un’attività professionale complessa, riguardante numerose procedure, il
Tribunale non abbia invitato l’attore a dare chiarimenti o a nominare un
esperto per individuare l’ammontare dei compensi. La illustrazione del
mezzo si conclude con la formulazione del seguente questo di
diritto:‹Accerti

la Corte Suprema se c’è stato mancato pronunciato

sull’attività svolta dal professionista presso la Cassazione (giudizio
nn. 8532 e 9541); mancato pronunciato sull’attività in causa n. 1070/00
presso 11 Collegio del Tribunale di Castrovillari; mancato pronunciato
sull’attività di querela

e

difesa in Tribunale; totale mancato

pronunciato sulle spese relative a cinque cause e due procedure
immobiliari e attività consequenziall;mancato pronunciato sulla parcella
del Consiglio dell’Ordine con sospetta violazione dei minimi tariffari.
Sospetto che diventa certezza sol che si pensi al fatto che la richiesta
attrice si fonda su documenti e parere qualificato per un importo di euro
31.074,50 e che 11 liquidato è appena di euro 5400,36 (cioè euro 6642 per
onorari e euro 1836,29 per diritti meno euro 3098,74 a titolo di acconti
ricevuti in lontano passato). Gli errori e le omissioni rappresentano un
autentico arbitrio, decisamente mortificante per il professionista>.
6.

Anche tale motivo è inammissibile, in quanto non contiene alcuna

4

5. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92

specificazione in ordine alle allegazioni che avrebbero dovuto indurre il
Tribunale ad operare una diversa regolamentazione delle spese.
7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, in

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 2 ottobre 2012.

assenza di alcuna attività difensiva da parte dell’intimato.

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