Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4618 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 21/02/2020), n.4618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13977/2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona dei Ministri pro

tempore, REGIONE ABRUZZO C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.B., UNIVERSITA’ STUDI GABRIELE D’ANNUNZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 963/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/11/2014 R.G.N. 1145/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Chieti respingeva la domanda proposta da S.B. intesa ad ottenere un “retribuzione adeguata” per tutta la durata legale del corso di specializzazione universitaria, secondo quanto disposto dalle Direttive comunitarie;

2. con sentenza del 20.11.2014, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’appello del S. ed in parziale riforma della decisione impugnata – che per il resto confermava -, dichiarava il diritto dell’appellante alla determinazione della borsa di studio percepita parametrata all’incremento del trattamento economico previsto dai contratti collettivi dei medici del S.S.N.;

3. riteneva la Corte che non fosse fondata la domanda tesa a rendere applicabile il trattamento economico previsto dal D.P.C.M. 7 marzo 2007, per i medici in formazione per l’anno accademico (2006/2007 anche ai periodi precedenti e che non fosse possibile la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per mancata o tardiva attuazione della direttiva 93/16 CEE, nè che potesse trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni in misura diversa da quella riconosciuta, considerandosi il rapporto come di lavoro subordinato, sia pure al fine di una retribuzione adeguata alla qualità ed alla quantità del lavoro ex art. 36 Cost.;

4. con riferimento alla rivalutazione ed alla rideterminazione dell’importo delle borse di studio, richiamava Cass. 18562/12 per affermare che il blocco degli incrementi contrattuali non si era esteso successivamente al 31.12.1993, avendo lo stesso interessato solo il biennio 1992/1993, a differenza del blocco delle indicizzazioni stabilito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, prorogato sino al 31.12.2005;

5. di tale decisione domanda la cassazione la Presidenza del consiglio dei Ministri, affidando l’impugnazione ad unico motivo; il S. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, convertito in L. n. 438 del 1992, L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, L. n. 488 del 1999, art. 22,L. n. 289 del 2002, art. 36,D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e delle Direttive 82/76, 75/363, 75/362, rilevando che il giudice del merito non poteva adeguare sulla mera sollecitazione degli specializzandi l’importo delle borse di studio, considerato che il legislatore ne ha più volte normativamente escluso la possibilità di adeguamento per esigenze di carattere finanziario, non potendosi disapplicare la normativa interna che ha disposto il blocco dei progressivi adeguamenti della borsa di studio, in quanto la normativa comunitaria si disinteressa della quantificazione delle stesse, rimettendone la determinazione a quella interna;

2. peraltro, il riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale delle borse di studio in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dai CCNL per i medici dipendenti del SSN contribuirebbe a vanificare il risparmio atteso a seguito del blocco dell’adeguamento annuale in base al tasso programmato di inflazione;

3. il ricorso è fondato;

4. nelle sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, del 2018 e, ancor prima nella n. 4449/2018 del 23.2.2018 – alle cui motivazioni, che sono integralmente e pienamente condivise, si pone rinvio – è stato affermato che: a) la disciplina recata dalla Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione; b) con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale; c) non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi; d) la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.; e) l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005; f) ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; g) non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi; h) non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/CE non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; i) la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi, in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

5. rispetto alla questione dell’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazione collettiva, Cass. 4449/2018, attraverso una dettagliata ricostruzione normativa, ha evidenziato come la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, abbia stabilito che “a partire dal 1998 resta consolidata in Lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui del predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo l’indicizzazione, ma anche la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva;

6. è stato osservato come il dato letterale dell’art. 32 evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale (comma 1) e che siffatta lettura trova conforto nella circostanza che l’intera quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell’importo pari a 315 miliardi di Lire;

7. più in particolare, è stato considerato che il blocco dell’incremento annuale e della rideterminazione delle borse di studio previsto dalla L. n. 449 del 1997, citato art. 32, comma 12, è stato confermato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1 (legge finanziaria 2003) e tale disposizione – dopo avere stabilito che le disposizioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 66 e 67 e da ultimo dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 – stabilisce che, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 37, l’ammontare delle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, a carico del Fondo sanitario nazionale, rimane consolidato nell’importo previsto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e successive modificazioni;

8. da ciò è stato ricavato che, a partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1;

9. se pur è vero che quest’ultimo incremento era stato riconosciuto (Cass. 18 giugno 2015, n. 12624; Cass. 29 ottobre 2012, n. 18562 – indicata nella sentenza impugnata – e Cass. 17 giugno 2008, n. 16385), sul presupposto che il blocco degli incrementi contrattuali non si fosse esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardasse solo il biennio 1992-1993, l’assunto è stato rivisto appunto da Cass. n. 4449/2018 cit., in considerazione non tanto di una diversa interpretazione, quanto piuttosto valorizzandosi una normativa riguardante quanto meno il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 (in cui ricadono le borse di studio oggetto di questa causa, che decorrono dall’anno accademico 2002) e non considerata da quei precedenti;

10. è stato da ultimo anche aggiunto che, dall’anno 2007, è seguito il nuovo trattamento di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 ed ai D.P.C.M. attuativi del 2007 e ciò sia con riferimento all’indicizzazione, sia con riferimento all’adeguamento parametrato sui miglioramenti della contrattazione collettiva, entrambi previsti dal D.Lgs. n. 257 cit., art. 6, comma 1 (cfr. Cass. 13.6.2019 n. 15966 – Punto 3.2. dei considerando);

11. sulla scorta dei principi innanzi richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata in parte qua, dovendo essere disattesa, per quanto detto, la richiesta di rideterminazione triennale della borsa di studio, in tal senso pervenendosi, con decisione nel merito – non essendo necessari ulteriori accertamenti – al rigetto della domanda originaria del S. in relazione a tutte le domande proposte;

12. la complessità giuridica della vicenda e della stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine alle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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