Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 46179 del 03/11/2016

Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 03/11/2016), n.46179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente –

Dott. TARDIO Angela – rel. Consigliere –

Dott. CASA Filippo – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

Dott. BONI Monica – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.M.A., nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 06/07/2015 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Angela Tardio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi la

inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l’avv. Claudio Galletta, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 luglio 2015 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame, proposta avverso l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania nei confronti di S.M.A., sottoposto a indagini per essere gravemente indiziato di avere concorso nella estorsione commessa in danno di T.A. dall'(OMISSIS) al (OMISSIS) (capo N della imputazione provvisoria), aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

2. Il Tribunale premetteva che le risultanze investigative acquisite avevano dimostrato la costante operatività in Catania, tra i primi mesi del 2012 e il mese di maggio 2014, del sodalizio mafioso denominato “clan M.”, che faceva capo al sodalizio dei “carcagnusi”, e rappresentava che l’avvio delle indagini si era avuto con l’attività di perquisizione e sequestro eseguita il (OMISSIS) all’interno dell’abitazione di G.C., tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente.

2.1. In detta occasione erano stati rinvenuti tre block notes e materiale cartaceo in su cui erano risultate annotate operazioni economiche in entrata e uscita, con indicazione di cifre, nomi ed esercizi commerciali, alcuni dei quali di facile individuazione e altri identificati nel corso delle indagini.

L’ipotesi accusatoria, che detta documentazione fosse un registro relativo ai proventi delle estorsioni a carico di commercianti, al recupero di crediti per conto terzi e al pagamento degli stipendi ai familiari dei sodali detenuti, si era rivelata pienamente fondata all’esito di una complessa e articolata attività di indagine che si era sviluppata attraverso servizi di intercettazione telefonica e ambientale, servizi di ripresa video dinanzi alle abitazioni di alcuni dei coindagati e degli esercizi dei commercianti persone offese, e grazie alle denunce sporte da alcuni di essi e alle sommarie informazioni rese.

2.2. Tra l’altro si era rinvenuta una lettera commerciale del (OMISSIS) di Z.G., amministratore della G.M.A. Foods S.r.l. di (OMISSIS), indirizzata alla Eurosurgel S.r.l. di (OMISSIS), con la quale il mittente spiegava la difficile situazione economica in cui versava la società e proponeva di estinguere il suo debito verso la seconda, pari a Euro 25.195,00, in quarantotto rate mensili “a partire dal 31.8.2010 fino al 31.7.2014”.

Detta lettera recava nel bordo superiore destro l’annotazione di un appunto manoscritto “discorso chiuso inizio pagamento fine agosto 2011 Euro 500,00 mensili”, riferibile a G.C. per essere dello stesso tipo di altri appunti rinvenuti su documenti trovati nella sua abitazione, e sul retro altra frase “soldi mensili Euro 500,00” e un elenco dettagliato delle somme incassate, con l’annotazione, mese per mese, della parola “noi” oppure “proprietario”.

2.3. La circostanza ipotizzata che la lettera e gli appunti fossero dimostrativi di un’attività di recupero crediti intrapresa da G.C. e dall’associazione mafiosa, di cui egli era responsabile, in favore della predetta ditta creditrice e nei confronti della predetta ditta debitrice e che le somme riscosse fossero alternativamente trattenute dalla prima o consegnate alla seconda era stata confermata da plurimi elementi, e in particolare:

– dalle dichiarazioni rese da Z.G., mittente della lettera, che aveva riferito di essere stato “titolare del supermercato GMA Foods S.r.l.”, unitamente a T.A., e di avere cessato l’attività nel 2010 a seguito di fallimento, accumulando debiti anche verso la Eurosurgel S.r.l. di C.C. e riuscendo a pagare solo un paio di rate a mani di C.G., figlio di quest’ultimo;

– dalle dichiarazioni rese da C.C., che aveva ammesso che per recuperare il credito di circa venticinquemila euro nei confronti della GMA Foods S.r.l. il figlio G., con il suo consenso per lo stato di disperazione in cui era, si era rivolto a personaggi gravitanti in ambienti malavitosi, che avevano raggiunto un accordo con il creditore Z. per il pagamento rateale del debito da dividersi “(…) in caso di effettivo rientro del denaro (…) in parti uguali tra loro e noi”, riuscendo a incassare pochissime rate;

– dalle dichiarazioni di C.G., che aveva confermato quanto riferito dal padre e aggiunto di essersi rivolto per recuperare il credito a tale G.C., che, titolare di attività di “girarrosto/gastronomia” e come tale identificato dalle Forze dell’ordine (cui era già noto e dalle quali era stato in più occasioni controllato in compagnia di pregiudicati), si era detto disponibile a “far rientrare il signor T. (socio di Z.) dal debito” e gli aveva consegnato dopo alcuni giorni quattrocentocinquanta euro, dicendogli che provenivano da T., che avrebbe dato cinquecento Euro al mese, da trattenersi a mesi alterni da “chi si era interessato per raggiungere l’accordo”;

– dalle dichiarazioni di T.A., che aveva riconosciuto di avere un grosso debito nei confronti della Eurosurgel S.r.l.; aveva rappresentato di avere raggiunto un accordo per il suo pagamento rateale con C.C., senza riuscire a pagare, e di essere stato avvicinato dopo un paio di mesi da un “malavitoso”, che, presentandosi a nome dei C., lo aveva invitato in modo deciso a pagare il suo debito; aveva aggiunto di essersi rivolto impaurito a B.R., affiliato alla organizzazione mafiosa S.E. e che, in occasione dell’incontro, cui aveva partecipato, tenutosi, nell’aprile del 2011, in (OMISSIS) tra il detto B. e altra persona, che aveva appreso essere affiliato all’organizzazione dei “carcagnusi”, si era concluso l’accordo secondo cui egli avrebbe versato la somma, da dividere con l’ex socio, di cinquecento Euro mensili “nelle mani dell’esattore che ogni fine mese si sarebbe presentato”; aveva riconosciuto nella foto di A.S. la persona che, a partire dal mese di agosto 2011 e fino al 2013, si era presentata per riscuotere le rate mensili e nella foto dell’indagato S. la persona, che, presentatasi come il figlio del primo, lo aveva sostituito in alcune occasioni e in particolare nei mesi di novembre/dicembre 2013;

– dai riscontri che dette dichiarazioni avevano trovato nelle indagini svolte, essendo emerso che l’indagato S. era genero di A. per averne sposato la figlia; A. era stato arrestato nell'(OMISSIS), in quanto ritenuto appartenente ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e l’indagato era stato controllato su strada in compagnia di M.S. il 7 giugno 2012.

2.4. Il Tribunale riteneva che la condotta dell’indagato integrasse gli estremi del concorso con A. nel delitto di estorsione e che fosse infondata la deduzione difensiva circa la sua riconducibilità al paradigma dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, valorizzando come dato assorbente la circostanza che l’accordo raggiunto prevedeva la divisione delle somme tra creditore assistito e associazione, e che, pertanto, A. e i suoi complici avevano realizzato un ingiusto profitto (in favore dell’associazione) e non esercitato una pretesa legittima, senza che tale conclusione fosse intaccata dalla falsità ovvero dalla reticenza di Z., le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere oggetto di successivo approfondimento istruttorio.

2.5. Sussisteva un grave quadro indiziario con riguardo alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 quantomeno sotto il profilo dell’agevolazione dell’associazione mafiosa nelle cui casse era stata versata la somma consegnata da T. agli esattori, tra cui l’indagato, che, versando la somma, che non tratteneva, a G.C., responsabile dell’associazione, era consapevole dell’operata agevolazione.

2.6. La sussistenza delle esigenze cautelari trovava fondamento nella dimostrata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l’estorsione aggravata, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3.

La presunzione legalmente stabilita non era superata da elementi traibili positivamente dalla incensuratezza del ricorrente e dal suo svolgimento di attività lavorativa, che, già presenti, non gli avevano impedito di concorrere nel delitto, con conseguente concretezza e attualità dell’esigenza di prevenzione di ulteriori reati.

Quanto all’adeguatezza della misura, era condivisibile il rilievo del G.i.p. che aveva applicato, ritenuta superata la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, la misura degli arresti domiciliari, tenuto conto della sua pericolosità, mentre erano inidonee misure meno afflittive.

3. Avverso detta ordinanza, reiettiva della richiesta di riesame, ricorre per cassazione l’interessato per mezzo del difensore, avv. Claudio Galletta, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza e illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Secondo il ricorrente, che ripercorre le ragioni dell’ordinanza genetica, della sua richiesta di riesame e dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha effettuato una valutazione solo parziale dei rilievi difensivi, svolti con il proposto riesame e attinenti alla insussistenza del reato di estorsione sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo.

Richiamata, quindi, la già operata esposizione degli elementi che l’ordinanza ha enunciato a suo carico, illustrati gli estremi degli acquisiti riscontri, e ripercorsi i principi di diritto relativi al delitto di estorsione e alla sua differenza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il ricorrente rappresenta l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di condotte minacciose o violente, escluse dalla stessa persona offesa; evidenzia la necessità della consapevolezza nell’agente della direzione delle dette condotte a procurare un ingiusto profitto all’associazione; esclude che vi siano elementi da cui desumere una tale conoscenza essendo egli incensurato, esercente regolare attività lavorativa e del tutto estraneo a contesti di criminalità organizzata, e non potendo ricondursi la detta consapevolezza all’essersi egli presentato, in due occasioni, a ricevere denaro dal T..

Egli, invece, mentre è verosimile che per il grado di parentela con A. abbia riscosso le somme ignaro delle motivazioni sottese a tale dazione, non ha partecipato all’incontro svoltosi in (OMISSIS), con conseguente coinvolgimento limitato nella vicenda.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Secondo il ricorrente, non risulta dagli elementi di indagine la sua consapevolezza della circostanza che parte della somma fosse trattenuta dall’associazione, mentre egli si è limitato a riscuotere il denaro dalla persona offesa solo in due occasioni.

Peraltro, con riguardo alle modalità della condotta illecita, non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro caratura mafiosa, occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo del metodo mafioso nell’occasione delittuosa, e nella sua condotta non sono riscontrabili elementi atti a evocare la forza di intimidazione derivante dall’associazione di stampo mafioso.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale ha enunciato a fondamento della ritenuta adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, senza indicare da quali elementi fossero desumibili suoi rapporti con soggetti legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, essendo stato dettato il suo esclusivo rapporto con A. da motivi di parentela e non dall’appartenenza a organizzazioni criminali.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso sviluppa nei proposti motivi censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite.

2. All’esame del primo motivo, attinente, nella sua formale deduzione, a carenze o illogicità motivazionali in ordine alla sussistenza del quadro indiziario con riferimento all’episodio estorsivo, contestato al capo N) della imputazione provvisoria, si premette la riaffermazione, quale criterio metodologico di lettura, dei condivisi principi di diritto che riguardano le valutazioni da compiersi dal giudice ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale e i limiti del sindacato di legittimità al riguardo delle proposte censure.

2.1. Quanto al primo profilo si rileva che le valutazioni richieste devono essere fondate, secondo le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio prognostico di “elevata probabilità di colpevolezza”, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poichè condotto, allo stato degli atti, sui soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent. n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995).

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, non è richiesto il requisito della precisione e della concordanza, ma quello della gravità degli indizi di colpevolezza, per tali intendendosi tutti quegli elementi a carico ancorati a fatti certi, di natura logica o rappresentativa, che non valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell’indagato e tuttavia, sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del sub-procedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunciarsi nei modi di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), sono tali da lasciar desumere con elevata valenza probabilistica l’attribuzione del reato al medesimo (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002, e, tra le successive, Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, Capriati, Rv. 212998; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, Acanfora, Rv. 227511; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657), e la loro valutazione, a norma dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis, -introdotto dalla L. n. 63 del 2001, art. 11 attuativa della legge costituzionale sul giusto processo- deve procedere applicando, tra le altre, le disposizioni contenute nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che delineano, pertanto, i confini del libero convincimento del giudice cautelare (tra le altre, Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 1, n. 22853 del 09/05/2006, Liang, Rv. 234890; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213).

2.2. Quanto al secondo profilo si rimarca che, secondo costante giurisprudenza, questa Corte, in materia di misure cautelari personali, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d’indagine, ivi compreso il peso probatorio degli indizi, nè di verificare la rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura o che ne ha valutato il mantenimento o la modifica e del tribunale del riesame chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate (tra le altre, Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che ne governano l’apprezzamento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le successive, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; tra le successive, Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

2.3. Alla luce delle indicate premesse il convincimento manifestato dal Tribunale circa la sussistenza a carico dell’indagato, odierno ricorrente, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli – cui è riferito il proposto ricorso – appare immune da vizi logici e giuridici, perchè espressione di un percorso argomentativo ragionevole e corretto nell’applicazione dei criteri di valutazione del materiale indiziario, congruo con le acquisizioni processuali richiamate nella decisione e coerente con condivisi principi di diritto e con le regole della logica e della non contraddizione.

L’ordinanza ha, in particolare, specificamente ripercorso gli esiti delle operate attività d’indagine, utilizzati nell’ordinanza genetica e sintetizzati nella precedente parte espositiva, che si richiama, tra le quali quella relativa all’acquisizione di tre block notes e di materiale cartaceo presso la perquisita abitazione di G.C., arrestato per detenzione di sostanza stupefacente; al rinvenimento, tra la documentazione sequestrata, della lettera commerciale del (OMISSIS), descritta nel suo contenuto comprensivo delle annotazioni aggiunte; agli apporti dichiarativi di Z.G., di C.C., di C.G. e di T.A. e agli individuati riscontri a tali dichiarazioni.

Logicamente correlando i descritti esiti, criticamente apprezzati, il Tribunale, con ulteriori e congruenti passaggi argomentativi, ha rimarcato la loro univoca valenza dimostrativa della sussistenza di un quadro indiziario di sicura gravità a carico del ricorrente, riconducente alla fattispecie delittuosa del concorso in estorsione, sì come qualificato nella imputazione provvisoria e ritenuto dal G.i.p. adottando la misura cautelare, e non al paradigma normativo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, infondatamente evocato dalla difesa, ritenendo sufficiente al riguardo la conseguita dimostrazione, tratta dalla lettera commerciale in atti e delle dichiarazioni rese da T.A., che l’accordo raggiunto da quest’ultimo prevedeva la divisione delle somme da lui versate tra creditore assistito (Eurosurgel S.r.l.) e associazione mafiosa, con realizzazione da parte dei concorrenti nella estorsione, tra i quali il ricorrente, di un ingiusto profitto, in favore dell’associazione, e non di esercizio da parte degli stessi di una pretesa legittima.

2.4. L’articolata analisi ricostruttiva svolta, fondata su apprezzamenti di fatto non incongrui ai dati riferiti, nè meramente assertivi ovvero manifestamente illogici, e immune da vizi giuridici, resiste alle censure difensive.

Tali censure sono innanzitutto generiche per difetto di correlazione con le ragioni argomentate della decisione, che, contrariamente all’analisi opposta, ha svolto un esame coordinato delle risultanze investigative pertinenti alla specifica posizione del ricorrente, seguendo linee concordanti con il condiviso sviluppo decisionale dell’ordinanza genetica, che ha condiviso, e dando conto della individuazione dello stesso – a opera di T.A. – come riscossore, in sostituzione del suocero A.G. e/o dopo il suo arresto, delle rate mensili versate in esecuzione del piano di rientro del suo debito verso la società creditrice, concordato con affiliati alla organizzazione mafiosa.

Esse, inoltre, mentre sono sostanzialmente tese a sollecitare, nel contrapposto dissenso di merito, una rilettura dei dati fattuali disponibili e utilizzati e una rivalutazione del materiale indiziario, estranee al sindacato di legittimità, sono manifestamente infondate nella contestazione circa la ritenuta qualificazione della condotta del ricorrente quale concorso consapevole nel reato di estorsione, attuato attraverso l’attività di recupero dei crediti azionata, con la correlata forza intimidatoria, dalla consorteria mafiosa, terza estranea al rapporto obbligatorio sottostante e beneficiaria di un profitto ingiusto, non legittimamente dovutole, per l’esazione forzosa operata anche con il contributo del ricorrente, alternatosi nell’incombente al suocero A., il cui ruolo di esattore abituale gli era noto tanto da invocarlo nel legittimarsi nei confronti del debitore, al quale si presentava alle scadenze concordate.

3. E’ privo di alcun pregio il secondo motivo, riferito nella prospettazione del vizio alla contestata ravvisabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7.

Rispetto a tale circostanza, che l’ordinanza genetica ha ritenuto sussistente sotto il duplice profilo del metodo mafioso e dell’agevolazione dell’associazione mafiosa di riferimento, il Tribunale, che ha condiviso le pertinenti motivazioni, ha in particolare rimarcato il secondo individuato profilo, ragionevolmente sottolineando che la somma consegnata da T.A. agli esattori, tra i quali l’odierno ricorrente, confluiva nelle casse dell’associazione e coerentemente evidenziando, con argomenti che resistono agli opposti rilievi, la consapevolezza di tale agevolazione da parte del ricorrente che, ricevendo il pagamento delle rate concordate, consegnava il denaro a G.C., responsabile dell’associazione.

4. E’, infine, manifestamente infondato l’ultimo motivo, poichè il giudizio di adeguatezza della confermata misura cautelare degli arresti domiciliari in rapporto alle ritenute esigenze cautelari, cui attiene l’espressa doglianza, è stato logicamente correlato alla idoneità della stessa, non assicurata da misure meno afflittive, a scongiurare il pericolo concreto e attuale della ulteriore commissione da parte del ricorrente di delitti della stessa specie di quello ascrittogli, commesso nel contesto dell’attività estorsiva ricondotta a sodalizio mafioso, e della ripresa di rapporti con soggetti allo stesso legati, già attestati dalle risultanze, ampiamente descritte nelle concordanti ordinanze cautelari, pertinenti al ruolo specifico assunto dallo stesso nella vicenda e al contesto in cui la stessa si è sviluppata, peraltro contestate in ricorso in termini generici e invasivi di congruente analisi fattuale.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati alla irritualità della impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma che si determina nella misura, ritenuta congrua, di Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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