Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4617 del 28/02/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4617 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DI GERONIMO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso 23759-2013 proposto da:
SOCIETA’ RISORSE SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA TOMMASO CULLI 11, presso lo studio
dell’avvocato MARCO GIUSEPPE BINETT1, rappresentato e
difeso dagli avvocati VERONICA BARZANTI, PASQUALE
VULCANO, CHIARA LANZILLOTTA, NICOLA MELANI;
– ricorrente contro
IMMOBILIARE COSTRUZIONI MEDITERRANEA TERNI INCOMET
SPA;
–
intimato
–
Nonché da:
IMMOBILIARE COSTRUZIONI MEDITERRANEA TERNI IMCOMET
SPA, elettivamente domiciilato in ROMA VIA GENOVA 30,
Data pubblicazione: 28/02/2018
presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, che
lo rappresenta e difende;
– controrícorrente incidentale contro
SOCIETA’ RISORSE SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA TOMMASO CULLI 11, presso lo studio
difeso dall’avvocato ALESSANDRO FIUMAL3I;
– controricorrente all’incidentale avverso la sentenza n. 19/2013 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 04/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
DI GERONIMO.
dell’avvocato BINETTI MARCO GIUSEPPE, rappresentato e
Rilevato che:
1. la Im.Co.Me.T. s.p.a. impugnava tre avvisi di accertamento
emessi con riferimento all’ICI dovuta per le annualità 2003-2005 e
notificati dalla Società Risorse s.p.a., quale concessionaria per la
riscossione dei tributi del Comune di Prato;
2. il ricorso dei contribuenti veniva dichiarato inammissibile in primo
grado sul presupposto che non fosse stato indicato, nell’atto di
ricorrente; proposto appello, la CTR riformava la sentenza della CTP,
ritenendo che nei mandati rilasciati in calce ai ricorsi introduttivi era
chiaramente indicato il nominativo del legale rappresentante e, nel
merito, accoglieva il ricorso limitatamente all’annualità 2003, sul
presupposto dell’intervenuta prescrizione;
3. avverso la suddetta pronuncia, la Società Risorse s.p.a. propone
ricorso in cassazione affidato a due motivi; resiste la contribuente
con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi.
Considerato che:
1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360 n. 3
cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.18, d.lgs.
n.504/92, sul presupposto che la CTR avrebbe erroneamente
ritenuto l’ammissibilità dei ricorsi introduttivi, nonostante l’omessa
indicazione del legale rappresentante della società contribuente;
1.2. il motivo è infondato, atteso che la CTR ha correttamente
applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
l’atto introduttivo è inammissibile solo ove vi sia una incertezza
assoluta in ordine all’identificazione del legale rappresentante,
circostanza che la CTR ha escluso, affermando che «nei mandati
rilasciati in calce ai ricorsi introduttivi è chiaramente indicato il
nominativo del legale rappresentante della società»;
che tale
affermazione di per sé non integra la violazione di legge dedotta dal
ricorrente, il quale avrebbe potuto al più censurarla sotto il profilo
i
ricorso, il nominativo del legale rappresentante della società
del vizio di motivazione, ove ritenuta erronea, ma tale doglianza non
è stata compiutamente articolata;
tanto meno è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui
sarebbe inidonea l’indicazione del legale rappresentante contenuta
nella procura allegata al ricorso introduttivo, tale circostanza, infatti,
non è stata in alcun modo espressamente documentata – in ossequio
al principio di autosufficienza – ed è espressamente contraddetta da
giurisprudenza, in tema di contenzioso tributario, l’art. 12 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, non prevede il rilascio di una procura di
rappresentanza, ma soltanto, ove la causa sia di valore superiore a
euro 2.582,28, la necessità del conferimento, in favore dei soggetti
abilitati, di un incarico professionale a prestare assistenza, che può
avvenire nelle forme proprie del mandato “ad litem”, la cui validità
segue le regole generali dettate per il processo civile dall’art. 83 cod.
proc. civ., con la conseguenza che la procura si considera apposta in
calce anche se rilasciata su foglio separato che però sia congiunto
materialmente all’atto cui si riferisce (Cass. 29591 del 2011, rv.
621033);
2. con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione, ai sensi
dell’art.360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art.60 d.P.R. n.600/73 e 149
cod.proc.civ., in quanto si sostiene che la CTR avrebbe erroneamente
dichiarato l’intervenuta prescrizione del tributo relativo all’anno
2003, affermando che la notifica era stata richiesta alla fine di
dicembre del 2010;
2.1. il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;
premesso che l’articolazione dei motivo, nonostante il riferimento
alla violazione di legge, introduce una tipica doglianza concernente
la motivazione adottata dalla CTR, si rileva come non sono stati
riprodotti nel ricorso per cassazione i documenti (richiesta di notifica
e relata), tanto meno si è indicato espressamente la loro esatta
ubicazione nel fascicolo processuale; ne consegue il mancato
rispetto del requisito dell’autosufficienza, inteso da consolidata
2
quanto accertato dalla CTR; in ogni caso, per consolidata
giurisprudenza di questa Corte nel senso che la parte è tenuta a
specificare in quale sede processuale il documento, pur individuato
dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto indicare un documento
significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che
valgono ad individuarlo, dire dove é rintracciabile nel processo
(Cass.19766/08; conf.: ord.Sez.VI, 22607/14; Cass. 20679/14;
Cass. n.14784 del 2015, Rv. 636120);
contribuente lamenta, ai sensi dell’art.360 n.3, cod.proc.civ., la
violazione dell’art.5, comma 6 d.lgs. n.504/92, sostenendo che la
CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il mero completamento
dell’immobile, in assenza di aumento di volumetrie, possa
considerarsi di per sé idoneo a determinare un incremento di valore;
la società ricorrente ha chiesto che tale motivo venga ritenuto
inammissibile, trattandosi di questione nuova e non oggetto delle
pregresse fasi di merito;
3.1. l’eccezione sollevata dalla Società Riscossioni s.p.a. è
fondata, posto che la contribuente, si è limitata a dedurre la
questione, senza indicare se la stessa sia stata sollevata fin dalla
fase di merito e con quale atto; per consolidata giurisprudenza, la
parte, nel ricorrere in cassazione, non può mutare – salvo che tale
esigenza origini dalla sentenza impugnata – la posizione assunta nel
giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo,
per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si
consentirebbe all’appellante di modificare, in un successivo grado di
giudizio, il contenuto dell’atto di gravame ed i relativi motivi, con
manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l’esercizio
stesso del diritto di impugnazione (Cass. n.2033 del 2017, rv.
642708);
3.2. occorre considerare che la CTR ha motivato nel merito
affermando che la base imponibile era stata determinata in base al
valore venale degli immobili e tenendo conto che si tratta di area
fabbricabile, senza che vi sia alcun riferimento al presunto aumento
3
3. con il primo motivo di ricorso incidentale, la società
di valore dipendente dall’ultimazione dell’immobile; sulla base del
raffronto tra il motivo di ricorso incidentale e la motivazione della
CTR, pertanto, non è possibile desumere che la questione fosse stata
già dedotta in sede di merito, dal che consegue la conferma della
fondatezza dell’eccezione di inammissibilità;
4. con il secondo motivo di ricorso incidentale, la contribuente
deduce, ai sensi dell’art.360 n.3, cod.proc.civ., la violazione di legge,
motivazione degli avvisi di accertamento impugnati;
4.1. il motivo è infondato; premesso che la censura, per come
esposta dalla contribuente, integra essenzialmente il vizio di omessa
motivazione circa i criteri di determinazione del valore degli immobili,
piuttosto che la violazione di legge; il vizio di violazione di legge,
infatti, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte
del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da
una norma di legge e implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione
della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece,
esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità
(Cass. n.24155 del 2017, rv.645538);
pur con tale precisazione, la censura è infondata nella misura in
cui il ricorrente non specifica affatto quale sarebbe il parametro non
adeguatamente valutato dal giudice di merito, al punto da invalidare
la motivazione; a ciò si aggiunga che, con l’unico motivo in esame,
la contribuente lamenta da un lato il difetto di motivazione degli
avvisi d’accertamento (di cui riporta un brano ritenuto rilevante) ed
al contempo censura anche il vizio di motivazione della sentenza; la
commistione tra aspetti e motivi di censura difformi tra di lodo, unita
alla mancanza di specificità circa l’aspetto valutativo non
adeguatamente considerato dalla sentenza della CTR, comportano
che il vizio si risolva in una lettura alternativa delle risultanze di
causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza
4
relativamente all’art.5 d.lgs. n.504/92, in ordine alla ritenuta omessa
di una puntuale e specifica censura dei criteri ermeneutici
asseritamene violati;
5. la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle
spese di giudizio della fase di legittimità.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Spese compensate.
Il Presidente
(Domenico Chindemi)
Così deciso in Roma, 8/2/2018