Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4617 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4617 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25507-2012 proposto da:
SOLUZIONI

IMMOBILIARI

SRL

in

persona

dell’Amministratore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.
MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR
GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SALVINI LIVIA giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 26/02/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 216/2012 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
22/03/2012;

udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ESCALAR che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto in subordine per il 1 0 motivo, remissione
atti al P.P. per eventuale assegnazione alle SS.UU.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RITENUTO IN FATTO.
1.

A seguito di accesso effettuato da funzionari

dell’Ufficio il 20.6.08, venivano notificati, in data
18.6.09, alla società Ricciardi s.r.1., poi incorporata
dalla Soluzioni Immobiliari s.r.1., due avvisi di accertamento, ai fini IRES, IRAP ed IVA per gli anni 2004 e
2005, con i quali l’Amministrazione recuperava a tassaricavi più elevati accertati rispetto a quelli dichiarati
dalla società, ed aumentava, di conseguenza, l’importo
delle operazioni imponibili ai fini IVA per gli anni in
contestazione.
2. Gli atti impositivi venivano impugnati dalla contribuente dinanzi alla CTP di Salerno, che accoglieva parzialmente il ricorso, determinando la percentuale di ricarico in misura dell’85%, in luogo di quella del 99,25%
indicata dall’Ufficio. La CTR della Campania, con sentenza n. 216/12/12, depositata il 22.3.12, accoglieva, peraltro, l’appello principale proposto dall’Agenzia delle
Entrate, rigettando l’appello incidentale proposto dalla
contribuente.
2.1. Il giudice di seconde cure, in relazione al gravame
dell’Amministrazione finanziaria, reputava, difatti, corretta – al contrario di quanto opinato dal giudice di
primo grado – la percentuale di ricarico determinata
dall’Ufficio nella misura del 99,25%.
2.2. Quanto all’appello della Soluzioni Immobiliari
s.r.1., la CTR riteneva, invece, che l’eccezione di nullità degli atti impositivi, per la mancata redazione del
processo verbale di constatazione, proposta dalla contribuente, fosse infondata, mentre in relazione agli altri
motivi di appello, concernenti il difetto di motivazione
degli atti impositivi impugnati, si limitava a rigettare
il gravame “perché privo di fondamento”.
3. Per la cassazione della sentenza n. 216/12/12 ha,
quindi, proposto ricorso la Soluzioni Immobiliari s.r.l.
affidato a cinque motivi, illustrati, altresì, con suc-

zione il maggior reddito di impresa, in conseguenza dei

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cessiva memoria ex art. 378 c.p.c. L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, la Soluzioni Immobiliari s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 52 del d.P.R. 633/72, 33 del d.P.R. n.
600/73, 24 della l. n. 4/29, 12 della 1. n. 212/00 e 41
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Si duole la ricorrente del fatto che, all’esito
dell’accesso effettuato dall’Ufficio in data 20.6.08
presso la propria sede, non fosse stato redatto alcun
processo verbale di constatazione o di accesso, ai sensi
degli artt. 52, co. 6 d.P.R. 633/72 e 33 del d.P.R. n.
600/73, dal quale fosse possibile desumere le attività
svolte dai verificatori e le contestazioni che si intendessero muovere al contribuente. Il che avrebbe determinato – a suo parere – l’illegittimità degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria.
1.2. Il motivo è infondato.
1.2.1. Va rilevato, infatti, che, a conclusione dell’ accesso effettuato in data 20.6.08, l’Ufficio consegnava
alla Ricciardi s.r.1., ora Soluzioni Immobiliari s.r.1.,
una scheda contenente, oltre all’indicazione della data e
del luogo dell’accesso ed alla sottoscrizione della parte
e dei verbalizzanti, un’elencazione di trenta capi di abbigliamento visionati dall’Ufficio e recanti l’ indicazione del fornitore, del prezzo e della relativa percentuale di ricarico determinata dai verbalizzanti.
1.2.2. Ciò posto, a giudizio della Corte, deve ritenersi
corretta la statuizione del giudice di appello, secondo
il quale tale documento deve considerarsi sufficiente ai
fini della limitata attività di rilevazione dei capi, costituenti un campione di merci esaminate dall’ Amministrazione ai fini della verifica del ricarico operato
dall’azienda sui capi venduti.
1.2.3. Va osservato, infatti, che le succitate disposizioni in materia di verbalizzazione delle operazioni

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della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,

svolte da funzionari dell’Amministrazione finanziaria, in
sede di accesso presso il contribuente, non prescrivono
affatto, tantomeno a pena di nullità, che nel verbale
debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale
fase del procedimento finalizzata soltanto all’ acquisizione di dati elementi o notizie, successivamente utilizzabili dall’Amministrazione per l’emanazione dell’ even1.2.4. Ne discende che – in applicazione del criterio
della “strumentalità della forma” in relazione alla funzione commessa all’atto dall’ordinamento, adoperato nel
procedimento amministrativo ai fini della distinzione tra
le mere irregolarità procedimentali e le violazioni che
hanno come conseguenza l’invalidità dell’atto emesso, in
quanto tale annullabile (cfr., in proposito, Cass. 55185526/13) – ritiene la Corte che la scheda summenzionata,
in relazione alla limitatissima attività di acquisizione
dei prezzi di alcuni capi di abbigliamento, svolta
dall’Ufficio nel caso concreto, fosse idonea ad assicurare al contribuente il rispetto delle garanzie procedimentali previste a suo favore.
1.2.5. Tanto più che, nella specie, l’atto impositivo è
stato emesso dall’Amministrazione in data 18.6.09, ovverosia a distanza di un anno dall’accesso in questione,
avvenuto il 20.6.08, ovverosia ben oltre il termine dilatorio, previsto dall’art. 12 1. 212/00, di sessante giorni dalla consegna del verbale di accesso, posto – secondo
il recente arresto delle Sezioni Unite (Cass.S.U.
18184/13) – a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Per il che deve ritenersi che,
nel caso concreto, la contribuente abbia avuto a disposizione un più che congruo lasso di tempo per controdedurre
in ordine alle rilevazione dei capi prescelti
dall’Ufficio, nonchè alle percentuali di ricarico applicate.
1.3. Per le ragioni esposte, pertanto, la censura in esame non può che essere rigettata.

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tuale avviso di accertamento (Cass. 10381/11).

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2. Con il secondo motivo di ricorso, la Soluzioni Immobiliari s.r.l. deduce la nullità dell’impugnata sentenza,
in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
2.1. Sarebbe, invero, affetta da nullità l’impugnata sentenza laddove la CTR, commettendo un palese error in procedendo, avrebbe ritenuto “postuma e tardiva” la contestazione formulata, invece, dalla Ricciardi s.r.l. (ora
del giudizio di primo grado, circa l’infondatezza della
presunzione di maggior reddito adoperata dall’Ufficio e
fondata sull’applicazione della percentuale di ricarico.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.2.1. Deve ritenersi, infatti, che la frase “al di là
della contestazione postuma e tardiva del contribuente”,
contenuta nell’impugnata sentenza e riferita alla percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, costituisca come riconosciuto dalla stessa ricorrente – un mero oblter dictum di stile, che non costituisce un’autonoma ratio decidendi e che, di conseguenza, non può costituire
oggetto di un motivo di ricorso per cassazione (Cass.
23635/10). In ordine a tale contestazione la CTR si è,
difatti, pronunciata nel merito, mostrando – in tal modo
– di non ritenere affatto processualmente preclusa la doglianza in questione.
2.2.2. Ne discende l’inammissibilità della censura in
esame.
3. Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso – che,
per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la Soluzioni Immobiliari s.r.l. denuncia
l’omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi
della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
3.1. La CTR avrebbe, invero, ritenuto in modo del tutto
apodittico che il campione delle merci, prese in esame
dall’Ufficio, fosse sufficientemente rappresentativo di
tutte quelle oggetto di compravendita da parte della contribuente nell’esercizio della sua attività di impresa,
ai fini della determinazione della percentuale di ricarico applicata. In tal modo il giudice di appello – a pare-

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Soluzioni Immobiliari s.r.1.) fin dall’atto introduttivo

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re della ricorrente – non avrebbe, peraltro, tenuto in
alcun conto le analitiche censure (riprodotte nel ricorso
per cassazione ai fini dell’autosufficienza), mosse dalla
Soluzioni Immobiliari s.r.l. in ordine alla composizione
sia qualitativa che quantitativa del campione, nel quale
non sarebbero stati – per vero – ricompresi neppure gli
articoli più commercializzati dall’impresa o quelli più
gliamento, a fronte dei 6.447 capi presenti in magazzino.
3.2. Il giudice di appello avrebbe, inoltre, del tutto
omesso di motivare anche sulle doglianze della contribuente (riprodotte nel ricorso per cassazione) circa il
fatto che la percentuale di ricarico determinata
dall’Ufficio sulla base dei prezzi di un limitato campione di capi di abbigliamento, praticati al pubblico nel
periodo di imposta 2008, potesse legittimamente essere
utilizzata per accertare maggiori ricavi asseritamente
non contabilizzati nei periodi di imposta 2004 e 2005,
oggetto degli atti impositivi in contestazione.
3.3. Si duole, infine, la ricorrente del fatto che la CTR
abbia del tutto apoditticamente, e senza addurre alcuna
ragione giustificativa, statuito che l’appello incidentale della Soluzioni Immobiliari s.r.l. andasse rigettato
“perché privo di fondamento”, senza prendere in esame i
numerosi motivi di gravame incidentale proposti dalla
contribuente, e riprodotti nel ricorso per cassazione ai
fini dell’autosufficienza.
3.4. Le censure sono fondate.
3.4.1. Va osservato, infatti, che la CTR non fornisce effettivamente motivazione alcuna in relazione alle dettagliate censure dell’odierna ricorrente circa la composizione qualitativa e quantitativa (soli 30 capi presi in
esame su 6.447 presenti nell’azienda) del campione preso
in considerazione ai fini della determinazione della percentuale di ricarico.
3.4.2. Tantomeno il giudice di appello si è premurato di
dare risposta alle censure mosse dalla Soluzioni Immobiliari s.r.l. in ordine all’immotivata scelta dell’Ufficio

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costosi, e che avrebbe riguardato solo 30 capi di abbi-

di assumere, come parametro di accertamento di un maggior
reddito presunto per gli anni 2004 e 2005, una percentuale di ricarico determinata, su un modestissimo campione
di beni, in relazione al successivo anno 2008.
3.4.3. Quanto all’appello incidentale della contribuente
– che ricalcava i motivi di ricorso avverso gli atti impositivi, addirittura indicati nello svolgimento dei fatla decisione di seconde cure è assolutamente apodittica,
essendo limitata alla laconica statuizione “rigetta
l’appello incidentale perché privo di fondamento”.
3.5. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, le
censure in esame vanno accolte.
4. L’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo di
ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza,
con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, che dovrà procedere a nuovo
esame del merito della controversia, tenendo conto di
tutti i rilievi ed i principi suesposti.
5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; accoglie il terzo, quarto e quinto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2.12.2013.

ti di causa nell’impugnata sentenza – la motivazione del-

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