Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4617 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. un., 25/02/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4929-2009 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRONZA SILVA, GIULIANO ARTURO, per deleghe in atti;

– ricorrente –

contro

S.I.E. – SOCIETA’ INIZIATIVE EDITORIALI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE PALOMBINI 2, presso lo studio dell’avvocato DE FRANCESCO

SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RADICE ANDREA, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1141/2007 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata

il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – M.S. ricorreva ai sensi del D.Lgs. n 196 del 2003, art. 152 al Tribunale di Trento chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione sul quotidiano (OMISSIS) della propria foto segnaletica in occasione dell’arresto per furto di energia elettrica condominiale, revocato già il giorno successivo per insussistenza delle esigenze cautelari.

2 – Radicatosi il contraddittorio, la S.I.E. – Società Iniziative Editoriali S.p.A. eccepiva l’irritualità della procedura seguita, essendo stato dedotto non il trattamento di un dato personale, ma la violazione di un diritto soggettivo da valutarsi in un ordinario giudizio di cognizione.

3 – Con sentenza in data 6 febbraio 2008 il Tribunale adito, condivisa la tesi della convenuta, dichiarava l’inammissibilità dell’azione come proposta.

4. Il M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; con il primo denuncia violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, commi 1 e 2 nullità della sentenza; difetto di motivazione; con il secondo lamenta violazione degli artt. 112 e 427 c.p.c.; nullità della sentenza; contraddittorietà motivazione.

5 – La S.I.E. Società Iniziative Editoriali ha resistito con controricorso, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

6 – La trattazione del ricorso, originariamente assegnato alla terza Sezione, è stata da questa rimessa alle Sezioni Unite sollecitandone una nuova pronuncia in ordine ai limiti della ricorribilità immediata per cassazione avverso le sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria in tema di trattamento dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 152.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Riveste carattere pregiudiziale l’esame di una questione che attiene all’ammissibilità del ricorso e che la Corte può rilevare d’ufficio.

2 – Il Tribunale adito ha affermato che “dalla lettura complessiva dell’atto di citazione deve ritenersi che il ricorrente abbia proposto domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno in quanto la convenuta avrebbe pubblicato sul quotidiano da essa edito una foto che, per la sua caratteristica di foto segnaletica, presentava caratteri offensivi e diffamatori” e ne ha tratto la conseguenza che “la domanda dell’attore si fonda non sul semplice trattamento di un dato personale, ma sulla diffusione di un’immagine del ricorrente che, per la sua peculiare natura, risulta offensiva per l’interessato. La domanda risarcitoria si fonda, quindi, sulla violazione dell’art. 495 (rectius: 595 c.p.) ovvero del combinato disposto dell’art. 2043 c.c. e art. 2 Cost. se si vuole intendere dedotta in giudizio una lesione alla dignità ed onorabilità dell’interessato”.

3 – Il Tribunale ha statuito nell’ambito delle proprie attribuzioni, essendo orientamento consolidato (si veda, ex multis, la sentenza n. 22893 del 9 settembre 2008) che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata.

4 – L’interpretazione della domanda del M. da parte della sentenza del Tribunale ha determinato il mezzo di impugnazione conseguentemente esperibile.

Infatti è certo (Cass. Sez. 3, a 30201 del 23 dicembre 2008; nello stesso senso la recente Cass. Sez. 6 n. 21363 del 15 ottobre 2010) che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, peraltro nella specie non specificamente censurata), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.

5 – Il Tribunale ha interpretato la domanda come esclusivamente finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, come tale da far valere ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, quindi, attraverso il giudizio di cognizione ordinario.

6 – Pertanto il mezzo d’impugnazione consentito dall’ordinamento era l’appello e non il ricorso immediato per cassazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione considerato che la ragione dell’inammissibilità del ricorso è stata rilevata d’ufficio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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