Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4617 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15102/2019 proposto da:

K.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Ivana Calcopietro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1892/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 da TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

K.M., nato in Mali, con ricorso il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Catanzaro, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per sfuggire alla condizione di schiavo della famiglia dei D., dopo essersi inizialmente trasferito a Bamako.

La Corte territoriale ha ritenuto il racconto carente dei requisiti di veridicità, rimarcando che non erano illustrate con sufficiente chiarezza la dedotta condizione di schiavitù e che, di contro, la circostanza chei`~a potuto di sua iniziativa trasferirsi a Bamako, e che era tornato poi al villaggio per ottenere la Carta di Identità, senza evidenti timori, non avvaloravano la sua prospettazione.

Ha, quindi, escluso la ricorrenze dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, uniche forme per le quali era stato interposto appello.

Avverso detta sentenza, depositata il 30/10/2018, il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi di ricorso possono riassumersi come segue:

Primo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Lamenta il ricorrente che il giudizio circa le condizioni della propria zona di provenienza era stato elaborato sulla base di fonti risalenti nel tempo, senza quindi procedere a un accertamento aggiornato al momento della decisione.

Secondo motivo: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, art. 702 ter c.p.c., comma 3, nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), della protezione umanitaria e della protezione ex art. 10 Cost., comma 3. L’istante deduce che il giudice d’appello non avrebbe in alcun modo svolto un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, come invece imposto dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 3. In particolare, si duole che la Corte di merito non abbia dato corso all’audizione del richiedente, nonostante fosse stata sollecitata in tal senso.

Terzo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria e della protezione ex art. 10 Cost., comma 3. Assume il ricorrente che il giudice distrettuale avrebbe dovuto analizzare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’invocata forma di protezione a prescindere dalla credibilità o meno del proprio racconto; rappresenta di avere esposto le condizioni di profondo stato di povertà del Mali, da cui si sarebbe dovuto desumere la privazione dei diritti fondamentali in cui sarebbe incorso il richiedente nel caso di rimpatrio. Ci si duole della mancata valutazione comparativa tra le condizioni di vita dell’istante, in Italia e nel Mali.

2. I motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente per connessione, vanno accolti per quanto di ragione.

Va rammentato che è del tutto consolidato il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del detto potere dovere di cooperazione, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Cass. n. 19716/2018; Cass. n. 8819/2020). Il giudice, pertanto, deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e complessivamente credibile, se pur sfornita di prova, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita, anche se non è necessariamente tenuto a procedere all’audizione del richiedente, perchè in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo solo di fissare l’udienza di comparizione, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584 del 07/10/2020), circostanze che nel ricorso in esame non sono state evidenziate.

Quanto alla cooperazione istruttoria, va rammentato che “La valutazione da parte del giudice di merito delle condizioni del Paese di origine del richiedente asilo il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, deve essere fondata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, riferite specificatamente alle condizioni di quel Paese e non genericamente all’area geografica nel quale il medesimo è collocato.” (Cass. n. 22527 del 16/10/2020; Cass. n. 21932 del 09/10/2020), pur se tale principio va contemperato con la considerazione che “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.” (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame risultano disattesi sia i canoni interpretativi prescritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sia il dovere per il giudice di esaminare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale del paese di origine e, ove occorra, nei paesi di transito, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UCHR, dall’EASO e dal Ministero degli Esteri anche con la collaborazione delle agenzie e degli enti previsti D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.

La Corte territoriale, infatti, da una parte si è limitata apoditticamente a ritenere il racconto del ricorrente non credibile e non veritiero, omettendo di considerare che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prevede, come doverosa, una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una “generale attendibilità” del richiedente asilo che, nel caso in esame, non poteva prescindere da una verifica circa l’effettività della notizia – sulla scorta delle fonti internazionali – dell’esistenza del fenomeno della schiavitù in Mali.

Sotto l’altro profilo va osservato che la pur ampia ricostruzione delle vicende socio/politiche che hanno connotato il Mali, non risulta accompagnata dal necessaria attualizzazione delle informazioni rilevanti, mediante la consultazione di fonti aggiornate alla data della decisione, di cui il ricorrente ha dato un certo riscontro in ricorso, in adempimento dei suoi oneri allegativi.

3. Il terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e, in via generale, la violazione del principio del divieto di non respingimento, rimane logicamente assorbito.

4. In conclusione vanno accolti i motivi primo e secondo, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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