Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4616 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4616 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25735-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3401

FALLIMENTO TERME TAURINE SRL in persona,del Curatore
fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
TARAGUAT 5, presso lo studio dell’avvocato PERAZZOLI
MARIA VIRGINIA, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;

Data pubblicazione: 26/02/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 14/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

VALITUTTI;

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 22.5.03, veniva notificato al Fallimento Terme
Taurine s.r.l. un avviso di rettifica, con il quale
l’Ufficio recuperava a tassazione l’imposta conseguente
all’indebito rimborso, al medesimo, di un preteso credito
esposto nella dichiarazione IVA per l’anno 1995.
1.1. L’atto faceva seguito ad una verifica dei presuppodella quale l’Amministrazione notificava, in data
15.11.00, un invito al fallimento a produrre la documentazione comprovante la natura e l’origine del credito richiesto a rimborso. L’invito non aveva, tuttavia, seguito
alcuno da parte del contribuente.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dal Fallimento Terme Taurine s.r.l. dinanzi alla CTP di Roma, che rigettava
il ricorso.
2.1. La CTR del Lazio, con sentenza n. 251/1/06, depositata il 14.9.06 e notificata il 22.6.07, accoglieva, peraltro, l’appello proposto dal contribuente, ritenendo
l’Ufficio decaduto dall’esercizio del potere impositivo,
per decorso del termine quadriennale di cui all’art. 57
d.P.R. 633/72, non essendo – a suo avviso – applicabile,
alla fattispecie concreta, la proroga di detto termine
disposta dall’art. 10 del d.lgs. n. 313/97.
3. Per la cassazione della sentenza n. 251/1/06 ha, quindi, proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad
un unico motivo. Il Fallimento Terme Taurine s.r.l. ha
replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 57
del d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero errato la CTR – a parere della ricorrente – nel ritenere decaduta l’Amministrazione dal
potere di rettifica, per decorso del termine quadriennale
dalla presentazione della dichiarazione IVA per l’anno
1995, previsto dall’art. 57 del d.P.R. 633/72, sebbene
l’Ufficio avesse notificato al contribuente, prima della

sti per il rimborso, effettuata nell’anno 2000, all’esito

n

-2

scadenza di detto termine, un invito a produrre la documentazione comprovante la natura e l’origine del credito
richiesto a rimborso.
1.2. Infatti, non avendo il Fallimento Terme Taurine
s.r.l. ottemperato a detto invito, il termine previsto
per l’emissione dell’avviso di rettifica dalla disposizione succitata (“entro il 31 dicembre del quarto anno
razione”), che – nella specie sarebbe scaduto il
31.12.00, essendo stata la dichiarazione IVA per l’anno
1995 presentata il 15.3.96, dovrebbe ritenersi prorogato,
in forza di quanto previsto dal secondo periodo del comma
l dell’art. 57 d.P.R. 633/72, introdotto dall’art. 10 del
d.lgs. n. 313/97. Con la conseguenza che, al momento della notifica dell’avviso di rettifica, avvenuta il
22.5.03, il termine in questione era ancora in corso, non
essendo stati i documenti richiesti consegnati dal contribuente.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La tesi sostenuta dal Fallimento Terme Taurine
s.r.1., e condivisa dal giudice di appello, si fonda
sull’assunto secondo cui – trattandosi di rimborso di un
credito insorto nell’anno 1994, riportato nella dichiarazione del 1995 – il termine quadriennale per l’esercizio
del potere di rettifica sarebbe definitivamente spirato
in data 31.12.99. Sicchè, essendo stato l’invito a produrre la documentazione, comprovante la natura e
l’origine del credito in questione, notificato al contribuente solo in data 15.11.00, a termine per l’avviso di
rettifica ormai scaduto, l’Amministrazione finanziaria
sarebbe decaduta dall’esercizio del potere impositivo per
decorso del termine in parola, non potendo più avvalersi
neppure della proroga prevista dal secondo periodo
dell’art. 57 d.P.R. 633/72.
2.2. La tesi è infondata e non può essere condivisa.
2.2.1. Va – per vero – anzitutto rilevato che l’art. 57
del d.P.R. n. 633/72, nel prevedere che gli avvisi relativi alle rettifiche “devono essere notificati, a pena di

successivo a quello in cui è stata presentata la dichia-

t

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decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”,
pone la dichiarazione del contribuente quale inequivoco
referente temporale “a quo” della decadenza imposta al
potere di rettifica dell’ufficio finanziario (Cass.
4998/07). Erra, dunque, la CTR nel fare riferimento, come
dies a quo del termine per l’esercizio di detto potere,
(1994), per inferirne che l’Ufficio avrebbe dovuto emettere l’avviso di rettifica della dichiarazione entro il
31.12.99. Con la conseguenza che l’invito a produrre la
relativa documentazione, poiché notificato a termine ormai scaduto, sarebbe privo di effetti ai fini della proroga del termine in questione.
Ben al contrario, infatti, – come dianzi rilevato – il
tenore letterale della succitata norma dell’art. 57
d.P.R. 633/72 è chiaro ed inequivoco nell’assumere, quale
referente temporale iniziale del termine in parola, la
data di presentazione della dichiarazione IVA del contribuente, essendo del tutto irrilevante, a tal fine, l’anno
di maturazione del credito richiesto a rimborso.
2.2.2. Né può dubitarsi del fatto che il termine decadenziale previsto dall’art. 57, co. l, del d.P.R. n. 633/72
si riferisca anche al controllo, da parte dell’Ufficio,
dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso
dell’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione. Tale interpretazione – già suggerita dal tenore letterale della norma – è, invero, definitivamente
imposta dalla disposizione contenuta nel secondo periodo
dello stesso primo comma, aggiunto dall’art. 10 del
d.lgs. n. 313/97, che – nel prevedere il differimento, a
determinate condizioni, del suddetto termine di decadenza
nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale implicitamente conferma, in via generale, che il termine
decadenziale in questione riguarda anche gli accertamenti
aventi ad oggetto le anzidette richieste di rimborso
(cfr. Cass. 8460/05).

all’anno di maturazione del credito richiesto a rimborso

2.3. Ebbene, la menzionata modifica dell’art. 57, co. l,
del d.P.R. n. 633/72 ad opera dell’art.10 del d.lgs. n.
313/97, per effetto della quale il termine di decadenza
per gli accertamenti è differito, ove vi sia richiesta di
rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante
dalla dichiarazione annuale, di un periodo di tempo pari
a quello compreso tra il sedicesimo giorno dalla data
gna, si applica a decorrere dall’1.1.1998, e pertanto non
opera quando il termine per gli accertamenti sia scaduto
in precedenza (Cass. 6788/09).
2.4. Nel caso concreto, pertanto, contrariamente a quanto
erroneamente ritenuto dal giudice di appello, siffatta
proroga del termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo è sicuramente applicabile alla fattispecie in esame.
2.4.1. Ed invero, essendo stata la dichiarazione IVA per
l’anno 1995 presentata nel successivo anno 1996, il termine per il controllo dei presupposti per il rimborso del
credito di imposta è da reputarsi scaduto il 31.12.00, ai
sensi dell’art. 57, co. l, primo periodo, del d.PR..
633/72. E tuttavia, l’Ufficio ha notificato al contribuente in data 15.11.00, ossia prima della scadenza di
detto termine, l’invito a produrre la documentazione comprovante l’origine e la natura del credito richiesto a
rimborso; documentazione, peraltro, mai consegnata dal
Fallimento Terme Taurine s.r.l.
2.4.2. Ne consegue che il suddetto termine è da ritenersi
prorogato, in forza del disposto dell’art. 57 cit., co.
l, secondo periodo, per cui all’atto della notifica
dell’avviso di rettifica, avvenuta il 22.5.03, non poteva
considerarsi scaduto, come erroneamente affermato dalla
CTR, stante l’omessa consegna da parte del contribuente,
a tale data, dei documenti richiesti dall’Ufficio.
2.5. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso
dell’Agenzia delle Entrate non può che essere accolto.
3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione
dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori

4

della richiesta di documenti e la data della loro conse-

- 5 –

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.I 4*.1. 22&1986
N. 131 TAB. ALL. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, co. l
c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico del contribuente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per digiudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente; condanna il resistente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida in 7.000,00,
oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate
tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2.12.2013.

chiarare interamente compensate fra le parti le spese dei

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