Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4616 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2017, (ud. 06/10/2016, dep.22/02/2017),  n. 4616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24893-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LA CANELLESE S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DE

CRESCENZO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO FERRARIS,

PIERMARIO VALENTE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO, LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

LA CANELLESE S.R.L.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.E. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ENRICO

MITTONI, giusta delega in calce alla copia notificata del

controricorso e ricorso incidentale;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 620/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/07/2011 R.G.N. 1023/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18.5 – 11.7.2011, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione dell’Inps e dell’Inail avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Asti che aveva accolto la domanda della società La Canellese s.r.l. volta alla condanna dell’Inps alla restituzione della somma di Euro 137.911,34 e dell’Inali alla restituzione della somma di Euro 16.153,02, versate entrambe in eccesso a titolo di contributi e premi obbligatori per il periodo 1994 – 1997.

La Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha osservato che la normativa applicata per la restituzione dei predetti contributi attribuiva alle imprese alluvionate il diritto a ripetere il 90% dei contributi Inps e dei premi Inail versati e ciò, da un lato, perchè il D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater (conv. con L. n. 17 del 2007) aveva espressamente esteso ai versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori i benefici già previsti dalla L. n. 289 del 2002, e, dall’altro, perchè la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, doveva essere interpretato nel senso che la definizione della posizione contributiva poteva avvenire sia in favore di chi aveva pagato solo il 10% del dovuto, sia in favore di chi aveva già pagato attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, pena la violazione dell’art. 3 Cost.. Inoltre, la stessa Corte ha ritenuto che il termine del 31/7/2007 fissato dalla L. n. 17 del 2007 per la presentazione della domanda amministrativa riguardava le sole posizioni debitorie ancora pendenti e suscettibili di regolarizzazione alla predetta data e non già quelle, come nella fattispecie, aventi ad oggetto una richiesta di rimborso di quanto già versato.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un due motivi.

Resiste con controricorso l’Inail che propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la società la Canellese s.r.l.

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E., nonchè delle regole di diritto comunitario in tema di divieto di erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea e in connessione con queste della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

In sostanza la tesi dell’Inps è che i benefici contributivi oggetto della presente controversia, al cui pagamento è stato condannato in favore dell’intimata società, costituiscono degli aiuti di Stato illegittimi che non possono essere erogati dall’ordinamento nazionale per la palese violazione delle norme di diritto comunitario.

2. Col secondo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 28 dicembre 2006, art. 3 quater, comma 1 convertito nella L. 26 febbraio 2007, n. 17, in relazione alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, dolendosi del mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza per avvenuta presentazione della domanda amministrativa di rimborso dei contributi già versati oltre il termine di legge del 31.7.2007, circostanza, questa, nemmeno contestata da controparte.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale l’Inail si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della violazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, convertito con L. n. 17 del 2007, in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, in relazione alla disattesa eccezione di decadenza dalla presentazione della domanda di rimborso che la controparte aveva inoltrato oltre il termine di legge del 31.7.2007.

4. Col secondo motivo di censura l’Inail lamenta la violazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, convertito con L. n. 17 del 2007, in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3, 7 bis, 13 e art. 7, comma 1, convertito con la L. n. 22 del 1995, contestando la sussistenza del diritto della ditta alluvionata alla restituzione delle somme versate a titolo di premio assicurativo, così come riconosciuto dalla Corte territoriale sulla base di una interpretazione delle norme di riferimento che la difesa dell’ente reputa erronea.

5. Col terzo motivo del ricorso incidentale l’Inail deduce la violazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, convertito con L. n. 17 del 2007, in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.L. n. 646 del 1994, art. 6, comma 13 e art. 7, comma 1, convertito con la L. n. 22 del 1995, sotto il profilo della non rimborsabilità delle somme già versate.

6. Osserva la Corte che si impone la disamina preliminare congiunta del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, in quanto attraverso gli stessi viene posta la questione risolutiva, ove fondata, della decadenza dal diritto oggetto di causa.

Orbene. questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7 in quanto il richiamo dell’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis D.L. ult. cit., da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione, e – precisando che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater (conv. con L. n. 17 del 2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994” – ha fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

7. Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, deve escludersi che – come ritenuto dalla Corte territoriale – l’imposizione del termine del 31.7.2007 sia collegata soltanto ad un’ipotesi di versamento non effettuato, per modo che l’impresa che abbia effettuato il versamento possa invece ripeterlo (nella fattispecie la richiesta era stata inoltrata nel mese di novembre del 2008).

Invero, il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, a seguito della proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 12603 del 2016).

8. Va, altresì, precisato che il termine in questione, benchè non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce un termine di decadenza: invero, non trattandosi di un termine di natura processuale, per il quale vige la regola di cui all’art. 152 c.p.c., spetta all’interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare. Nè vi è dubbio che la natura pubblica dell’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea per controllarne l’osservanza (come sottolineato da Corte cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost. trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (cfr. in tal senso Corte cost. n. 118 del 1996).

Per contro, l’acclarata struttura unitaria del beneficio della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, esclude che possano trovare in specie applicazione le disposizioni concernenti la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., giacchè in mancanza di (tempestiva) domanda di rimborso non può logicamente configurarsi alcun pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016).

9. Pertanto, il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale sono fondati e, dato il carattere dirimente della rilevata decadenza, resta assorbito l’esame degli altri motivi. Ne consegue che l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto dell’originaria domanda.

La novità e straordinaria complessità della disciplina consentono di ravvisare nella fattispecie gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale dell’Inps ed il primo motivo del ricorso incidentale dell’Inail, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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