Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4616 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4616 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPA Mariano (PPA MRN 36D22 F839X), elettivamente domiciliato in
Roma, Piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell’avv. Pietro
L. Frisani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura
speciale allegata al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, reso nel
procedimento n. 917/10, RGVG, depositato in data 7 marzo 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7
marzo 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria Rosaria San
Giorgio;

Data pubblicazione: 22/02/2013

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio Capasso, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso per guanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Mariano Papa ricorre per cassazione nei confronti del

2011 che ha dichiarato la nullità del ricorso proposto ex L. n. 89
del 2001 per nullità della procura alla stregua del rilievo che,
dopo la modifica dell’art. 83 cod.proc.civ. introdotta dalla legge
27 maggio 1997, n. 141, la procura al difensore si può considerare
apposta in calce al ricorso (o all’atto di citazione) anche se
rilasciata su foglio separato, a condizione che quest’ultimo sia
congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, mentre nella
specie nel foglio separato contenente il mandato, che non recava
né numerazione né timbro di congiunzione rispetto all’atto
introduttivo, era contenuta, aggiunta a penna, l’indicazione del
giudizio presupposto cui si riferiva il ricorso, senza petaltro
che l’aggiunta fosse siglata dal legale, sicché la procura non era
riferibile, secondo la Corte di merito, alla procedura in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con entrambi i motivi di ricorso, che possono essere
trattati congiuntamente per la stretta connessione che li avvince,
si censura l’impugnata decisione per avere la Corte d’appello
ritenuto invalidamente rilasciata la procura attinente al ricorso
per il riconoscimento dell’equa riparazione ex 1. n. 89 del 2001
in guanto contenuta in un foglio non materialmente congiunto

decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 7 marzo

all’atto cui si riferisce e priva di collegamenti testuali con il
giudizio.
2. – Il ricorso è fondato.
Premesso,

infatti,

che

la

procura

risulta

notificata

all’Amministrazione unitamente al ricorso, ciò consente di

al ricorso stesso, e tale circostanza è già stata ritenuta dalla
Corte idonea ad integrare la materiale univoca congiunzione tra i
due atti (sent. n. 26059/10; ord. n. 7688 del 2011).
3.

– Il ricorso deve dunque essere accolto e il decreto

impugnato va cassato. La causa deve essere rinviata ad un diverso
giudice – che viene designato nella Corte d’appello di Napoli in
diversa composizione, cui viene demandato altresì il regolamento
delle spese del presente giudizio

che riesaminerà la

controversia tenendo conto della validità della procura in
oggetto.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte
d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civil della Corte di Cassazione, in data 7 marzo 2012.

presumere che la stessa sia stata quantomeno depositata unitamente

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