Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4615 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4615 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DI GERONIMO PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 29217-2010 proposto da:
GRISOLANO MARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO CARA;
– ricorrente contro
COMUNE DI SPARONE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 47/2009 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 13/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 28/02/2018

consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO

DI GERONIMO.

Rilevato che:
1. i contribuenti impugnavano nove avvisi di accertamento emessi
dal Comune di Sparone(To) in relazione all’ICI dovuta per le
annualità dal 2001 al 2004;
2. il ricorso dei contribuenti veniva rigettato in primo grado e
secondo grado, sul presupposto che gli avvisi erano stati
sufficientemente motivati e le sanzioni erano state calcolate nella

giudizio di primo grado in misura unitaria, senza distinguere tra diritti
ed onorari, la CTR escludeva l’interesse ad impugnare in capo ai
contribuenti;
3. avverso la suddetta pronuncia, i contribuenti propongono ricorso
in cassazione affidato a tre motivi; resiste il Comune di Sparone con
controricorso.

Considerato che:
1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360 nn. 3 e 5
cod.proc.civ., la violazione di legge dell’art.11, comma 2-bis, d.lgs.
n.504/92, nonché dell’art.7 del d.lgs. n.472/1997, ritenendo i
contribuenti che gli avvisi erano carenti di motivazione, in quanto
non venivano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
li hanno determinati;
1.2. il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso
che i ricorrenti hanno omesso di riportare o, quanto meno, di indicare
dettagliatamente in quale parte gli avvisi di accertamento e
liquidazione non sarebbero stati sufficientemente motivati; per
consolidata giurisprudenza, qualora il ricorrente censuri la sentenza
di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di
motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso
di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i
passi della motivazione di detto avviso, che si assumono
erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la

1

misura minima; in ordine alla contestata liquidazione delle spese di

verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso
(Cass., n.16147 del 2017, rv.644703);
2. con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione, ai sensi
dell’art.360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., dell’art.91 cod.proc.civ. in tema
di liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, essendo stata
omessa la distinzione tra onorari e diritti;
2.1. il motivo è inammissibile, trovando applicazione il consolidato

l’illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti e
onorari, ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subìto
rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette
disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia
processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire,
l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria
ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte (Cass.,
n.20218/15; Cass. 15363/16);
3.

con il terzo motivo i ricorrenti lamentato la violazione

dell’art.112 cod.proc.civ., in relazione alla asserita liquidazione delle
spese del giudizio di appello ultra petita;
3.1. il motivo è infondato, atteso che il vizio di ultrapetizione
presuppone l’esistenza di una pronuncia che vada oltre il quantum
richiesto, mentre nel caso di specie i ricorrenti si limitano a fornire
una quantificazione alternativa degli importi liquidabili a titolo di
onorari e compensi, senza minimamente dedurre che la richiesta di
condanna alle spese formulata in secondo grado fosse stata inferiore
rispetto alla liquidazione operata dalla CTR;
3.2. a ciò si aggiunga che erroneamente i ricorrenti invocano
l’applicazione della riduzione del 20% dei compensi in applicazione
dell’art.15, comma 2 bis, d.lgs. n.546/92, atteso che tale norma
riguarda l’ipotesi in cui l’ente impositore sia rappresentato in giudizio
da personale interno, mentre nel caso di specie il Comune ha
provveduto alla nomina di un avvocato esterno, con la conseguente
esclusione della riduzione;
2

principio giurisprudenziale secondo cui la parte che deduce

4. le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in €1.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, 8/2/2018

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