Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4615 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4615 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 9669-2011 proposto da:
BURSIC LUIZA BRSLZU85P56Z118T, BURSIC DAVOR
BRSDVR82E21Z118G, n.q. di eredi di Bursic Silvia, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che li rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 22/02/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

con troricorrente

sul ricorso 10721-2011 proposto da:

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato
STANISCIA NICOLA, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

sul ricorso 10722-2011 proposto da:
CAPPONE

OTTAVIA

CATALINA

SCAPPINO

CPPTTV28D46Z600B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA
NICOLA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Ric. 2011 n. 09669 sez. MI.
-2-

ud. 07-03-2012

ZLATIC JOSIP ZLTJSP25P22Z118T, elettivamente domiciliato in

- contronCortente
avverso i decreti n. R.G. 1051/09 depositato il 6/12/2010, n. RG.
1031/09 depositato il 3/03/2011, n. R.G. 1035/09 depositato il
3/03/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

GIORGIO;
udito l’Avvocato Staniscia Nicola difensore dei ricorrenti che chiede
raccoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso
incidentale;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso per raccoglimento del ricorso principale e per il rigetto di
quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso alla Corte d’appello di Perugia, Luisa e Davor Bursic,
nella qualità di eredi di Silvia Bursic, chiesero il riconoscimento
dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio
promosso innanzi al Tribunale di Roma — Sez. lavoro con atto del 27
marzo 1997, e concluso con sentenza di questa Corte il 25 febbraio
2009.
2. — Con decreto depositato il 6 dicembre 2010, la Corte adìta dichiarò
inammissibile la domanda, rilevando che le generalità dei ricorrenti
non erano complete, ciò che comportava la mancata compiuta
identificazione degli stessi.
3. — Con ricorso alla stessa Corte d’appello di Perugia, Josip Zlatic
chiese il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole
durata di un giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma — Sez.

Ric. 2011 n. 09669 sez. Ml
-3-

ud. 07-03-2012

07/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN

lavoro con atto del 27 febbraio 1997, e concluso con sentenza di
questa Corte il 23 marzo 2004.
4. — Con decreto depositato il 3 marzo 2011, la Corte adita dichiarò
inammissibile la domanda, rilevando che il ricorrente non aveva
depositato documentazione attestante la città, la via, il numero civico e

identificazione del ricorrente e la impossibilità di espletare
l’interrogatorio richiesto dal Ministero convenuto.
5. – Con ricorso alla medesima Corte d’appello di Perugia, Ottavia
Catalina Capponi chiese il riconoscimento dell’equa riparazione per la
irragionevole durata di un giudizio promosso innanzi al Tribunale di
Roma — Sez. lavoro con atto del 29 settembre 2000, e concluso con
sentenza di questa Corte il 25 giugno 2009.
4. — Con decreto depositato il 3 marzo 2011, la Corte adìta dichiarò
inammissibile la domanda, rilevando che il ricorrente non aveva
depositato documentazione attestante la città, la via, il numero civico e
lo Stato in cui risiedeva: ciò che comportava la mancata compiuta
identificazione della ricorrente e la impossibilità di espletare
l’interrogatorio richiesto dal Ministero convenuto.
7. – Per la cassazione di tali decreti ricorrono rispettivamente Luisa e
Davor Bursic, nella qualità di eredi di Silvia Bursic, josip Zlatic e
Ottavia Catalina Capponi (ric. riuniti R.g. 9669/2011, 10721/2011,
10722/2011) sulla base di un unico motivo. Ai tre ricorsi resiste con
altrettanti controricorsi il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con l’unico motivo dei ricorsi riuniti si deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 115 e 116, 163 e 164, 230 e 292 nonché 112
cod.proc.civ. Si rileva anzitutto che la intestazione del ricorso recava la
Ric. 2011 n. 09669 sez. M1 – ud. 07-03-2012

-4-

lo Stato in cui risiedeva: ciò che comportava la mancata compiuta

indicazione della residenza dei ricorrenti, e che comunque il Ministero
convenuto si era costituito nel giudizio senza eccepire la nullità del
ricorso ex artt. 163 e 164 cod.proc.civ.
2. — La censura è meritevole di accoglimento.
2.1. — Secondo l’orientamento di questa Corte, la nullità della citazione

residenza dell’attore, ma solo l’elezione di domicilio da lui compiuta, è
sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto (v. Cass., sent. n.
466 del 1982).
Nella specie, il Ministero convenuto si è regolarmente costituito nei
rispettivi giudizi, senza eccepire la nullità dei ricorsi, ma concludendo
per la nullità della procura e, nel merito, per la infondatezza dei ricorsi.
2.2.- Né alcun rilievo può assumere, come erroneamente ritenuto dalla
Corte di merito, la circostanza che la asserita mancata indicazione della
residenza dei ricorrenti rendesse impossibile procedere
all’interrogatorio formale degli stessi, richiesto dal Ministero
convenuto ai fini dell’accertamento della validità della rispettiva
procura. Ed infatti, essendosi i ricorrenti ritualmente costituiti, il
predetto Ministero non era gravato da alcun onere di notifica del
verbale dal quale risultava l’ammissione della prova: donde la
irrilevanza della specifica indicazione della residenza dei ricorrenti.
3. — I ricorsi devono, dunque, essere accolti.
I decreti impugnati devono essere cassati, e le cause rinviate ad un
diverso giudice — che viene designato nella Corte d’appello di Perugia
in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle
spese del presente giudizio — che provvederà all’esame delle
controversie, esclusa la inammissibilità dei ricorsi per la mancata
compiuta identificazione dei ricorrenti.
P. Q.M.
Ric. 2011 n. 09669 sez. M1 – ud. 07-03-2012
-5-

(in primo grado o in appello), dalla quale non risulti l’indicazione della

La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Cassa i decreti impugnati e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile della/Corte di Cassazione, in data 7 marzo 2012.

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