Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4615 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2020, (ud. 14/02/2019, dep. 21/02/2020), n.4615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1890/2014 proposto da:

B.R.M., C.F. (OMISSIS), domiciliata ope legis presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato TOMMASO CIERI;

– ricorrente –

contro

SOGET GESTIONE ENTRATE & TRIBUTI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO

SPEZIALE;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. già EQUITALIA PRAGMA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1044/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/08/2013 R.G.N. 953/2012.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza depositata in data 5.8.2013, ha respinto il gravame interposto da B.R.M., nei confronti di Equitalia S.p.A. e di Soget S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 291/2012, resa il 28.5.2012, che aveva rigettato la domanda della dipendente, diretta ad ottenere la condanna di Soget S.p.A., sua datrice di lavoro, a conferirle le mansioni superiori di Quadro direttivo di primo livello del CCNL “Esattoriali” ed a corrisponderle le relative differenze retributive;

che per la cassazione della sentenza ricorre la B. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la Soget – Società di Gestione Entrate e Tributi;

che sono state comunicate memorie nell’interesse di quest’ultima;

che Equitalia Centro S.p.A. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) “la omessa e/o erronea valutazione dei mezzi di prova assunti nel corso dei precedenti giudizi (di parte ricorrente)” e si deduce che la Corte di merito avrebbe fondato la decisione solo ed esclusivamente sulle risultanze istruttorie delle prove orali escusse nel giudizio di primo grado, reinterpretandole in maniera restrittiva rispetto alla loro reale portata e valutando in modo errato le dichiarazioni di alcuni testimoni; 2) “la omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie assunte nel giudizio di primo grado (parte resistente) e si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni dei testi che hanno affermato che le mansioni svolte dalla B. fossero riconducibili con certezza a quelle superiori rivendicate;

che, preliminarmente, va respinta l’eccezione sollevata dalla Soget in ordine alla nullità della procura conferita a margine del ricorso per cassazione dalla B. al proprio difensore, “non essendo stato nella stessa specificato che si tratta di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.”, in quanto, dalla predetta procura, si evince con chiarezza il conferimento della ricorrente al difensore del potere di rappresentarla e difenderla in sede di legittimità. Ed invero, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, “La procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009); ed inoltre (cfr. Cass. n. 3349/2003), “La procura a ricorrere per cassazione, apposta a margine del ricorso, ancorchè con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione deve ritenersi, nel dubbio, speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo della conservazione dell’atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 c.p.c.”;

che, ciò premesso, i motivi – da trattare congiuntamente, per l’evidente connessione – sono, comunque, inammissibili, poichè, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (nella fattispecie, peraltro, del tutto congrua, condivisibile e scevra da vizi logici), alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009);

che, nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulla pretesa errata valutazione dei testi addotti da entrambe le parti, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, in favore del contro ricorrente Soget – Società di Gestione Entrate e Tributi, seguono la soccombenza;

che nulla va disposto per le spese nei confronti di Equitalia Centro S.p.A., rimasta intimata;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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