Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4615 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14350/2019 proposto da:

S.I.S.C., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Ida Stefania Quaglio, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 696/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 da TR. LA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

S.I.S.C., nato in Costa d’Avorio, con ricorso il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Catanzaro, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, dopo la morte del padre, aveva subito minacce dai familiari per ragioni ereditarie e di essere andato prima in Libia e poi in Italia.

La Corte territoriale ha escluso la ricorrenze dei presupposti per alcuna delle forme di protezione richieste.

Avverso detta sentenza, depositata il 3/4/2019, il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione delle norme di diritto inerenti la disciplina sullo status di rifugiato e sul diritto di asilo, ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, la Corte d’appello avrebbe errato nel valutare le fonti internazionali consultate circa la situazione socio/politica della Costa d’Avorio, ancora connotata – a parere del ricorrente – da una situazione di instabilità politica e sociale che la rende insicura; 2) Violazione e falsa applicazione delle norme inerenti la disciplina della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la Corte distrettuale non aveva preso in considerazione la giovane età del richiedente al momento della fuga dal proprio paese e la conseguente vulnerabilità in caso di rimpatrio, per la difficoltà del reinserimento sociale dopo svariati anni di assenza e per la mancanza di altri familiari nel paese d’origine; 3) Violazione delle norme inerenti la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la valutazione espressa dal giudice del gravame circa la situazione personale del richiedente, in evidente contraddittorietà, aveva avuto riguardo ad una vicenda personale che non corrispondeva a quanto dallo stesso narrato alla Commissione territoriale e non aveva tenuto conto delle dedotte situazioni di vulnerabilità, della carcerazione subita in Libia e del percorso di integrazione sociale svolto in Italia; il giudice di appello avrebbe, inoltre, sostanzialmente mancato di assolvere all’onere di cooperazione istruttoria ufficiosa.

2. Risulta preliminare l’esame del terzo motivo, ove è denunciata la contraddittorietà della sentenza in ordine alla ricostruzione delle vicende personali da cui ha tratto causa l’allontanamento del richiedente dalla Costa d’Avorio, che risulta fondato, atteso che nella prima parte della sentenza viene descritta ed esaminata una vicenda ereditaria (fol. 5 della sent.), mentre nella seconda parte viene riferita una vicenda assolutamente diversa, concernente il timore di essere arrestato a seguito di una denuncia ingiusta di furto dell’oro che aveva estratto con un suo zio da un terreno di loro proprietà (fol. 15/16 della sent. imp.).

Il motivo va accolto e va dichiarata la nullità della sentenza poichè tale contraddittorietà emerge in maniera conclamata e non consente di accertare la effettiva riferibilità di tutte le valutazioni compiute dal giudice alla personale situazione del richiedente.

Invero la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio (rilevabile in via preliminare anche d’ufficio) della decisione impugnata che la rende radicalmente nulla (sulla base del combinato disposto degli art. 156, comma 2, art. 161, comma 2, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1) per assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo relativo al caso concreto dedotto in giudizio (Cass. n. 7516 del 27/03/2007).

3. Resta assorbito l’esame dei motivi primo e secondo.

4. In conclusione va accolto il terzo motivo del ricorso, assorbiti i motivi primo e secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti i motivi primo e secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA