Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4614 del 28/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2018, (ud. 08/02/2018, dep.28/02/2018),  n. 4614

Fatto

 

1. con sentenza della CTR per l’Emilia Romagna, veniva confermato l’accoglimento del ricorso proposto dalla Fratelli C. Costruzioni s.p.a. avverso quattro cartelle di pagamento, emesse a seguito di altrettanti avvisi di accertamento relativi all’ICI non versata nelle annualità dal 1997 al 2000 al Comune di Camugnano;

2. avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune impositore proponendo tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

 

1. preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale, sollevata dalla controricorrente sul presupposto della illegittimità della procura ad litem sottoscritta dal Sindaco, in assenza di apposita delibera autorizzativa; l’eccezione è infondata, atteso che competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco e non la Giunta, la cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica (Cass. ord. n. 5802 del 2016, Rv. 639185);

2. parimenti infondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, dedotta sul presupposto che la ricorrente avrebbe omesso di specificare il contenuto degli atti richiamati, nonchè di allegarli o riprodurli; invero, il ricorso per cassazione si fonda essenzialmente su una questione di diritto concernente documenti (avvisi di accertamento, atto di annullamento in autotutela) di per sè pacifici e non oggetto di contestazione, sicchè deve ritenersi che non vi era alcun onere di riproduzione od allegazione;

3.passando all’esame dell’impugnazione, con il primo motivo di ricorso, il Comune deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21; riferiva l’ente che nei confronti della società resistente era stato emesso un iniziale avviso di accertamento per la mancata presentazione della dichiarazione ICI e del relativo pagamento; a seguito di istanza di autotutela, il Comune rannullava l’avviso di accertamento con provvedimento del 5/9/2002, per poi emettere un nuovo avviso di accertamento, riferito alle medesime annualità, in data 21/8/2003; quest’ultimo avviso non veniva impugnato e, pertanto, diveniva definitivo con la conseguente emissione delle cartelle di pagamento, avverso le quali la contribuente proponeva ricorso, formulando motivi afferenti all’avviso e non già alle cartelle; in fase di merito, veniva accolta la tesi della contribuente, secondo cui l’annullamento in autotutela del primo avviso di accertamento avrebbe indotto a confidare nel fatto che il secondo avviso costituisse un mero errore, ragion per cui l’atto non era stato impugnato, con la conseguente pretesa di ricorrere congiuntamente contro le cartelle di pagamento e l’atto presupposto; recependo la tesi formulata dalla contribuente, la CTR ha affermato che, applicando il principio di affidamento previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, doveva ritenersi contraddittorio il comportamento del Comune che, dopo aver annullato un avviso di accertamento, ne emetteva un altro per le medesime annualità e, conseguentemente, riteneva ammissibile l’impugnazione congiunta delle cartelle di pagamento con l’avviso di accertamento costituente l’atto presupposto;

3.1. il motivo è fondato; a fronte dell’emissione del secondo avviso di accertamento, era onere della contribuente provvedere alla tempestiva impugnazione nei termini di legge che, una volta decorsi, hanno determinato la definitivà dell’accertamento e l’impossibilità in virtù del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – di far valere nel giudizio instaurato avverso le cartelle di pagamento vizi propri dell’atto presupposto;

3.2. il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente), trova origine nei principi affermati dagli artt. 3,23,53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa (Cass., Sez. 5, n. 21513 del 2006, rv. 594566); tuttavia, l’attuazione del principio dell’affidamento non può che soggiacere alle ordinarie regole processuali, sicchè, il contribuente che intenda contestare una pretesa ritenuta illegittima anche per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, ha l’onere di proporre tempestivamente ricorso, non potendosi ricollegare alla pretesa condotta contraddittoria tenuta dal Comune una vera e propria remissione in termini rispetto all’impugnazione dell’avviso;

3.3. nel caso di specie, la contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’avviso e far valere in quella sede la sua contrarietà rispetto al provvedimento di annullamento in autotutela precedentemente emesso dal Comune;

3.4. del resto, il principio di affidamento tende ad evitare che indicazioni ambigue provenienti dall’organo impositore possano indurre in errore il contribuente, circostanza che evidentemente non sussiste lì dove l’ente abbia adottato un atto tipico – qual è l’avviso di accertamento – avanzando la pretesa tributaria, senza che in tale atto possa essere ravvisato alcun elemento di incertezza;

3.5. le conclusioni cui si è giunti non sono inficiate dalla deduzione di parte resistente, secondo cui il Comune avrebbe omesso di provare la notifica del secondo avviso di accertamento e, quindi, non sarebbe possibile affermarne la definitività per mancata impugnazione; invero, dalla lettura della sentenza della CTR risulta come sia stata la stessa contribuente ad ammettere che il secondo avviso di accertamento è stato notificato, tant’è che la stessa doglianza incentrata sulla violazione del principio dell’affidamento presuppone proprio che vi sia stata una duplicazione di avvisi; in ogni caso, sarebbe stato onere della contribuente dimostrare di aver dedotto l’omessa notifica dell’avviso di accertamento quale motivo di ricorso, riproponendo la questione anche in secondo grado, in difetto di tali elementi, risulterebbe comunque precluso alla Corte l’esame della questione;

4. l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario, proposto con riferimento alle cartelle di pagamento per vizi propri dell’atto presupposto, determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso;

5. a fronte dell’accertata tardività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, ne consegue la possibilità di decisione nel merito, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo;

6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo e terzo; decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla Fratelli C. Costruzioni s.p.a..

Compensa le spese della fase di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese della fase di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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