Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4614 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4614 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 25588-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3330

contro

TRAVERSO MARGHERITA FRANCESCA, GINOCCHIO SALVATORE,
elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 43,
presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA
FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LOVISOLO ANTONIO giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 26/02/2014

- controri correnti –

avverso la sentenza n. 98/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 01/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA
VALVA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del motivo relativo al vizio di
motivazione, assorbiti gli altri.

GIOVANNI CONTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.L’Agenzia delle Entrate di Genova notificava il 15.11.2011 un avviso di accertamento relativo
alla ripresa a tassazione, ex art.75 TUIR, di IRPEF,ILOR e C.S.S.N. per l’anno 1995 nei confronti
di Ginocchio Salvatore e del coniuge Traverso Margherita Francesca. L’Ufficio, basandosi su tre
processi verbali di constatazione emessi dalla Guardia di Finanza, contestava l’esistenza di costi non
inerenti e fatture per operazioni inesistenti per £.2.049.391.900 emesse da due società- Euro
Utensili Metalli sas di Guerrino Saiani e Euro Stampi di Guerrino Saiani e C sas- entrambe

2.1 contribuenti impugnavano l’avviso innanzi alla CTP di Genova che accoglieva parzialmente il
ricorso, confermando la ripresa a tassazione relativa ai costi non inerenti.
Proposto appello dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR della Liguria, quest’ultima, con
sentenza n.98, depositata M ottobre 2009, confermava la decisione impugnata.
2.1 Secondo il giudice di appello bene aveva fatto il primo giudice ad escludere, sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente, l’inesistenza delle prestazioni fatturate che l’Ufficio aveva
ipotizzato sulla base delle “…sole dichiarazioni testimoniali del signor Saiani Guerrino”, le quali
“…possono solo considerarsi indizi da valutarsi in presenza di altri riscontri oggettivi”.
2.2 Evidenzia, ancora, che la prova dell’inesistenza delle operazioni commerciali che l’Ufficio
riteneva di avere assolto in via presuntiva attraverso le dichiarazioni del Saiani, attestanti
l’emissione da parte delle due società di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, non era
stata in realtà fornita, avendo le dichiarazioni di terzo in ambito tributario valore di mero indizio.
2.3 Nel caso di specie, peraltro, tali dichiarazioni costituivano unico elemento di prova non
suffragato da ulteriori elementi che pure sarebbe stato possibile desumere dalla documentazione
prodotta dal ricorrente, nemmeno l’Ufficio essendosi interrogato su come fosse possibile presumere
l’esistenza di un’attività commerciale che non comporti costi.
3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, al quale
hanno resistito i contribuenti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Con il primo motivo l’Agenzia deduce la falsa applicazione dell’art.2727 e 2729 c.c., in
combinato disposto con l’art.54 DPR n.633/1972, in relazione all’art.360 comma 1 n.3
c.p.c.Lamenta che la CTR, tralasciando di considerare il compendio di elementi offerti dall’ufficio
per dimostrare l’inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni commerciali fatturate ai soggetti
contribuenti dalle due società riconducibili al Saiani Guerriero, aveva erroneamente applicato al
caso di specie il principio per cui le dichiarazioni di terzo nel processo tributario hanno mero valore
di indizio e possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo se suffragate da

rappresentate da tale Saiani Guerrino.

ulteriori elementi di prova. Ed infatti, nel caso di specie le dichiarazioni del Saiani non aveva
costituito l’unico elemento indiziario sul quale era stata basata la presunzione semplice
dell’inesistenza delle operazioni, soccorrendo altre conformi dichiarazioni di soggetti terzi,
autotrasportatori formalmente facenti da vettori delle merci oggetto delle false fatture ed ancora le
indagini della polizia tributaria circa l’inesistenza di dipendenti e strutture logistiche od operative
delle società del Saiani, le movimentazioni bancarie rilevate tra le società anzidette e lo stesso
Saiani, la non corrispondenza dei materiali acquistati rispetto alle prestazioni fatturate dalle

4.1 In conclusione, la CTR aveva applicato al caso di specie una regula juris quella che attribuisce

alle dichiarazioni di terzo valore probatorio solo se confortato da altri elementi di provaincompatibile con le emergenze probatorie esistenti per l’appunto confermative dell’esistenza di
plurimi elementi probatori che confortavano le dichiarazioni del Saiani.
5. Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art.7 d.lgs.n.546192, dell’art.115
c.p.c., degli artt.2727 e 2729 c.c. e degli artt.19 e 54 dpr n.633/633, in relazione all’art.360 comma
1 n.4 c.p.c.Lamenta che rispetto ai plurimi elementi probatori indicati nel precedente motivo la
CTR aveva omesso di procedere ad una valutazione complessiva degli stessi per come chiarito
dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base di precedenti consolidati, ritenendo che solo la
dichiarazione del Saiani integrasse l’elemento indiziario richiamato dall’Ufficio. Chiede quindi alla
Corte di chiarire se alla fattispecie fosse applicabile la norma giuridica, ricavabile dall’art.7
d.lgs.n.546/72 e dalle altre disposizioni ricordate nella rubrica, secondo la quale ogni elemento
indiziario doveva essere valutato singolarmente e nel complesso degli altri indizi e se le
dichiarazioni del Saiani dovessero o meno concorrere a formare il convincimento del giudice
tributario sull’inesistenza delle operazioni fatturate.
6. Con il terzo motivo l’Agenzia ha prospettato la violazione degli artt.19 e 54 dpr n.633/72, in
relazione all’art.2697 c.c. ed al principio di non contestazione, in relazione all’art.360 comma 1 n.3
c.p.c. Lamenta che nel corso del giudizio di appello si era evidenziato che la documentazione
prodotta dalla controparte era inidonea a vincere la presunzione semplice fondata dall’Ufficio sulla
molteplicità degli indizi. Aveva dunque errato il giudice di appello nel ritenere che la
documentazione prodotta dai contribuenti non era stata contestata. Senza dire che detta
documentazione contabile non poteva in alcun modo rilevare ai fini della dimostrazione
dell’effettività delle operazioni, come aveva chiarito Cass.n.951 /2009.
7. Con il quarto motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Lamenta che l’indebita
detrazione dell’IVA da parte del contribuente sulla base di fatture per operazioni inesistenti era stata

anzidette società, la breve durata della ditta che aveva emesso le fatture ai contribuenti.

dimostrata oltre che dalle dichiarazioni del Saiani anche dagli ulteriori elementi già qui riportati
nell’esposizione del primo motivo di ricorso e che rispetto al fatto controverso circa l’inesistenza
delle operazioni fatturate il giudice di appello non aveva descritto il processo logico giuridico
attraverso il quale si era formato il suo giudizio nè spiegato sulla base di quale percorso logico gli
elementi indiziari richiamati dall’ufficio erano inidonei allo scopo sostenuto dall’amministrazione
nè, ancora, le ragioni che avevano consentito di ritenere probanti gli elementi offerti dalle parti
contribuenti a riscontro dell’esistenza delle operazioni.

Sottolineano che, il primo motivo era inammissibile perchè:a) si riferiva alla violazione di norme in
materia di IVA ancorchè si controvertesse in tema di tributi diretti.
8.1 Inoltre, la censura muoveva da presupposti esclusi dal giudice di appello che aveva negato la
dignità di prova a quelli richiamati dall’ufficio, in ogni caso trattandosi di accertamenti di fatto
insindacabili dalla Corte di legittimità. La censura, infine, contrastava con la giurisprudenza
conforme emessa da questa Corte ed era dunque inammissibile a norma dell’art.360 bis c.p.c. La
censura era comunque infondata nel merito, in quanto gli elementi indicati dalla ricorrente erano
meri indizi sforniti di valore probatorio, per di più smentiti dalla documentazione prodotta dai
contribuenti che attestava l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturare dalle ditte fornitrici, come
pure emergeva dalla richiesta di archiviazione, nella quale le dichiarazioni del Saiani erano state
considerate generiche e comunque prive di indicazioni specifiche sulle fatture e sugli ammontari.
8.2 Le conclusioni esposte dalla CTR erano peraltro frutto del libero ed insindacabile
convincimento di quel giudice sui fatti acclarati, per nulla incrinate dagli elementi richiamati
dall’Agenzia.
8.3 Aggiungevano, quanto al secondo motivo, l’inammissibilità per le medesime ragioni già esposte
con riguardo al primo motivo e comunque l’infondatezza della censura, posto che il vizio si
risolveva nel tentativo di nuovo esame dell’accertamento di fatto svolto dalla CTR, la quale aveva
esaminato integralmente il materiale meramente indiziario offerto dall’Ufficio – e riferibile
esclusivamente alle ditte fornitrici e non alla parti contribuenti- ritenendolo inidoneo a sostenere
l’inesistenza delle operazioni, giustamente considerando la notevole mole di documenti offerti
dall’impresa contribuente che attestava la reale attività di lavorazione svolta e la regolare tenuta del
magazzino.Nemmeno l’Ufficio aveva svolto una diretta verifica nei confronti dei contribuenti.
8.4 Quanto al terzo motivo, lo stesso censurava una pronunzia diversa da quella impugnata – non
riguardando l’IVA- e dunque risultando privo del carattere della specificità.
8.5 La stessa censura era comunque infondata, avendo i contribuenti prodotto non solo la
documentazione contabile attestante l’esistenza delle operazioni ed i relativi pagamenti, ma anche

8. I contribuenti, nel controricorso, hanno dedotto l’inammissibilità ed infondatezza delle censure.

ulteriori elementi- collaudo dei lavori sui carri ferroviari – che giustificavano la soluzione espressa
dal giudice di appello, non avendo l’amministrazione fornito alcun elemento idoneo a confutarla e
valendo, dunque, nei confronti della stessa il principio di non contestazione.
8.6 Anche il quarto motivo era da considerare inammissibile, tendendo ad ottenere il riesame di
circostanze di fatto già insindacabilmente valutate dal giudice di merito e comunque infondato,
avendo la CTR fornito un’ampia e coerente motivazione con riguardo alle operazioni intercorse con
le due società riconducibili al Saiani.

quanto dichiarato dal Saiani non si riferiva specificamente ai rapporti intercorsi con il Ginocchio, la
cui contabilità non era stata verificata dall’Ufficio, mentre l’inidoneità dell’ipotesi presuntiva
esposta con riguardo ai costi della sola verniciatura concernente le fatturazioni della Lidonnici era
ormai coperta da giudicato.Nessun salto logico era dunque ravvisabile nella motivazione della
sentenza impugnata.
8.8 Veniva infine evidenziato dai contribuenti che anche a volere condividere gli esiti ai quali era
giunta questa Corte in ordine alla possibilità di valersi di mere presunzioni semplici per accertare
l’inesistenza delle operazioni nessuno degli elementi offerti dall’Ufficio avrebbe potuto determinare
la fondatezza della pretesa impositiva, apparendo dunque corretto l’iter motivazionale della
sentenza.
9.Esaminando con priorità il quarto motivo di ricorso, lo stesso è fondato e determina
l’assorbimento delle ulteriori questioni.
10. Occorre premettere che la censura, ad onta di quanto prospettato nel controricorso dai
contribuenti non può ritenersi inammissibile per riferirsi a tributi diversi da quelli oggetto della
controversia. Sul punto è appena il caso di evidenziare che questa Corte è ferma nell’agganciare
l’inammissibilità di un motivo per erronea prospettazione della norma di riferimento
all’impossibilità di giungere all’individuazione dei testi legislativi e dei principi di diritto, invece
ritenendosi corretta la formulazione del motivo in cui sia possibile coglie i superiori elementi anche
implicitamente dall’esposizione delle censure. Nel caso di specie, che il ricorrente intendesse
riferirsi alla disciplina che regola le imposte dirette, malgrado un iniziale rilievo all’IVA contenuto
nella esposizione iniziale della censura n.4, lo si evince in modo indiscutibile dall’intera lettura del
ricorso nel quale viene dato atto, fin dalla prima pagina, che l’accertamento riguardava IRPEF ILOR
e CSSN, ciò poi risultando altrettanto esplicitamente per ciascun motivo – v. in particolare
pagg.38,47,50 e 60 ricorso -.
10.1 Ciò posto in rito, appare opportuno sunteggiare gli approdi ai quali è giunta questa Corte in
tema di operazioni inesistenti e di ripartizione dell’onere della prova fra amministrazione e

8.7 Le diverse argomentazioni esposte dall’Agenzia avevano peraltro omesso di considerare che

contribuente, incentrandosi la doglianza dell’Agenzia sulla dedotta incongruità della motivazione
della CTR rispetto ai principi espressi da questa Corte in materia. EI]
10.2 Ora, quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali si è in presenza di una mera
espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, una volta che l’amministrazione ha contestato in modo
specifico, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 9784/2010), i dati emergenti dalle
scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali desumere

che ha portato in detrazione l’IVA fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è
un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata “realmente” conclusa con
esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile
esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato
effettivamente versato il corrispettivo – v.Cass.n.24432/2013, Cass. n. 9108/2012,
Cass.n.12802/2011-.D
10.3 E’ poi evidente che, in caso di accertata assenza dell’operazione, è escluso che possa
configurarsi la buona fede del cessionario o committente (il quale sa bene se una determinata
fornitura di beni o prestazione di servizi l’ha effettivamente ricevuta o meno)- Cass.n.24432/2013-.
10.4 Quanto alle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, connesse alle ipotesi di fatture
emesse da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa
rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario) nemmeno
si dubita, in linea generale, in ordine all’indetraibilità dell’IVA, essendo stata l’imposta versata ad un
soggetto non legittimato alla rivalsa, nè assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta. In tali
ipotesi, infatti, le fatture riguardano pur sempre operazioni inesistenti, ancorchè le stesse
costituiscano la “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti. Si è così affermato ormai in
modo tralaticio che il versamento dell’IVA ad un soggetto che non sia la genuina controparte aprendo la strada ad un indebito recupero dell’imposta – è evento dirompente, nell’ambito del
complessivo sistema IVA, essendo questo finalizzato a che l’imposta sia versata a chi ha eseguito
prestazioni imponibili, perchè la compensi con l’imposta, a sua volta, corrisposta per l’acquisto di
beni e di servizi (cfr, da ultimo, Cass.n.24430/2013).
10.5 Ulteriori specificazioni sono state nel tempo proposte con riferimento al tema della buona fede
del cessionario nelle operazioni da ultimo ricordate, anche sulla scia di rilevanti arresti della Corte
di Giustizia.
10.6 In particolare, si è ritenuto che “in tema di IVA, nel caso di apparente regolarità contabile delle
fatture, qualora l’Amministrazione intenda contestare il coinvolgimento di un contribuente in una

l’inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate, spetta al contribuente (cessionario/committente)

c.d. “frode carosello” – fondata sul mancato versamento dell’imposta incassata da società “cartiere”
a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso
l’interposizione di una o più società filtro (buffers) – è tenuta a dimostrare, in primo luogo, gli
elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di “cartiera”, la inesistenza di
una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al
conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e in secondo luogo, la connivenza nella
frode da parte del cessionario, non necessariamente, però, con prova certa ed incontrovertibile,

consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore
onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente e qualora fornisca tale
prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare il contrario” (Cass. n. 10414 del 2011).
10.7 Solo nel caso in cui l’amministrazione abbia assolto siffatto onere passerà sul contribuente
l’obbligo di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, a norma dell’art. 2697 cod.
civ., comma 2 (Cass. n. 9108/2012 e Cass. n. 23560/12).
10.8 Passando ora all’esame delle questioni legate alla valutazione dei singoli elementi forniti dalle
parti in tema di operazioni inesistenti si ritiene, pacificamente, che il giudice tributario di merito,
investito della controversia sulla fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente
e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione
dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati
dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova
contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c.,
comma 2, – v. Cass. n. 12802/2011; Cass. n. 5282/2011,Cass.n.16857/2013
10.9 Quanto alle valutazioni alle quali è chiamato il giudice tributario in simili frangenti le stesse
sfuggono, ordinariamente, al sindacato della Suprema Corte, alla quale è precluso non solo il
riesame delle prove la cui valutazione sia stata fatta in modo difforme da quella prospettata dal
ricorrente, ma altresì l’accertamento di un eventuale travisamento delle prove stesse. Ma è pur vero
che il controllo della motivazione è possibile (ed anzi dovuto) in sede di legittimità se risulti
evidente l’esistenza di un vizio logico – prospettato ritualmente dal ricorrente – tale da tradursi in
una insufficiente motivazione.
10.10 Proprio in punto di decisività si è chiarito (Cass. n. 12623/12) che la stessa concerne non il
fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato,
ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di casualità
fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta
riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione

bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza,

del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di
essa. LI
10.11 In definitiva, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a
fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le
risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di
mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato,
onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base” (cfr. Cass. n. 12623/2012 che richiama Cass.

10.12 Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, ritiene la Corte che il giudice di
appello ha totalmente pretermesso l’esame di un compendio di elementi offerti dall’Agenzia a
sostegno del carattere fittizio – vuoi dal punto di vista soggettivo che oggettivo, per come
prospettato dall’Amministrazione- delle operazioni economiche fatturate alla ditta Ginocchio dalle
società Euro Utensili ed Euro Stampi e dalla ditta Lidonnici, i quali avrebbero avuto incidenza
decisiva ai fini delle valutazioni alle quali il giudice di appello era tenuto.
10.13 Ed invero, quanto alle operazioni fatturate dalle due società gestite dal Guerrino va
sottolineato per un verso che l’affermazione, da parte della CTR, che l’accertamento dell’Ufficio si
fondava unicamente sulle dichiarazioni del legale rappresentate delle due società Saiani Guerrino il quale aveva dichiarato che erano state poste in essere operazioni in tutto o in parte inesistenti- si
è rivelata circostanza non corrispondente al vero, in relazione a quanto esposto dalla ricorrente
nelle censure sopra riportate.
10.14 Inoltre, è mancato da parte dei giudici di merito l’esame delle ulteriori dichiarazioni rese da
Ligreci Felice, ex dipendente della Euro Utensili, pure confermative delle propalazioni rese dal
Saiani circa l’esistenza di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, in parte
compiute dalla ditta Metalcompany srl, che degli stessi accertamenti dei verbalizzanti, dai quali era
emersa l’inesistenza di reale capacità operativa ed organizzativa da parte delle due società fornitrici
e fatturanti e, per altro verso, un corposo compendio di elementi documentali attestanti le gravi
anomalie relative ai rapporti finanziari intercorsi fra fornitrici e parti contribuenti, diffusamente
esposte alle pagine 8 e ss del ricorso.
10.15 Orbene, le appena ricordate emergenze fattuali, che l’Agenzia aveva ribadito in fase di
appello, unite alle dichiarazioni del Ligreci, confermative della apocrifia delle firme delle bolle di
consegna della merce che sarebbe stata consegnata dalla società fornitrice Euro Stampi alla ditta
Ginocchio, hanno incrinato la logicità e congruenza della motivazione impugnata la quale, per
converso, al fine di giustificare l’illegittimità della pretesa e la natura meramente indiziaria delle
dichiarazioni del Saiani, ha valorizzato l’assenza di prova da parte dell’ufficio circa l’inesistenza

n. 10156/2004; Cass. n. 9368/2006; Cass. 14752/2007).H

delle operazioni fatturate e la mancata contestazione dei documenti contabili e bancari dalla quale
risultava l’esistenza delle operazioni.
10.16 Ora, a parte l’erroneità del riferimento alla contabilità dei contribuenti che, per
giurisprudenza costante di questa Corte, non può costituire parametro rilevante ai fini dell’esistenza
dell’operazione, anzi costituendone il necessario dato di partenza(cfr. Cass. nn. 15228/2001,
Cass.n.12802/2011 Cass. n.24430/2013), non pare potersi dubitare che l’omesso esame di elementi
decisivi quali quelli sopra richiamati ha inficiato l’adeguatezza e congruità della motivazione,

dall’Ufficio al quale era invece tenuto il giudice di merito. Ciò che ha finito con il determinare uno
svilimento delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante delle due società fornitrice
assolutamente illogico se si considerano gli elementi ulteriori non esaminati dalla CTR.
10.17 Il vizio logico anzidetto appare vieppiù confermato dalla circostanza che la particolare
tipologia delle attività svolte dalla parti contribuenti non poteva che richiedere l’apprestamento, da
parte dei fornitori di beni e servizi, di un significativo apparato organizzativo e strutturale, capace
di fare fronte alla peculiare attività svolta dai contribuenti ed alle prestazioni di servizi e di beni
richiesti dal medesimo ed oggetto delle fatture – indicati dalle parti contribuenti nel controricorso
come “…ruote(salle) per carri ferroviari, respingenti, tenditori, distributori freni ed altro materiale
rotabile”- pag.7 controricorso-.
10.18 Non può dunque logicamente dubitarsi che siffatte caratteristiche oggettive dell’impresa
richiedevano l’apprestamento di personale e strutture capaci di fornire il materiale anzidetto,
rendendo oltremodo decisivo l’accertamento, operato dai verbalizzanti, in ordine all’inesistenza di
una struttura operativa e di dipendenti da parte delle società fornitrici capace di realmente
approntare le merci necessarie alle parti contribuenti. Ciò in relazione alla circostanza che l’avere
intrattenuto ripetuti rapporti commerciali con impresa sfornita di personale adeguato, di beni
aziendali ovvero comunque prive di adeguata struttura organizzativa di impresa in relazione alle
operazioni commerciali in concreto svolte costituisce sicuramente “fondato sospetto” che la ditta
verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili inesistenti-cfr.Cass.n.12625/2012-.
10.19 Ed è appena il caso di evidenziare, quanto al valore delle dichiarazioni del Ligreci, che il
divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, non
impedisce di considerare la valenza probatoria delle dichiarazioni di terzi raccolte dalla polizia
tributaria ed inserite nel processo verbale di constatazione che equivalgono a mere informazioni
acquisite nell’ambito di indagini amministrative le quali, benchè sfornite, ex se, di dirimente
efficacia probatoria, comunque non si pongono in contrasto con il citato art. 7, comma 4 (Cass. Il
marzo 2002, n. 3526 e, più di recente, Cass. 2916/13).

essendo mancata quella valutazione complessiva e non parcellizzata del materiale probatorio offerto

10.20 Ciò perché il divieto di assunzione testimoniale vale con precipuo riferimento ai poteri delle
commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica. Il che trova la
sua naturale spiegazione nella circostanza che le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori,
quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione,
hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto,
pienamente utilizzabili quali elementi di prova – cfr. Cass. ult. cit. al prec.paragrafo-.
10.21 Sembra dunque chiaro che la totale pretermissione delle dichiarazioni di Ligreci e degli

viziato in modo grave l’iter logico della decisione.
10.22 A ciò si aggiunge la circostanza che gli ulteriori elementi posti a base della motivazione – e
cioè l’entità dei lavori svolti dallo stesso Ginocchio tale da richiedere, secondo la CTR, l’ausilio di
lavorazione esterna e le relative fatturazioni e spese – non sembrano affatto porsi come adeguati
elementi logici di conferma della soluzione espressa dalla CTR proprio per effetto dell’omessa
ponderazione del dato, certamente decisivo, costituito dalla mancanza di struttura da parte delle
società asseritamente fornitrici di beni e prestazioni. Ciò che determina la sostanziale apoditticità
delle conclusioni esposte dal giudice di appello.
10.23 Le considerazioni sopra esposte superano i rilievi difensivi tutti esposti dalla controricorrente,
proprio in relazione al riconosciuto carattere decisivo degli elementi tralasciati dalla CTR che,
senza determinare alcun sindacato fattuale da parte di questa Corte, inficiano la correttezza logico
giuridica della motivazione.
11. Alla stregua delle superiori considerazioni, la censura proposta con il quarto motivo è fondata
sicchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria per
nuovo esame considerando gli elementi addotti dall’Agenzia, unitamente ai fatti modificativi ed
estintivi che la parte contribuente ha dedotto, pure procedendo alla liquidazione delel spese del
giudizio di legittimità.E E
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo rigettando gli altri.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria che provvederà a
nuovo esame nei limiti delle censure accolte e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio
di legittimità. E
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 26 novembre 2013.

accertamenti compiuti dai verificatori circa la solo formale operatività delle due società fornitrici ha

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