Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4614 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 19/02/2021), n.4614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 163/2019 proposto da:

R.M.H., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv.to Roberto Ricciardi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 da MA. MA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.M.H., cittadino bengalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35-bis, avendo il decidente emesso la propria decisione senza fissare la comparizione delle parti e senza procedere all’audizione del richiedente; 2) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, dell’omesso esame di circostanze decisive e della violazione del dovere di cooperazione istruttoria, avendo il decidente denegato, con motivazione redatta in forma semplificata ed apparente, i rilievi in punto di fatto esternati dal richiedente a comprova del timore di essere oggetto delle continue violenze dei fratellastri e delle ingiuste accuse di costoro, giudicando, in spregio altresì del ricordato dovere, i fatti riferiti come aventi natura esclusivamente privata o rilevanza solo economica, ancorchè la minaccia di un danno grave possa scaturire anche da soggetti non statuali; 3) della violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, art. 3 della Direttiva 2011/95/UE, nonchè, in subordine, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria a fronte dell’avvenuta integrazione del richiedente nel nostro paese dimostrata in particolare dalla acquisizione della lingua italiana e dalla ricerca di un lavoro; 4) della violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2729 c.c., avendo il decidente emesso la propria decisione sulla base di un giudizio basato “su un curioso argumentum a fortiori che sottende un’inferenza tratta da elementi tutt’altro che gravi, precisi e concordanti”.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Consta invero dal provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto dedotto con il motivo, il Tribunale ebbe a fissare l’udienza di comparizione delle parti, ma nell’occasione non potè procedere all’audizione del richiedente non essendo questo comparso.

La doglianza si radica perciò su un presupposto fattuale inveritiero che, prima di determinarne l’infondatezza, ne perime la conferenza rispetto al decisum e la rende per questo inammissibile.

3.1. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.

3.2. Premesso che a giudizio del decidente il ricorrente non è risultato credibile (“le dichiarazioni rese dall’istante infatti suscitano dubbi di credibilità in relazione a diversi profili… “) va osservato che il predetto rilievo non è stato fatto oggetto di esplicita censura, posto che, da un lato, il lamentato vizio motivazionale, oltre ad essere estraneo all’attuale dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, postula una generica rinnovazione del sindacato di fatto, mentre, dall’altro, la denunciata violazione di legge sviluppa un profilo di critico che non coglie la ratio decisoria enunciata dal Tribunale.

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

E’, al contrario di quanto preteso, principio noto che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459).

Suffragandosi la pretesa cassatoria sulla scorta del solo aspetto afferente al grado di integrazione sociale raggiunto dal richiedente nel nostro paese, la doglianza non merita alcun seguito.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile non specificando la sua illustrazione, che pure fa cenno al “curioso argumentum a fortiori” sviluppato dal decidente per rafforzare il proprio costrutto, l’oggetto su cui cade la censura, rendendosi per questo inammissibile.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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