Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4613 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4613 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 4656-2013 proposto da:
MIGLIACCIO ARTURO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA

BELSIANA,

MASSIMILIANO

presso
MARSILI,

lo

studio

rappresentato

dell’avvocato
e

difeso

dall’avvocato EGIDIO LAMBERTI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
370

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonché contro

COMUNE DI CARINOLA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO

Data pubblicazione: 28/02/2018

PROVINCIALE DI CASERTA;
– intimati avverso la sentenza n. 228/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 25/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

BALSAMO.

consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

RITENUTO CHE:

§2.1. Il comune di Carinola notificava ad Anna Maria Liotti avviso di accertamento
per maggiore Ici per l’anno 2007, pari ad euro 6613,86, oltre sanzioni ed interessi,
relativamente a terreni agricoli siti nel territorio del predetto comune.
Da tale atto risultava una nuova rendita attribuita dall’Agenzia del territorio, di
talchè l’erede della Liotti (Arturo Migliaccio) impugnava l’avviso da cui risultava un
classamento diverso dei terreni quali seminativi irrigui di prima classe, sostenendo

imponibile e delle rendite catastali.
Sosteneva il ricorrente che, sulla scorta dell’art. 5 d.lgs 504 del 1992, la base
imponibile doveva essere determinata con riferimento alla rendita catastale risultante
in catasto al primo gennaio dell’anno di riferimento, mentre la variazione della rendita
era stata operata solo nel marzo del 2007.
Si costituivano l’amministrazione comunale e l’Agenzia del Territorio chiedendo il
rigetto del ricorso.
La CTP di Carinola accoglieva il ricorso proposto dal Migliaccio avverso l’avviso di
accertamento notificato dall’amministrazione comunale nel giudizio in cui era
intervenuta anche l’Agenzia del territorio.
Il Comune di Carinola impugnava la sentenza dinanzi alla CTR di Napoli che
accoglieva il ricorso.
In particolare i giudici di appello sostenevano che la circostanza che il Migliaccio
avesse richiesto le concessioni di contributi all’Agenzia dimostrava la sua
consapevolezza dell’obbligo di provvedere a dichiarare le variazioni intervenute sui
fondi.
Avverso la sentenza n. 228/46/12 depositata il 17.01.2012, il contribuente
proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi
L’amministrazione comunale resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5
comma 7 D.lgs 504/1992, nonché dell’art 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., error in judicando,

in ragione della

illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, essendo stato emesso in violazione
della previsione di cui agli artt. 74 e 5 cit.

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l’omessa notifica della variazione catastale, l’errata determinazione della base

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per
carenza del mandato alle liti in calce alla copia notificata, sollevata dal Comune e
comunque rilevabile d’ufficio.
Detta eccezione è infondata.
Come affermato dalle pronunce 636/2007, 4619/2002, 5932/2010, 2013/16751 ai
fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la
firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del

tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non determinano l’invalidità del
ricorso, purchè la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale
giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei
ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale,
mentre la mancanza di tale attestazione, non consentendo di accertare l’identità della
persona che ha richiesto la notifica, determina l’inammissibilità del ricorso.
Nella specie, risulta nell’originale del ricorso il mandato alle liti al difensore e risulta
altresì che l’avv. A. Migliaccio, autorizzato dal C.d.O. degli avvocati di S. Maria CVT ex
lege 1994/53, ha provveduto alla notifica a mezzo posta, secondo la richiesta di detto
difensore, così risultando la provenienza dell’atto notificato dal difensore munito di
procura speciale.
Con riferimento al primo motivo del ricorso, osserva il Collegio che nel caso previsto
dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Non necessariamente l’assenza di rubricazione comporta assenza di illustrazione
dei motivi, ma nel caso di specie, indicata la violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è
mancata l’illustrazione del relativo motivo, non emergendo esso in alcun modo
dall’esposizione

del

ricorso.

In particolare, come precisa una giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice,
la chiara indicazione del fatto controverso richiede che:
– allorché nel ricorso per Cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza
impugnata in merito a un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto,
ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente – deve essere adempiuto
illustrando il relativo motivo di ricorso che consenta al giudice di valutare

2

medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di

immediatamente la ammissibilità del ricorso (in termini, ad esempio, Cass. 7 aprile
2008, n. 8897; Cass. 2009 n. 18421; Cass. 2014 n. 15478).
Il ricorrente ha omesso di illustrare il motivo di ricorso sotto il profilo dell’art. 360
n. 5, limitandosi alla mera enunciazione della norma ed omettendo sia l’esplicazione
della ragione del ricorso nella rubrica sia la sua illustrazione, di talchè, sotto detto
profilo, il motivo è inammissibile, non potendosi inferire la riferibilità dell’esposizione
all’ipotesi di cui all’art. 360 n. 5.

che, erroneamente, i giudici di appello hanno ritenuto che l’omessa denuncia da parte
sua di eventuali variazioni nella consistenza dei fondi aveva legittimato l’Agenzia del
Territorio alla rideterminazione della rendita nel marzo del 2007 ed il Comune alla
variazione in aumento dell’ICI nel 2009, sulla scorta delle nuove rendite, benchè l’atto
modificativo della rendita non fosse stato notificato al contribuente e nonostante esso
fosse intervenuto successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento per il
calcolo della base imponibile.
Deduce, ancora, il ricorrente, che l’istanza di erogazione dei contributi o
finanziamento (destinata ad altre finalità non meglio specificate), indirizzata all’Agenzia,
non comportava l’obbligo dello stesso di richiedere l’attribuzione di una nuova rendita
catastale, né questa poteva operare retroattivamente in assenza di notifica.
Con riferimento alla violazione di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., occorre premettere che,
nella più recente giurisprudenza di questa Corte, prevale l’affermazione per cui la
mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante,
ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque
pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal
caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata
dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata
del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a
fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione
delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (così, S.U. 2017/2731; Cass.
2017/276; Cass. n. 28663/13; 8622/12; Cass. n. 23989/14).
Di qui la possibilità d’integrare la motivazione della sentenza impugnata, ove
lacunosa, nei termini che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito (con riguardo a diversa fattispecie ma
con enunciazioni di principi applicabili anche al caso di specie) che “in tema d’IC, l’art.
3

Sotto il profilo della violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., parte ricorrente argomenta

74 della I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita
sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta
nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude
affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche
per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di
liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto
attributivo della rendita” (Cass. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330;

La notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto (oltre
che per l’impugnazione da parte del contribuente) per l’utilizzo della stessa da parte
dell’amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell’Ici; e ciò con riguardo
anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al
momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione Ici non risulti essere stata
definita proprio in attesa dell’attribuzione della rendita notificata:

“in tema di imposta

comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il
provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000
a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è
utilizzabile, a norma dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con
riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione
del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti,
con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle
rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non
ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla
notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale
l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il
contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere
l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto
– con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che
ha portato alla modifica” (Cass. 13443/12; così Cass. 20775/05).
In continuità con tale orientamento, si è specificato che da detta interpretazione
consegue che “la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti
in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni
permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita
catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione”, e ciò in
quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione
4

Cass. 2012 n. 12753; Sez. U, Sentenza n. 3160/11;; Cass.23600/11).

meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile (cfr. 12029 del
25 maggio 2009; n. 16031/2009; Cass. n. 4335 del 2015 Cass. ord. n. 14773 del 2011;
Cass. n. 23600 del 2011; 12753 del 2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del
11/11/2011; Cass. S.U. n. 3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 12320/2016; n.
12753/2014; n. 9203/2007; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass.
n. 14402 del 2017).
Tornando alla vicenda in esame, dalla pronuncia oggetto di ricorso per cassazione risulta

attribuita dall’Agenzia del Territorio, dolendosi il predetto dell’omessa notifica della
rendita al solo fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso
dall’amministrazione comunale; con la conseguenza che l’attribuzione della rendita
catastale è divenuta definitiva. La disciplina prevista dall’art. 74, comma 3, della legge
21 novembre 2000, n. 342, in particolare, dispone che la notifica dell’atto impositivo ai
fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comportando
l’obbligo di impugnazione autonoma dell’atto modificativo della rendita catastale nei 60
giorni dalla data della notifica, stante l’autonomia tra i giudizi di impugnazione dell’atto
di attribuzione della rendita catastale e dell’atto impositivo emanato dall’ente locale
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25550 del 2014; Cass. 2010, n. 10571 e Cass. 2007, n.
9203).
Ne deriva che pur sussistendo il potere di accertamento anche per i periodi precedenti
alla notifica, esso non può essere esercitato relativamente agli anni antecedenti la
rettifica, non potendosi confondere l’efficacia della modifica con la sua applicabilità.
Difatti, alla luce della regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n.
504, art.5, comma 2, le risultanze catastali divenute definitive per mancata
impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel
corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti).
Si è in proposito affermato che “in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI),
la regola generale prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della
determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a
quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche
quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione
della rendita catastale, ai sensi del d.m. finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale
procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed
essendo il termine di efficacia, previsto dall’art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di
5

evidente che il contribuente non ha provveduto ad impugnare la nuova rendita catastale

uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non
comporta alcuna violazione dell’art. 53 Cost., in quanto l’esigenza di tener conto della
capacità contributiva non esclude il potere discrezionale de/legislatore di fissare un
termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del
principio di uguaglianza, in quanto l’applicazione di un termine differenziato nell’ipotesi
di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti”.
(Cass. 21310/10; in termini Cass. 3168/15; Cass. n. 17824 del 2017; Cass. n.

Al riguardo, anche il ministero, richiamando la regola generale prevista dalla
normativa Imu, impone di fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio
dell’anno di imposizione; pertanto le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso
dell’anno avranno efficacia solo a partire dall’anno successivo (Cass. 2017, n. 20463).
Detto principio patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano
correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa
Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a
modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo
stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia,
in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne
giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata
all’Amministrazione; ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell’immobile da parte
del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di
una diversa rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi erroneo o
illegittimo ( Cass.n. 21310 del 2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass.
n. 11844 del 2017; Cass. n. 27024 del 2017).
Nella fattispecie la nuova rendita non risulta dalla correzione di un errore materiale
o da errata autoliquidazione dell’imposta quanto piuttosto dall’attribuzione di una nuova
rendita da parte dell’Ufficio che pertanto non può che decorrere dall’anno successivo
all’annotazione nel catasto, e dunque dal 2008 (Cass.2014/2667)
Al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la nuova rendita
avesse effetto retroattivo dall’epoca della variazione colturale e dalle migliorie
(effettuate già prima dell’anno 2007, secondo la tesi dell’Agenzia) e tale affermazione,
risulta, oltre che del tutto apodittica, in quanto non supportata da alcun ancoraggio alle
risultanze processuali e, in particolare, da alcun esame della documentazione allegata
dalle parti , è giuridicamente errata, in quanto non conforme al principio sopra esposto.

6

11846/2017).

Quando il legislatore ha voluto attribuire effetti immediati a fini ICI ad una modifica lo
ha espressamente previsto come nel caso di cui all’art. 10 D.Igs 504/92, nel caso di
frazionamento del tributo a fronte della mutamento nella titolarità del bene o in base
all’art. 2, n. 1 lett. a D.Igs 534/92 se l’area viene edificata nel periodo d’imposta.
Invece la variazione del suolo – in questa ipotesi non accertata – non assume immediata
rilevanza ai fini impositivi non essendo previsto il frazionamento a fini ICI con
applicazione per alcuni mesi secondo certe caratteristiche e per i successivi secondo

gennaio dell’anno di riferimento ( Cass. 2017/2901).
In tale ipotesi, peraltro, il fatto (contestato) che la situazione materiale nemmeno
denunciata risale, secondo la CTR, a data anteriore non ne giustifica una applicazione
retroattiva rispetto alla denuncia (così Cass. 17863/10, in motivazione; conf. Cass.
18023/04, 20854/04, 20734/06).
Il ricorso va dunque accolto con riferimento al secondo motivo, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata, atteso che la nuova rendita catastale poteva
essere attribuita con riferimento al primo gennaio del 2008, ex art. 5 del D.Lgs. 30
dicembre 1997, n. 504.
Sussistono i presupposti per compensare le spese dell’intero giudizio, considerata
la controvertibilità delle questioni sottoposte al vaglio della Corte.
P.Q.M.
La Corte
-Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie
l’originario ricorso del contribuente;
– dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso;
– Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 8.02.2018

Il Presidente
Domenico.Chindemi

altre, in quanto l’art. 5 D.Igs 504/92 prevede la valutazione dell’area alla data del 1

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