Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4613 del 22/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 22/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15593/2012 proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Società di Riscossione Soris S.p.a., in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A.

Baiamonti n. 10, presso l’avvocato Santoro Rosa Patrizia, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ravinale Antonella,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

15/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SANTORO PATRIZIA che si

riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento del reclamo proposto ai sensi degli artt. 113 disp. att. c.c. e art. 2674 bis c.c., dalla società di Riscossione SORIS S.p.A., avverso il decreto del Tribunale Vibo Valentia, ha ordinato all’Agenzia del Territorio di eliminare la riserva apposta dal Conservatore all’atto dell’iscrizione ipotecaria, D.P.R. n. 603 del 1973, ex art. 77 ed ha ritenuto inammissibile, nell’ambito del procedimento speciale azionato, la domanda della SORIS volta al riconoscimento del regime di gratuità delle formalità finalizzata alla riscossione coattiva, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 603.

L’Agenzia del Territorio ha proposto ricorso con un mezzo, al quale resiste la Società di Riscossione SORIS S.p.A. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso un provvedimento, pronunciato in Camera di consiglio, non ricorribile per cassazione, – in quanto emesso all’esito di un procedimento che non ha natura contenziosa, come, del resto, già rilevato nel provvedimento impugnato, laddove ha ritenuto inammissibile (e peraltro devoluta al giudice tributario) l’altra questione dedotta. Questa Corte ha, infatti, già affermato il condivisibile principio secondo cui il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l’iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità non è impugnabile con il ricorso per Cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di un procedimento lato sensu cautelare, a contraddittorio non pieno, e diretto a far sì che nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l’interessato possa ottenere, in via provvisoria, l’attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull’effettuazione della pubblicità, rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso (Cass. n. 6675 del 2005; n. 7940 del 1997; n.1405 del 1992; principio ritenuto valido, pure da Cass. n 3279 del 2015, per il caso di reclamo, ai sensi dell’art. 113 disp. att. c.c., ex art. 2888 c.c., avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione di un’iscrizione).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA