Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4613 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20504-2017 proposto da:

VILLA SALVADOR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIA GAETANA PATTI, CARMELO

BARRECA;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO ALLA SANITA’ REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1678/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Nella convenzione del 29/8/1986 tra la USL n. (OMISSIS) di Giarre e la comunità terapeutica protetta Villa Salvador srl, relativa al ricovero ed assistenza dei soggetti affetti da malattie psichiche, veniva stabilito che le rette fossero quelle di cui al decreto assessoriale n. 54147 del 25/3/1986; nonostante la disdetta al triennio, Villa Salvador continuava a prestare il propri servizio ed a percepire la retta pro capite di lire 106.000 al giorno; veniva chiesto in arbitrato da Villa Salvador l’adeguamento delle rette; il collegio arbitrale, con lodo del 21/11/1992, accoglieva la domanda solo in relazione al periodo 1/10/8930/9/1992 e condannava la USL al pagamento della somma di Lire 2.332.606.712, ritenendo di incrementare la retta dell’importo percentuale fissato dall’Assessorato per i Centri riabilitativi convenzionati, e di mantenere fermo l’importo del 1991 anche per il 1992, in mancanza del detto decreto assessoriale.

Con decreto del 2/4/1993, l’Assessore alla Sanità regionale fissava le nuove rette da corrispondere per gli anni 1990-1993.

Atteso che tali importi erano superiori a quelli riconosciuti a Villa Salvador col lodo del 1992, detta società promuoveva arbitrato chiedendo il riconoscimento delle differenze tra quanto corrisposto dalla USL a seguito del lodo e le maggiori somme previste dal decreto assessoriale; la USL eccepiva il giudicato scaturente dal lodo del 1992.

Col lodo del 10/10/2000, veniva accolta la domanda della San Salvador in relazione al solo periodo 1/1/1992- 30/9/1992; la USL n. 38 impugnava detto lodo e la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 9/9/2003, ha dichiarato la nullità del lodo, ritenendo scaduta la clausola compromissoria ed ha rigettato la domanda della San Salvador.

Detta sentenza veniva impugnata dalla soccombente e con la pronuncia 16972/09, il S.C. cassava con rinvio la sentenza, ritenendo non preclusa l’eccezione di scadenza della clausola compromissoria.

Con sentenza depositata 11/11/2016, resa nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Catania, dichiarata la contumacia dell’Assessorato della Sanità, quale successore a titolo universale dell’originario impugnante principale, accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Direttore Generale dell’Azienda USL (OMISSIS), ha respinto i due motivi dell’impugnazione incidentale avanzati dalla Villa San Salvador, rilevando l’erroneità del richiamo da parte della società alla natura normativa del decreto assessoriale, costituente invece provvedimento amministrativo, da cui la non incidenza dello stesso sull’accertamento contenuto nella pronuncia passata in giudicato, da cui la preclusione ex art. 2909 c.c. che non può più essere rimessa in discussione.

La Corte del merito ha accolto il motivo dell’impugnazione incidentale, ritenendo intangibile la pronuncia del primo lodo del 1992, non emessa in via “provvisoria e temporanea”, ed ha quindi dichiarato la nullità parziale del lodo e, nella fase rescissoria, ha respinto le domande di Villa Salvador srl, condannando la stessa al pagamento delle spese del giudizio arbitrale e delle spese del giudizio d’appello, dichiarando irripetibili le spese sostenute da Villa Salvador nel giudizio di cassazione ed in quello di rinvio, ed ha compensato le spese del giudizio di rinvio tra Villa Salvador ed il Direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Catania quale commissario liquidatore dell’USL n. (OMISSIS) di Giarre.

Ricorre avverso detta pronuncia Villa Salvador, facendo valere tre motivi di impugnazione; si difende con controricorso l’Assessorato alla Sanità Regione Sicilia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, la Villa San Salvador denuncia il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,290 ss., 392,393,394 c.p.c. ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, per avere la Corte del merito ritenuto che la contumacia in sede di rinvio non comportasse l’abbandono delle conclusioni rassegnate in precedenza, con ciò seguendo la pronuncia 24336/2015, mentre altra giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il giudizio di rinvio non costituisce mera prosecuzione di quello concluso con la pronuncia cassata onde gli effetti della mancata costituzione nel rinvio su domande ed eccezioni formulate in precedenza dalla parte che poi non si è costituita nel giudizio di rinvio.

Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; sostiene che nel caso si pone il problema se una normativa successivamente intervenuta e con portata retroattiva sia o meno applicabile ai rapporti passati, provenendo lo jus superveniens dal soggetto che la Convenzione investe del potere di determinare lo specifico elemento contrattuale.

La ricorrente afferma che le parti possono ben decidere di dare una regolazione al rapporto in via retroattiva anche in deroga al giudicato e che il decreto assessoriale 2/4/93 ha testualmente richiamato il precedente decreto 54147 del 25/3/1986, rideterminando, a modifica di detto decreto, le rette per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993…

Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che quanto fatto valere nel secondo motivo giustifica la censura di parziale nullità del lodo per il mancato accoglimento della richiesta di adeguamento per tutti gli anni antecedenti al 1992, in conformità al decreto assessoriale, che è stato emanato proprio per sostituirsi ai criteri approssimativi di determinazione del costo, adottati nel vaso contenzioso arbitrale che si era generato.

Il Consigliere relatore si è espresso nella proposta per l’accoglimento dei motivi secondo e terzo, e per la reiezione del primo motivo.

All’adunanza camerale del 19/12/2019, il Collegio ha ritenuto che non sussista l’evidenza decisoria nel caso di specie, da cui l’applicazione dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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