Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4613 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 19/02/2021), n.4613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35400/2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to

Roberto Ricciardi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 8/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 da MA. MA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M., cittadino senegalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha altresì rigettato la richiesta protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35-bis, avendo il decidente emesso la propria decisione senza fissare la comparizione delle parti e senza procedere all’audizione del richiedente; 2) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, dell’omesso esame di circostanze decisive e della violazione del dovere di cooperazione istruttoria, avendo il decidente denegato, con motivazione redatta in forma semplificata ed apparente, i rilievi in punto di fatto esternati dal richiedente a comprova del timore di essere oggetto delle vessazioni da parte del padre e dei fratellastri, giudicando, in spregio altresì del ricordato dovere, i fatti riferiti come aventi natura esclusivamente privata, ancorchè la minaccia di un danno grave possa scaturire anche da soggetti non statuali; 3) della violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, art. 3 della Direttiva 2011/95/UE, nonchè, in subordine, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria a fronte dell’avvenuta integrazione del richiedente nel nostro paese dimostrata in particolare dalla acquisizione della lingua italiana e dalla disponibilità di un lavoro; 4) della violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2729 c.c., avendo il decidente emesso la propria decisione sulla base di un giudizio inferenziale basato sull’erroneo presupposto che, appartenendo, il richiedente all’etnia dominante nel paese, non corra perciò il rischio di subire comportamenti discriminatori o persecutori.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Consta invero dal provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto dedotto con il motivo, il Tribunale ebbe a fissare l’udienza di comparizione delle parti senza tuttavia poter assumere alcuna determinazione in ordine all’audizione del richiedente non essendo questo comparso.

La doglianza si radica perciò su un presupposto fattuale inveritiero che, prima di determinarne l’infondatezza, ne perime la conferenza rispetto al decisum e la rende per questo inammissibile.

3.1. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.

3.2. Premesso che a giudizio del decidente nella specie “non può trovare accoglimento alcuna domanda di protezione internazionale giacchè le dichiarazioni dell’istante, poste a fondamento del ricorso, appaiono inerenti ad una vicenda esclusivamente personale, legata a motivi economici da cui non emerge alcun fumus persecutionis nè alcun fondato timore di grave danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, circa le rassegnate censure motivazionali si impone di osservare, a seguito della novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che da un lato, il vizio in parola è stato espunto dal catalogo dei vizi cassatori e, dall’altro che, secondo l’interpretazione di questa Corte, solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo integra il vizio denunciabile alla stregua della norma richiamata, sicchè “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

3.3. Quanto alla pretesa violazione di legge, essa sviluppa una censura che non si accorda con la ratio decidendi enunciata dal Tribunale avendo questo escluso, in ragione della connotazione economica assunta dalla vicenda narrata dal richiedente, la sua riconducibilità nel campo della protezione internazionale, laddove al contrario il motivo, prescindendo da questo aspetto e dunque non confrontandosi con le ragioni della decisione, reputa che debba comunque trovare applicazione la legislazione di protezione.

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

E’, a contrario di quanto preteso, principio noto che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459).

Suffragandosi la pretesa cassatoria sulla scorta del solo aspetto afferente al grado di integrazione sociale raggiunto dal richiedente nel nostro paese, la doglianza non merita alcun seguito.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Esso invero si duole di un’argomentazione asseritamente utilizzata dal decidente per dar conto del proprio deliberato che non trova alcun riscontro testuale nello sviluppo motivazionale del provvedimento adottato, sicchè concreta una doglianza estranea al decisum e per questo inammissibile.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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