Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4612 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8786/2012 proposto da:

Morgan & Luiz S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 30,

presso l’avvocato Sorrentino Domenico, rappresentata e difesa

dall’avvocato Romeo Vittorio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, L.go di Torre Argentina

n. 11 presso l’avvocato Martella Dario, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G.C. Società Gestione Crediti S.r.l. (già S.G.C. Società

Gestione Crediti S.p.a.), in proprio e nella qualità di mandataria

di S.A.R.C. Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti S.r.l.

(già S.a.r.c. s.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma, Via L.

Spallanzani n. 22 A, presso l’avvocato Nuzzo Antonio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giovanardi Carlo

Alberto, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/2011 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;

udito, per la controricorrente INTESA, l’Avvocato D. MARTELLA che si

riporta;

udito, per la controricorrente S.G.C., l’Avvocato V. RIZZA, con

delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 30 settembre 2011, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l’appello proposto da Morgan & Luiz s.r.l. nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. e di S.G.C. Società Gestione Crediti s.r.l. (d’ora innanzi, SGC), nella qualità di mandataria di S.A.R.C. Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti s.r.l. (d’ora innanzi, SARC), avverso la decisione di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni fondata sull’asseritamente illegittima segnalazione della società alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

2. La Corte d’appello ha ritenuto: a) che il cd. “benefondi”, ossia l’uso interbancario di chiedere e dare conferma dell’esistenza della provvista sufficiente a consentire il pagamento di un assegno, costituisca fonte di affidamento nei rapporti tra istituti bancari e non possa essere invocato per farne discendere un obbligo di accreditamento delle somme portate dal titolo, a meno che non risulti superata la presunzione di operatività della clausola “salvo incasso” o “salvo buon fine”; b) che, pertanto, per effetto dello storno dell’assegno versato sul proprio conto dalla Bisci s.r.l., poi divenuta Morgan & Luiz s.r.l. – assegno prima accreditato e poi protestato a distanza di sei giorni, con comunicazione dopo trenta giorni del relativo addebito -, il conto corrente di quest’ultima presentava un saldo debitorio di otto milioni di Lire; c) che sin dal 30 ottobre 1990 l’Istituto San Paolo aveva comunicato alla società Bisci la revoca degli affidamenti; d) che, a seguito del trasferimento del rapporto “a sofferenza”, attesi i numerosi solleciti rimasti inevasi, pur dopo la formale costituzione in mora e l’emissione di decreto ingiuntivo in data 23 marzo 1992, divenuto esecutivo per mancata opposizione, del tutto ragionevole era la segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto la mancata estinzione della posizione debitoria – peraltro di non ingente ammontare – nel luglio 1993, rendeva legittima la percezione di una non transeunte difficoltà economica.

3. Avverso tale sentenza, la Morgan & Luiz s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resistono con controricorso i soggetti destinatari della notifica del ricorso per cassazione, ossia Intesa Sanpaolo s.p.a, S.G.C. Società Gestione Crediti s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria di S.A.R.C. Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti s.r.l., e S.A.R.C. Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti s.r.l.

Nell’interesse delle resistenti sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. In particolare, va rilevato che s’è costituita Archon Group Italia s.r.l., quale incorporante di SGC Società Gestione Crediti s.r.l., in proprio e quale mandataria di S.A.R.C. Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti s.r.l., la quale ultima società continua a rimanere in giudizio in proprio, in quanto distinta destinataria della notifica del ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, comma 1, come integrato dalla Delib. Comitato Interministerale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994, dalla circolare della Banca d’Italia dell’undici febbraio 1991, n. 139 e del 14 novembre 2001, n. 238; nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Rileva la società ricorrente: a) che la segnalazione alla Centrale rischi presuppone la valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente, idonea a fondare un giudizio se non di insolvenza, quanto meno di grave e non transitoria difficoltà economica; b) che, nel caso di specie, la Corte territoriale non aveva accertato che l’istituto bancario prima e la SARC poi avessero operato siffatta complessiva valutazione, anche a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con l’impresa; c) che, del resto, al momento della segnalazione, la Bisci s.r.l. aveva un bilancio attivo e uno stato patrimoniale consistente, come rivelato dai documenti prodotti in primo grado; d) che la Morgan & Luiz s.r.l. non ha posizioni debitorie insolute e non è destinataria di procedure di espropriazione forzata.

La doglianza è infondata.

Prescindendo dalle fonti normative identificate dalla società ricorrente, che, in generale, si collocano temporalmente in epoca successiva all’avvenuta segnalazione, osserva la Corte che, secondo il proprio consolidato e condiviso orientamento, ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del credito (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26361; 9 luglio 2014, n. 15609; 1° aprile 2009, n. 7958).

Ora, sul piano dell’individuazione dei presupposti legittimanti la segnalazione, la sentenza impugnata non si discosta dalle indicazioni che emergono dalla giurisprudenza di legittimità e neppure dalla stessa ricostruzione della società ricorrente, in quanto non ha affatto posto a fondamento della decisione il mero inadempimento di quest’ultima o un rifiuto di adempiere giustificato in termini plausibili.

Al contrario, la Corte territoriale, come s’è visto, ha considerato come indici della non transeunte difficoltà economica l’arco temporale durante il quale il credito della banca è rimasto insoddisfatto, il contenuto ammontare dell’esposizione – indice ancora più significativo della grave situazione della ricorrente -, l’assenza di alcuna opposizione all’emissione del decreto ingiuntivo a favore dell’Istituto.

A fronte di tale quadro probatorio, la società ricorrente nulla contrappone se non l’assenza di altre procedure o segnalazioni – ciò che, potendo correlarsi all’assenza di attività economica, rappresenta un dato privo di qualunque rilievo nella valutazione della complessiva situazione economi – e le risultanze che emergerebbero dal bilancio e dello stato patrimoniale, descritte, peraltro in termini inidonei a dimostrare l’illogicità delle conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello o, in altre parole, la decisività della deduzione.

2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1715 e 1856 c.c., nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando: a) che la conferma del “benefondi”, in relazione all’assegno versato sul conto della Bisci s.r.l., era circostanza mai contestata dalla controparte; b) che, nel caso di specie, l’addebito dell’importo dell’assegno rimasto non pagato era avvenuto a distanza di un mese dalla presentazione del titolo, dopo l’intervento del “benefondi”, con la conseguenza che si era creato un affidamento positivo del cliente nell’avvenuto accredito delle somme; c) che la banca perde il diritto di eliminare la partita dal conto, qualora abbia pregiudicato le ragioni del correntista, anche in ragione della previsione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 47; d) che le norme interbancarie che disciplinano le operazioni in tema di accreditamento di un assegno su conto corrente hanno rilievo anche nei rapporti con i clienti, come confermato dal fatto che esse sono richiamate nei contratti conclusi con questi ultimi; e) che le norme contenute nella circolare A.B.I. n. 119 prevedono esplicitamente che l’assegno bancario versato su un conto corrente e rimasto insoluto deve essere addebitato al correntista entro i nove giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto, poichè altrimenti tale titolo deve presumersi come pagato e il cliente può legittimamente rifiutare l’addebito.

Le doglianze sono nel loro complesso inammissibili, per l’assorbente ragione che non affrontano in alcun modo la ratio decidendi, logicamente autonoma, costituita dal fatto che il credito relativo al saldo passivo del conto del quale si discute era stato infine oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto, con la conseguenza che non può essere rimesso in discussione, valorizzando profili non fatti valere in sede di opposizione e, peraltro, dedotti nel giudizio di legittimità in termini non autosufficienti e, per quanto concerne il significato di disposizioni negoziali, quali le decisioni dell’A.B.I., senza neppure indicare quali criteri interpretativi sarebbero stati violati.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 53, 58 e 67 come integrato dal provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 23 agosto 2000, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacchè il subentro della società SARC, come cessionaria, nella posizione dell’Istituto bancario SanPaolo Imi s.p.a., anche come ente segnalante della presunta sofferenza, era avvenuto alla data del 31/10/2000, ancora prima che la medesima società fosse iscritta nell’elenco delle società di cartolarizzazione dei crediti.

La doglianza è inammissibile, in quanto assolutamente estranea all’oggetto del presente processo, nel quale si discute della legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi avvenuta nel luglio del 1993, senza che assuma alcun rilievo la legittimità della cessione del credito o la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ad operazioni di cartolarizzazione.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., da un lato, e di Archon Group Italia s.r.l. e S.A.R.C. Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti s.r.l., dall’altro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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