Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4612 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4612 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 6086-2011 proposto da:
SLOKOVIC SILVANO SLKSVN43B20Z118W, n.q. di erede di
Slokovic Ivan, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA
NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
TRALICCI GINA, MENICACCI STEFANO giusta procura alle liti
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTER() DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 22/02/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controticorrente avverso il decreto n. 741/10 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;
udito l’Avvocato Staniscia Nicola difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
è presente il RG. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso per raccoglimento del ricorso PQR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso ritualmente depositato, Silvano Slokovic, nella qualità
di erede di Ivan Slokovic si rivolse alla Corte d’appello di Perugia,
chiedendo il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole
durata di un giudizio svoltosi dinanzi alla Pretura di Roma, Sez.
Lavoro.
L’Amministrazione convenuta eccepì, in via preliminare, la nullità della
procura, in quanto mancante della indicazione del luogo e della data
del rilascio all’avv. Staniscia, apparentemente conferita da un so ggetto
residente all’estero senza l’osservanza della procedura prevista in tali
casi, e chiese l’ammissione dell’interrogatorio formale del ricorrente in
ordine al luogo del rilascio della procura.
La Corte di merito ammise l’interrogatorio formale, da espletare nel
luogo di residenza del ricorrente, nella Repubblica di Croazia, per
delega all’autorità giudiziaria locale. Con ordinanza del 2 luglio 2009,
depositata il 18 agosto 2009, la Corte, rilevato che non era pervenuta
Ric. 2011 n. 06086 sez. MI – ud. 07-03-2012
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PERUGIA del 20/09/2010, depositato il 09/11/2010;

nessuna notizia in merito all’espletamento dell’incombente, per il quale
era stata fissato il termine del 30 aprile 2009, fissò un nuovo termine al
31 dicembre 2009.
Espletato l’interrogatorio nei confronti del ricorrente, che aveva
dichiarato di non aver rilasciato all’avv. Staniscia alcuna procura,

predetto legale, per quanto ancora rileva nella presente sede, sollevò la
eccezione di nullità della prova delegata perché assunta oltre il termine
originariamente assegnato dall’autorità giudiziaria italiana senza che
fosse stata presentata dal Ministero della Giustizia istanza di proroga
prima dello spirare del termine.
2. – Con decreto depositato il 9 novembre 2010, la Corte, ritenuta
infondata la eccezione, e rilevato che l’Avvocatura non aveva messo in
discussione l’autografia della firma apposta in calce alla procura, ma si
era limitata ad eccepire che questa non sarebbe stata rilasciata in Italia,
chiedendo di poter provare tale assunto, sicché nella specie non si
appalesava la necessità della querela di falso ai fini del giudizio di
inidoneità della prova a confutare la validità della procura, rilevò che
l’esito di detta prova induceva alla conclusione che l’avv. Staniscia
aveva agito in nome di Silvano Slokovic pur essendo privo dello ius

postulandi: donde la inammissibilità del ricorso per inesistenza della
procura.
3. — Per la cassazione di tale decreto ricorre lo Slokovic sulla base di tre
motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Deve essere esaminato per primo, per ragioni di priorità logica, il
secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 154, 184-bis, 204, 294 cod.proc.civ. Secondo il
ricorrente, la mancata tempestiva istanza di proroga avrebbe
Ric. 2011 n. 06086 sez. Ml. – ud. 07-03-2012
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firmata invece a suo tempo dal padre, poi deceduto, in Italia, il

determinato la decadenza dell’Avvocatura dal diritto di far assumere la
prova che era stata delegata, decadenza, peraltro, tempestivamente
eccepita.
2.1. — La censura è fondata.
2.2. — Come già chiarito da questa Corte, il termine fissato dal giudice

del tribunale (art.203 cod. proc. civ.) ha carattere ordinatorio, siechè la
relativa istanza di proroga (da rivolgersi all’autorità delegante, ex
art.203 ultimo comma, cod. proc. civ. richiamato, in tema di rogatorie
ad autorità estere o consolari, dall’ultimo comma del successivo
art.204) deve essere presentata prima della scadenza del termine stesso,
giusta disposto dell’art.154 del codice di rito, con la conseguenza che
l’istanza presentata successivamente alla sua scadenza comporta la
decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e
non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima
(v. Cass., sent. n. 4877 del 2005).
2.3. — Ne consegue che, essendo stato, nella specie, il termine per il
completamento della rogatoria fissato, con ordinanza del Collegio del
24 novembre 2008, al 30 aprile 2009, al momento della esecuzione
della prova, l’Avvocatura dello Stato era già decaduta dall’assunzione
della stessa, non avendo tempestivamente proposto istanza di proroga
di detto termine.
3. — Resta assorbito dall’accoglirnento della predetta censura l’esame
del primo mezzo, con il quale si lamentava violazione o falsa
applicazione degli artt. 24 Cost. e 112 cod. proc.civ. per la asserita
illegittimità della utilizzazione, nella decisione impugnata, delle

dichiarazioni rese in sede di interpello al fine di accertare la nullità della
procura per violazione del diritto di difesa a causa della omessa

Ric. 2011 n. 06086 sez. M1 – ud. 07-03-2012
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istruttore per l’assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione

comunicazione al difensore della data di svolgimento
dell’interrogatorio.
4. — Con il terzo motivo del ricorso si lamenta violazione o falsa
applicazione dell’art. 221 cod.proc.civ. Avrebbe errato la Corte di
merito nel respingere la eccezione in ordine alla querela di falso quale

della procura ad litem, in quanto detta sottoscrizione era stata
autenticata dal procuratore che ne aveva in tal modo certificato
l’autografia e la data di apposizione. Pertanto, solo l’esito del giudizio
di querela di falso avrebbe consentito la declaratoria di inammissibilità
della domanda di equa riparazione.
5. — La censura è infondata. Invero, la questione sollevata
dall’Avvocatura dello Stato in relazione alla quale era stata disposta la
rogatoria — dalla quale essa è risultata, poi, decaduta, per quanto
chiarito sub 2.2. e 2.3., con conseguente inutilizzabilità delle
dichiarazioni ivi contenute – non concerneva la veridicità della
procura, ma solo la mancata indicazione del luogo dì rilascio della
stessa.
6. – Conclusivamente, deve essere accolto il secondo motivo del
ricorso, assorbito il primo, rigettato il terzo. Il decreto impugnato va
cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad un diverso
giudice — che viene designato nella Corte d’appello di Perugia in
diversa composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle
spese del giudizio – che riesaminerà la controversia tenendo conto della
intervenuta decadenza dell’Avvocatura dello Stato dalla assunzione
della prova delegata consistente nell’interrogatorio formale del
ricorrente, nel luogo di residenza del medesimo, in ordine alla
circostanza relativa al luogo di rilascio della procura nel giudizio di
equa riparazione di cui si tratta.
Ric. 2011 n. 06086 sez. MI ud. 07-03-2012
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unico strumento idoneo a confutare la validità della sottoscrizione

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,
rigetta il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in
diversa composizione.

Civile della Corte di Cassazione, in data 7 marzo 2012.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

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