Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4612 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31525-2019 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 18, presso lo studio dell’avvocato VENTURA FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRAIA LUIGI;

– ricorrente –

contro

FERROVIE DELLO STATO ITALIANO SPA, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

(OMISSIS), in persona degli institori pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio

dell’avvocato SILVAGNI BARBARA, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 274/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 274 pubblicata il 29.4.2019, ha respinto l’appello proposto da S.P. avverso Ferrovie dello Stato spa e Rete Ferroviaria Italiana spa, ed ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda del lavoratore di riconoscimento delle infermità al medesimo diagnosticate come dipendenti da causa di servizio;

2. la Corte territoriale ha rilevato, in conformità alla decisione di primo grado, come il ricorrente avesse omesso di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato e, specificamente, le mansioni svolte e le condizioni di lavoro assunte come causative dell’infermità sofferta; che inoltre, nessuna istanza istruttoria era stata svolta, essendosi il predetto limitato a richiedere una consulenza medico legale;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.P., affidato a tre motivi; Ferrovie dello Stato spa e Rete Ferroviaria Italiana spa hanno depositato controricorso, illustrato da successiva memoria, nonchè rinuncia al mandato dell’avv. Ozzola Massimo e nomina dell’avv. Silvagni Barbara, come da procure a margine della nota depositata;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza d’appello per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 349 del 1994, art. 5, comma 1, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;

6. si assume che la dipendenza delle infermità da causa di servizio doveva ritenersi dimostrata dalla prova documentale fornita dal lavoratore, cioè il verbale di visita del 14.9.95 del servizio sanitario di parte datoriale che ha riconosciuto al predetto una inabilità permanente del 12%, i cui postumi riducono la capacità lavorativa;

7. la censura è inammissibile per più ragioni;

8. del verbale di visita non vi è cenno nella sentenza impugnata; l’attuale ricorrente non indica in quale fase del giudizio di merito tale documento sia stato prodotto nè provvede a trascrivere lo stesso; nel ricorso, a pag. 4, si precisa che tale documento è prodotto come allegato n. 1, ma nell’indice posto in calce al ricorso per cassazione il documento non è neanche indicato; peraltro, ove fosse allegato al presente ricorso, il documento sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; la censura di violazione di legge è formulata in maniera assolutamente generica e non indica quali affermazioni della sentenza d’appello si pongano in contrasto con la disposizione che si dice violata e per quali ragioni;

9. col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. sul rilievo che il citato verbale di visita non sia stato oggetto di specifica contestazione ad opera delle controparti;

10. il motivo è assorbito e, comunque, infondato, in difetto di prova dell’avvenuta produzione del citato verbale nei gradi di merito; occorre peraltro considerare che l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. n. 11108del 2007; Sez. 6 n. 6606 del 2016), come nel caso di specie le valutazioni medico legali che si assume espresse nel documento in questione;

11. col terzo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonchè vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche in relazione all’art. 61 c.p.c., per mancata ammissione della consulenza medico legale d’ufficio;

12. il motivo è inammissibile atteso che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti, rientrando la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è censurabile in cassazione (Cass. n. 326 del 2020; n. 15219 del 2007);

13. per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;

14. non si fa luogo alla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente in quanto ricorrono i presupposti per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

15. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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