Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4611 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4611 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 25575-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3327

contro

GINOCCHIO SALVATORE titolare dell’omonima impresa
familiare, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA
VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LOVISOLO ANTONIO giusta

Data pubblicazione: 26/02/2014

delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 97/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 01/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA
VALVA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del motivo relativo al vizio di
motivazione, assorbiti gli altri.

udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.L’Agenzia delle Entrate di Genova notificava il 15.11.2011 un avviso di accertamento relativo
alla ripresa a tassazione, per IVA per l’anno 1997 nei confronti di Ginocchio Salvatore e del
coniuge Traverso Margherita Francesca. L’Ufficio, basandosi su tre processi verbali di
constatazione emessi dalla Guardia di Finanza, contestava l’esistenza di costi non inerenti e fatture
per operazioni inesistenti per £.1.271.812.000 emesse dalla Verniciature di Lidonnici Giovanni con

2.1 contribuenti impugnavano l’avviso innanzi alla CTP di Genova che accoglieva parzialmente il
ricorso, confermando la ripresa a tassazione relativa ai costi non inerenti.
3.Proposto appello dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR della Liguria, quest’ultima, con
sentenza n.97, depositata l’l ottobre 2009, confermava la decisione impugnata.
3.1 Secondo il giudice di appello bene aveva fatto il primo giudice ad escludere, sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente, l’inesistenza delle prestazioni fatturate che l’Ufficio aveva
ipotizzato sulla base delle “…sole dichiarazioni testimoniali raccolte nei diversi p.v.c., dichiarazioni
che possono solo considerarsi indizi da valutarsi in presenza di altri riscontri oggettivi”.
3.2 Aggiunge che, ad onta di quanto sostenuto dall’Agenzia, il giudice di primo grado aveva
esaminato i rapporti fra il Ginocchio e la ditta Lidonnici, giungendo alla conclusione che l’Ufficio
non aveva provato che le operazioni relative alle fatture ed ai verbali di collaudo non erano
avvenute.
3.3 Evidenzia, ancora, che l’Ufficio non aveva dimostrato, attraverso la verifica dei documenti
contabili e dei c/c bancari, l’effettiva inesistenza delle operazioni fatturate, per contro risultando
dalla documentazione prodotta dai contribuenti, non contestata dall’Agenzia, l’esistenza di
un’attività commerciale che giustificava il ricorso a lavorazioni esterne e le relative fatturazioni dei
costi.
3.4 Aggiunge, sempre con riguardo ai rapporti con la ditta Lidonnici, il cui titolare era espatriato e
risultava irreperibile, che l’Ufficio si era fondato su informazioni raccolte presso lo stesso
Ginocchio e presso la ditta Grasso Mario che nel 1997 era subentrata al Lidormici nell’eseguire la
verniciatura dei carri ferroviari. Anche in questo caso, secondo la CTR, l’Ufficio si era limitato a
calcolare i costi per la verniciatura dei carri ferroviari sulla base della quantità di vernice acquistata
nel 1996, senza tenere conto che il costo per il lavoro di verniciatura non era determinato
esclusivamente dal costo della vernice utilizzata.
4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, al quale
hanno resistito i contribuenti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

sede in Genova.

5. Con il primo motivo l’Agenzia deduce la falsa applicazione derart.2727 e 2729 c.c., in
combinato disposto con l’art.54 DPR n.633/1972, in relazione all’art.360 comma 1 n.3
c.p.c.Lamenta che la CTR, tralasciando di considerare il compendio di elementi offerti dall’ufficio
per dimostrare l’inesistenza delle operazioni commerciali fatturate ai soggetti contribuenti dalla ditta
Lidonnici, aveva erroneamente applicato al caso di specie il principio per cui le dichiarazioni di
terzo – nel caso di specie del Grasso-nel processo tributario hanno mero valore di indizio e possono

prova. Ed infatti, nel caso di specie le dichiarazioni del Grasso non aveva costituito l’unico
elemento indiziario sul quale era stata basata la presunzione semplice dell’inesistenza delle
operazioni, soccorrendo le indagini della polizia tributaria circa l’inesistenza di dipendenti e
strutture logistiche od operative della ditta prestatrice, l’irreperibilità del titolare fuggito all’estero, la
breve durata del periodo di fatturazione e la fornitura di prestazioni in via esclusiva dalla Lidonnici
alla contribuente, l’inesistenza della sede della ditta rinvenuta vuota e disabitata, l’assenza di
personale della ditta stessa, di mezzi e di strutture, la breve durata della ditta che aveva emesso le
fatture ai contribuenti, nonchè la circostanza che tale ditta aveva lavorato quasi esclusivamente per
il contribuente.
6.Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art.7 d.lgs.n.546/92, dell’art.115
c.p.c., degli artt.2727 e 2729 c.c. e degli artt.19 e 54 dpr n.633/633, in relazione all’art.360 comma
1 n.4 c.p.c.Lamenta che rispetto ai plurimi elementi probatori indicati nel precedente motivo la
CTR aveva omesso di procedere ad una valutazione complessiva degli stessi per come chiarito
dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base di precedenti consolidati, ritenendo che solo la
dichiarazione del Grasso integrasse l’elemento indiziario richiamato dall’Ufficio. Chiede quindi alla
Corte di chiarire se alla fattispecie fosse applicabile la norma giuridica, ricavabile dall’art.7
d.lgs.n.546/72 e dalle altre disposizioni ricordate nella rubrica, secondo la quale ogni elemento
indiziario doveva essere valutato singolarmente e nel complesso degli altri indizi.
7.Con il terzo motivo l’Agenzia ha prospettato la violazione degli artt.19 e 54 dpr n.633/72, in
relazione all’art.2697 c.c. ed al principio di non contestazione, in relazione all’art.360 comma 1 n.3
c.p.c. Lamenta che nel corso del giudizio di appello si era evidenziato che la documentazione
prodotta dalla controparte era inidonea a vincere la presunzione semplice fondata dall’Ufficio sulla
molteplicità degli indizi. Aveva dunque errato il giudice di appello nel ritenere che la
documentazione prodotta dai contribuenti non era stata contestata. Senza dire che detta
documentazione contabile non poteva in alcun modo rilevare ai fini della dimostrazione
dell’effettività delle operazioni, come aveva chiarito Cass.n.951/2009.

concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo se suffragate da ulteriori elementi di

8.Con il quarto motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Lamenta che l’indebita
detrazione dell’IVA da parte del contribuente sulla base di fatture per operazioni inesistenti era stata
dimostrata oltre che dalle dichiarazioni del Grasso, anche dagli ulteriori elementi già qui riportati
nell’esposizione del primo motivo di ricorso e che rispetto al fatto controverso circa l’inesistenza
delle operazioni fatturate il giudice di appello non aveva descritto il processo logico giuridico
attraverso il quale si era formato il suo giudizio, nè spiegato sulla base di quale percorso logico gli

nè, ancora, le ragioni che avevano consentito di ritenere probanti gli elementi offerti dalle parti
contribuenti a riscontro dell’esistenza delle operazioni.
9.11 contribuente, nel controricorso, ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza delle censure.
9.1 Sottolinea che il primo motivo era inammissibile perchè:a) ripeteva doglianze relative a diversi
procedimenti,senza avvedersi che le dichiarazioni del Grasso avevano confermato l’esistenza delle
operazioni fatturate dalla ditta Lidonnici alla contribuente e non contenevano elementi a carico del
contribuente.
9.2 Inoltre, la censura muoveva da presupposti esclusi dal giudice di appello che aveva negato la
dignità di prova a quelli richiamati dall’ufficio, in ogni caso trattandosi di accertamenti di fatto
insindacabili dalla Corte di legittimità. La censura, infine, contrastava con la giurisprudenza
conforme emessa da questa Corte ed era dunque inammissibile a norma dell’art.360 bis c.p.c. La
censura era comunque infondata nel merito, in quanto gli elementi indicati dalla ricorrente erano
meri indizi sforniti di valore probatorio, per di più smentiti dalla documentazione prodotta dai
contribuenti che attestava l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate dalla ditta Lidormici che
non poteva certo annoverarsi quale cartiera, come pure emergeva dalla richiesta di archiviazione. La
CTR non aveva d’altra parte incentrato le sue valutazioni sulle sole dichiarazioni raccolte nei p.v.c.,
ma su tutto il materiale offerto dall’Ufficio, ritenendolo inidoneo a giustificare la legittimità della
pretesa impositiva.
9.3 Le conclusioni esposte dalla CTR erano peraltro frutto del libero ed insindacabile
convincimento di quel giudice sui fatti acclarati, per nulla incrinate dagli elementi richiamati
dall’Agenzia, integranti mere praesumptiones de praesumptio. Peraltro, non solo era passata in
giudicato l’affermazione della Ctr che il costo per le verniciature delle carrozze non poteva
desumersi dal solo costo della vernice utilizzata, ma il ragionamento dell’Ufficio, fondato sul mero
costo della vernice utilizzata, non poteva condividersi tralasciando di considerare le operazioni di
pulitura dei carrelli, la sverniciatura completa dei carri e la molatura.

elementi indiziari richiamati dall’ufficio erano inidonei allo scopo sostenuto dall’amministrazione

9.4 Aggiungeva, quanto al secondo motivo, l’inammissibilità della censura per le medesime ragioni
già esposte con riguardo al primo motivo e comunque l’infondatezza della stessa, posto che il vizio
si risolveva nel tentativo di nuovo esame dell’accertamento di fatto svolto dalla CTR, la quale aveva
esaminato integralmente il materiale meramente indiziario offerto dall’Ufficio – e riferibile
esclusivamente alle ditte fornitrici e non alla parte contribuente- ritenendolo inidoneo a sostenere
l’inesistenza delle operazioni, giustamente considerando la notevole mole di documenti offerti

magazzino.
9.5 Quanto al terzo motivo, lo stesso censurava una pronunzia diversa da quella impugnata – non
riguardando l’IVA- e dunque risultando privo del carattere della specificità.
9.6 La stessa censura era comunque infondata, avendo il contribuente prodotto non solo la
documentazione contabile attestante l’esistenza delle operazioni ed i relativi pagamenti, ma anche
ulteriori elementi- collaudo dei lavori sui carri ferroviari – che giustificavano la soluzione espressa
dal giudice di appello, non avendo l’amministrazione fornito alcun elemento idoneo a confutarla e
valendo, dunque, nei confronti della stessa il principio di non contestazione.
9.7 Anche il quarto motivo era da considerare inammissibile, tendendo ad ottenere il riesame di
circostanze di fatto già insindacabilmente valutate dal giudice di merito e comunque infondato,
avendo la CTR fornito un’ampia e coerente motivazione tanto con riguardo alle operazioni
intercorse con la ditta Lidonnici.
9.8 Peraltro, l’inidoneità dell’ipotesi presuntiva esposta con riguardo ai costi della sola verniciatura
concernente le fatturazioni della Lidonnici era ormai coperta da giudicato.Nessun salto logico era
dunque ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata.
9.9 Veniva infine evidenziato dai contribuenti che anche a volere condividere gli esiti ai quali era
giunta questa Corte in ordine alla possibilità di valersi di mere presunzioni semplici per accertare
l’inesistenza delle operazioni, nessuno degli elementi offerti dall’Ufficio avrebbe potuto giustificare
la fondatezza della pretesa impositiva, apparendo dunque corretto l’iter motivazionale della
sentenza.
10. Occorre esaminare con priorità, per evidenti ragioni di ordine logico il quarto motivo, relativo al
dedotto deficit di motivazione della sentenza impugnata che appare fondato ed assorbe l’esame delel
ulteriori concesure.
10.1 Peraltro, appare opportuno sunteggiare gli approdi ai quali è giunta questa Corte sul tema a
proposito dell’incidenza delle operazioni inesistenti ai fini della loro incidenza sulle dichiarazioni
reddituali del contribuente e della ripartizione dell’onere della prova fra amministrazione e

dall’impresa contribuente che attestava la reale attività di lavorazione svolta e la regolare tenuta del

contribuente, involgendo l’esame del dedotto vizio motivazionale la trattazione di talune di siffatte
tematiche. LI
10.2 Ora, per quel che riguarda le operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali si è in presenza
di una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte, una volta che l’amministrazione ha contestato in
modo specifico, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 9784/2010), i dati emergenti dalle

l’inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate, spetta al contribuente (cessionario/committente)
che ha portato in detrazione l’IVA fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è
un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata “realmente” conclusa con
esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile
esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato
effettivamente versato il corrispettivo – v.Cass.n.24432/2013, Cass. n. 9108/2012,
Cass.n.12802/2011-.E E’ poi evidente che, in caso di accertata assenza dell’operazione, è escluso
che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (il quale sa bene se una
determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l’ha effettivamente ricevuta o meno)Cass.n.24432/2013-.
10.3 Passando ora all’esame delle questioni legate alla valutazione dei singoli elementi forniti dalle
parti per giustificare il carattere inesistente delle operazioni si ritiene, pacificamente, che il giudice
tributario di merito, investito della controversia sulla fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a
valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione,
dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora
ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla
valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727
c.c. e SS., e art. 2697 c.c., comma 2, – v. Cass. n. 12802/2011; Cass. n.
5282/2011,Cass.n.16857/2013
10.4 Quanto alle valutazioni alle quali è chiamato il giudice di merito in simili circostanze le stesse
sfuggono, ordinariamente, al sindacato della Suprema Corte, alla quale è precluso non solo il
riesame delle prove la cui valutazione sia stata fatta in modo difforme da quella prospettata dal
ricorrente, ma altresì l’accertamento di un eventuale travisamento delle prove stesse. Ma è pur vero
che il controllo della motivazione è possibile (ed anzi dovuto) in sede di legittimità se risulti
evidente l’esistenza di un vizio logico – prospettato ritualmente dal ricorrente – tale da tradursi in
una insufficiente motivazione. E

scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali desumere

10.5 Proprio in punto di decisività degli elementi probatori offerti e non ponderati dal giudice di
merito si è chiarito (Cass. n. 12623/12) che la stessa “concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il
vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne
una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la
decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se
non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal

10.6 In definitiva, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a
fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le
risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di
mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato,
onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base” (cfr. Cass. n. 12623/2012 che richiama Cass.
n. 10156/2004; Cass. n. 9368/2006; Cass. 14752/2007).H
10.7 Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, ritiene la Corte fondato il dedotto
vizio di motivazione.
10.8 Giova premettere che il giudice di appello ha incongruamente ritenuto di valutare, ai fini della
dimostrazione del carattere inesistente delle operazioni fatturate dalla ditta Lidonnici, le
dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento per il tramite di Grasso Mario, ritenendole
inficiate per il solo fatto che l’Ufficio aveva considerato, ai fini dell’accertamento dell’inesistenza
delle operazioni fatturate, il solo costo della vernice, senza ponderare i costi delle prestazioni
ulteriori che dovevano ritenersi necessari per la verniciatura delle carrozze ferroviarie.
10.9 Orbene, giova rammentare che il Grasso, per come risulta dallo stralcio del p.v.c. del
19.3.1998 riportato nel ricorso introduttivo, era subentrato alla ditta suddetta nell’esecuzione della
verniciatura dei carri ferroviari ed aveva indicato i quantitativi di vernice acquistati dal Ginocchio
ed utilizzati per verniciare un carro ferroviario(kg.30) ed il prezzo a forfait stabilito con
l’imprenditore contribuente per la verniciatura di un vagone-£.1.500.000- in tal modo consentendo
di desumere il numero di vagoni verniciati nell’anno 1997. Dal raffronto fra gli acquisti di vernice
acquistata dal Ginocchio negli anni 1996 ed 1997, i verbalizzanti avevano evidenziato un notevole
scostamento fra l’importo fatturato dalla Lidonnici e l’importo che sarebbe spettato al prestatore di
tale attività secondo quanto riferito dal Grasso individuando, specificamente, per l’anno 1996 uno
scostamento di £.658.817.000 per l’anno 1996 e di £.1397.451.299 per l’anno 1997. L’Ufficio
precisava che, anche a volere aggiungere al corrispettivo delle prestazioni di servizio calcolato dai
verbalizzanti un maggiore importo dovuto per gli eventuali lavori di preparazione per la

giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa.D

verniciatura, non si poteva pensare che il prezzo pattuito per tali prestaziontggiungesse il valore
della differenza calcolata.
10.10 Aggiungevano, ancora, i verbalizzanti che dalla contabilità era emerso che il Lidonnici
risultava creditore di oltre £.1.000.000.00 e che malgrado questo lo stesso si era reso irreperibile,
non risultando presente nessuno nella sede della ditta.
10.11 Ora, la CTR non risulta avere adeguatamente ponderato ai fini della valutazione della

l’irreperibilità del titolare fuggito all’estero, la breve durata del periodo di fatturazione e la fornitura
di prestazioni in via esclusiva dalla Lidonnici alla contribuente, l’inesistenza della sede della ditta
rinvenuta vuota e disabitata, l’assenza di personale della ditta stessa, di mezzi e di strutture, la breve
durata dell’attività della ditta che aveva emesso le fatture ai contribuenti, la circostanza che tale ditta
aveva lavorato quasi esclusivamente per il contribuente nonché l’ulteriore elemento, alquanto
anomalo, che il cessionario di una prestazione fosse rimasto creditore del Ginocchio di oltre un
miliardo delle vecchie lire rendendosi irreperibile wacclit’. L’omessa ponderazione di tali
emergenze probatorie ha sicuramente inficiato la motivazione della CTR, determinandone
l’apoditticità.
10.12 L’avere, da parte della CTR, limitato l’indagine alle sole dichiarazioni del Grasso e l’avere
screditato l’accertamento dell’Ufficio, in quanto correlato ai soli costi della vernice non appare in
alcun modo soddisfare i requisiti di congruità e logicità della motivazione, se solo si consideri, per
un verso, l’esistenza di ulteriori emergenze che avrebbero potuto conclamare il fondato sospetto in
ordine all’inesistenza oggettiva delle operazioni e, per altro verso, che l’Ufficio, ad onta di quanto
prospettato dalla parti contribuenti, prese in considerazione gli eventuali ulteriori costi per la
preparazione per la verniciatura, come si evince dalla pag.9 del ricorso„ non ritenendoli comunque
idonei ad escludere il rilevante scostamento tra quanto fatturato e quanto realmente prestato dalla
ditta Lidonnici.
10.13 D’altra parte, gravemente lacunosa appare la mancata ponderazione da parte del giudice di
merito degli accertamenti dei verbalizzanti-Guardia di Finanza-, dai quali era emersa l’inesistenza di
reale capacità operativa ed organizzativa da parte delle ditta Lidonnici. Evenienza che rendeva
oltremodo difficile riconoscere la possibilità stessa della prestatrice di svolgere le attività fatturate
nella misura riscontrata e ritenuta sproporzionata dall’Ufficio proprio in relazione alle dichiarazioni
rese dalla ditta Grasso, tutte richiedenti con certezza un apprestamento di mezzi e strutture non
indifferenti, tenuto conto del settore nel quale operavano i contribuenti e della prestazioni di
verniciatura per carri ferroviari che era in discussione. Ciò in relazione alla circostanza che l’avere
intrattenuto ripetuti rapporti commerciali con impresa sfornita di personale adeguato, di beni

legittimità della pretesa gli elementi individuati dall’Agenzia. Fra questi assumono sicuro rilievo

aziendali ovvero comunque prive di adeguata struttura organizzativa di impresa in relazione alle
operazioni commerciali in concreto svolte costituisce sicuramente “fondato sospetto” che la società
verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili inesistenti-cfr.Cass.n.1262512012-.
10.14 Anche il mancato esame delle emergenze relative all’irreperibilità del titolare della ditta
fornitrice e all’unicità dei rapporti fra questa ed i contribuenti conferma le carenze motivazionali
della sentenza della CTR.
10.15 Resta solo da aggiungere che le considerazioni sopra esposte sono ex se idonee a confutare i

ricorso, contestato integralmente, in fase di appello, l’operato del primo giudice-cfr.pag.16 ricorso-.
10.16 D’altra parte, è parimenti incongruo ed illogico il riferimento, operato dalla sentenza
impugnata, alla circostanza che l’Ufficio non aveva contestato la documentazione della contribuente
attestante le fatturazioni dei costi ed il collaudo delle prestazioni, proprio perchè detta
documentazione, per quanto esposto nei paragrafi precedenti, non può costituire elemento rilevante
ai fini delel prestazioni da parte delle ditte fatturanti che l’Ufficio ha messo in discussione sulla
base di elementi anche solo presuntivi, rimanendo pertanto non influente la non contestazione di
siffatti elementi da parte dell’Amministrazione.
10.17 A ciò si aggiunga la circostanza che gli ulteriori elementi posti a base della motivazione – e
cioè l’entità dei lavori svolti dallo stesso Ginocchio tale da richiedere, secondo la CTR, l’ausilio di
lavorazione esterna e le relative fatturazioni e spese – non sembrano affatto porsi come adeguati
elementi logici di conferma della soluzione espressa dalla CTR proprio per effetto dell’omessa
ponderazione del dato, certamente decisivo, costituito dalla mancanza di struttura da parte della
ditta Lidonnici asseritamente fornitrici di beni e prestazioni. Ciò che determina la sostanziale
apoditticità delle conclusioni esposte dal giudice di appello.
10.18 In conclusione, le prospettazioni difensive esposte dal Ginocchio nel controricorso non
appaiono decisive rispetto al vizio come sopra esposto. Ed invero, le stesse sfuggono dalla
considerazione degli elementi fattuali sopra esposti.
11. Alla stregua delle superiori considerazioni, la censura proposta con il quarto motivo è fondata
sicchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria per
nuovo esame considerando gli elementi addotti dall’Agenzia, unitamente ai fatti modificativi ed
estintivi che la parte contribuente ha dedotto, pure procedendo alla liquidazione delel spese del
giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri.

rilievi difensivi espressi dalla parte contribuente, avendo peraltro l’Ufficio, per come risulta dal

LI Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria che provvederà a
nuovo esame nei limiti delle censure accolte e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio
di legittimità. CI

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 26 novembre 2013.

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