Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4611 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14452-2018 proposto da:

S.L., nella qualità di legale rappresentante e socio

della SEREDIL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA INNOCENZO

XI 8, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GALATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMILCARE GIARDINA;

– ricorrente –

contro

P.F., R.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6376/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’ordinanza di questa Corte n. 6376 del 2018 è stata fatta oggetto di ricorso per revocazione proposto da S.L.. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva confermato la sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. Seredil, era stato proposto ricorso per cassazione avente ad oggetto, per quel che interessa, la dedotta nullità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento fallimentare, per essere stato l’atto notificato mediante deposito presso la casa comunale alla società Siredil invece che Seredil, società ubicata nella medesima strada ma ad un civico diverso, per questa ragione mai ritirato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità. Il ricorrente avrebbe dovuto porre a fondamento della censura gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui si richiede l’esame mentre nella specie manca una dettagliata descrizione del plico contenente la notificazione del ricorso, non essendo possibile comprendere con esattezza dove sarebbe stata apposta la dicitura Siredil in luogo di Seredil e quali altri elementi emergessero dal medesimo plico.

Nell’unico motivo di ricorso, accompagnato da memoria, si evidenzia l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione consistente nell’aver ritenuto che il ricorrente avesse potuto avere la disponibilità del plico ed esaminarlo, laddove lo stesso aveva evidenziato di non aver mai ricevuto il predetto plico, così da non potere nè descriverlo nè produrlo. Peraltro, la dicitura societaria poteva essere agevolmente ravvisata dalla Corte nella relata di notificazione in calce al ricorso per dichiarazione di fallimento con pedissequo decreto di comparizione delle parti ritualmente prodotto (all. D ricorso per cassazione). La Corte d’appello non aveva contestato l’esistenza dell’errore materiale ma lo aveva ritenuto irrilevante “posto che nell’istanza di fallimento e negli atti successivi il debitore era correttamente indicato”. Ma la società non ha mai potuto avere visione tempestiva di questi atti per l’errore commesso dall’Ufficiale giudiziario. C’è da rilevare, infine, che il fatto che si assume erroneo costituisce il fondamento della decisione revocanda.

Il Collegio, ritenuto che l’esame del ricorso debba essere svolto in pubblica udienza, in considerazione delle ragioni poste a base della valutazione d’inammissibilità del primo motivo di ricorso nell’ordinanza revocanda, in correlazione con il motivo di revocazione formulato.

P.Q.M.

Dispone la rimessione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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