Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4610 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4610 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8912-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3326

contro

GINOCCHIO SALVATORE titolare dell’omonima ditta
individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA
VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LOVISOLO ANTONIO giusta delega

Data pubblicazione: 26/02/2014

in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 121/2006 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 31/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del motivo relativo al vizio di
motivazione, assorbiti gli altri.

udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Guardia di Finanza di Genova notificava, in data 12.10.1998 e 20.10.1998, due processi
verbali di constatazione alla ditta Ginocchio Salvatore, ipotizzando l’esistenza per l’anno 1995 di
numerose operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti risultanti da pregresse verifiche
svolte nei confronti di due società fornitrici della contribuente- Euro utensili Metalli s.a.s. e Euro
Stampi s.a.s.-.

di rettifica parziale, disponendo la ripresa a tassazione di IVA conseguente all’indebita detrazione
operata sulle fatture fittizie dal contribuente.
3.11 Ginocchio impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Genova che accoglieva il ricorso. Proposto
appello dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR della Liguria quest’ultima, con sentenza n.121
depositata il 31 gennaio 2006, confermava la decisione impugnata.
3.1 Secondo il giudice di appello l’accertamento della Guardia di Finanza si era basato
esclusivamente sulle dichiarazioni del Sig.Saiani Guerrino, le quali non trovavano riscontro “…nella
relazione fra le fatture e consistenza di magazzino, contabilità relativa e prezzi unitari indicati nei
documenti”. Aggiunge la CTR che l’accertamento della Guardia di Finanza non era stato ritenuto
attendibile nel processo penale svoltosi, con esito favorevole, nei confronti del Ginocchio, per il
quale era stata chiesta l’archiviazione.Evidenzia, ancora, che l’attività svolta dal contribuente
nell’anno 1995, consistente nella lavorazione di 451 carri ferroviari, giustificava e rendeva normale
il ricorso alla lavorazione esterna con relativa spesa e fatturazione.
4.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, al quale ha
resistito il contribuente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto tanto la violazione e falsa applicazione dell’art.54 dpr
n.633/72- in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.- che l’omessa motivazione su un punto
decisivo e controverso per il giudizio- in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.5.1 Lamenta che il giudice di appello, affermando che l’accertamento si fondava esclusivamente
sulle dichiarazioni del Saiani in ordine all’inesistenza delle operazioni fatturate, aveva tralasciato di
considerare gli ulteriori elementi esposti nell’avviso, fra i quali:a) le dichiarazioni di Ligreci Felice,
ex dipendente della Euro Utensili, il quale aveva disconosciuto la propria firma sulle bolle recanti
quale destinataria l’officina del Ginocchio;b) l’assenza di alcuna struttura organizzativa,
amministrativa, commerciale, tecnica e logistica, in capo alle società fornitrici. Tali elementi

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2. Successivamente, l’Ufficio IVA di Genova emetteva nei confronti del Ginocchio un accertamento

rendevano evidente l’impossibilità per tali società di fornire le prestazioni descritte nelle fatture,
caratterizzate da particolari difficoltà tecniche e logistiche.
5.2 In definitiva, il materiale offerto dall’Ufficio integrava un quadro grave, preciso e concordante,
alla cui stregua era possibile concludere che le operazioni fatturate non erano mai state
effettivamente realizzate.
6. Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto la violazione degli artt.19, 21 2^ comma n.1, 54 e 55

punto di fatto decisivo della controversia (art.360 c. I n.5 c.p.c.).
6.1 Rappresenta che dagli elementi offerti era emersa con certezza la natura soggettivamente e
/oggettivamente inesistente delle operazioni.
6.2 Con particolare riferimento a quelle operazioni effettivamente ricevute ma da soggetti diversi da

F

quelli che avevano emesso le fatture, rilevava ancora la ricorrente, era emersa l’esistenza di
specifici accordi fra la parte contribuente ed il soggetto reale fornitore- nel caso di specie la
Metalcompany srl-, come pure aveva dichiarato il Ligreci Felice. Ciò che confermava la natura
fittizia delle società Euro Utensili fatturante.
6.3 Il giudice di appello, inoltre, aveva operato un grave salto logico, ritenendo che dalla necessità
del Ginocchio di avvalersi di manodopera esterna, in relazione all’entità dei lavori svolti, aveva
desunto l’effettività delle operazioni fatturate da parte delle società Euro Stampi ed Euro Utensili,
ancorchè le stesse non potevano in alcun modo essere state effettuate per quanto sopra esposto.
Parimenti irrilevanti erano, poi, i collaudi svolti dalla FF SS e le cessioni di beni ad altre società
documentate dalla parte contribuente, in mancanza di elementi idonei ad attestare che i beni e le
prestazioni fatturate erano state rese dai soggetti che avevano rilasciato le fatture.
7. Con il terzo motivo l’Agenzia ha prospettato l’omessa o insufficiente motivazione su un punto di
fatto decisivo della controversia, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Il giudice di appello,
operando il richiamo all’archiviazione del procedimento penale nei confronti del titolare della ditta
contribuente, non solo aveva tralasciato di considerare la piena autonomia fra giudizio penale e
giudizio tributario, pure omettendo di valutare le ragioni che avevano determinato l’archiviazione,
tutte connesse all’assenza di elemento soggettivo, senza nemmeno valutare che nella stessa richiesta
si era dato atto dell’esistenza di gravi indizi che facevano pensare almeno ad una sovrafatturazione.
8. Il Ginocchio, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando l’inammissibilità ed
infondatezza di tutte le censure esposte.
In particolare, ha dedotto che non era possibile alla Corte, a pena di compiere giudizi di merito alla
stessa non consentite, sostituirsi al giudice di appello nelle valutazioni operate non già sulla mera
scorta delle dichiarazioni del Saiani, ma in relazione alla documentazione prodotta, ritenuti dal
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del DPR n.633172 (art.360 comma 1 n.3 c.p.c.) e l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un

giudice rilevanti sotto il profilo logico-presuntivo e comunque idonei a prevalere su quelli esposti
dall’Ufficio.
8.1 Aggiunge che la motivazione della sentenza era congrua e completa, ad onta di quanto esposto
dalla ricorrente, nemmeno apparendo gli elementi evocati dall’Agenzia decisivi ed idonei a
determinare con certezza una diversa soluzione della lite.
8.2 Sostiene, ancora, che la censura contenuta nel secondo motivo tendeva ad ottenere un nuovo
sindacato sul merito della decisione di appello sotto la veste di vizio di violazione di legge; in ogni

operazioni compiute dall’impresa.
8.3 Quanto al vizio motivazionale, corretta e logica era stata la valutazione espressa dal giudice
difettando gli elementi addotti dall’Ufficio del carattere della decisività. Del resto, la scarsa
manodopera alle dipendenze della stessa confermava l’esistenza delle operazioni fatturate,
nemmeno apparendo necessario che il giudice fosse tenuto a confutare tutti gli argomenti esposti
dalle parti, queste dovendosi ritenere implicitamente disattese.
8.4 Quanto alla terza censura il Ginocchio escludeva che, ad onta di quanto affermato dall’Agenzia,
la CTR avesse fondato la decisione esclusivamente sulla “sentenza” penale, invece la stessa
trovando ampia giustificazione in una pluralità di elementi ritenuti idonei, secondo le insindacabili
valutazioni della CTR, a confermare l’effettiva esistenza delle operazioni.
9. Le tre complesse censure, tutte tra loro intimamente connesse, meritano un esame congiunto e
sono fondate quanto agli aspetti collegati al vizio di motivazione, rimanendo assorbite le censure in
ordine alle prospettate violazioni di legge.
10. Peraltro, appare opportuno sunteggiare gli approdi ai quali è giunta questa Corte in tema di
operazioni inesistenti e di ripartizione dell’onere della prova fra amministrazione e contribuente,
incentrandosi la doglianza dell’Agenzia sulla dedotta incongruità della motivazione della CTR
rispetto ai principi espressi da questa Corte in materia.E
10.1 Ora, quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali si è in presenza di una mera
espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, una volta che l’amministrazione ha contestato in modo
specifico, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 9784/2010), i dati emergenti dalle
scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali desumere
l’inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate, spetta al contribuente (cessionario/committente)
che ha portato in detrazione l’IVA fornire la prova contraria che l’apparente cedente/prestatore non è
un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata “realmente” conclusa con
esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile
3

caso evidenzia l’infondatezza della censura, costituendo le fatture un elemento idoneo a provare le

esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato
effettivamente versato il corrispettivo – v.Cass.n.24432/2013, Cass. n. 9108/2012,
Cass.n.12802/2011-.111
10.2 E’ poi evidente che, in caso di accertata assenza dell’operazione, è escluso che possa
configurarsi la buona fede del cessionario o committente (il quale sa bene se una determinata
fornitura di beni o prestazione di servizi l’ha effettivamente ricevuta o meno)- Cass.n.24432/2013-.

emesse da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa
rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario) nemmeno
si dubita, in linea generale, in ordine all’indetraibilità dell’IVA, essendo stata l’imposta versata ad un
soggetto non legittimato alla rivalsa, nè assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta. In tali
ipotesi, infatti, le fatture riguardano pur sempre operazioni inesistenti, ancorchè le stesse
costituiscano la “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti. Si è così affermato ormai in
modo tralaticio che il versamento dell’IVA ad un soggetto che non sia la genuina controparte aprendo la strada ad un indebito recupero dell’imposta – è evento dirompente, nell’ambito del
complessivo sistema IVA, essendo questo finalizzato a che l’imposta sia versata a chi ha eseguito
prestazioni imponibili, perchè la compensi con l’imposta, a sua volta, corrisposta per l’acquisto di
beni e di servizi (cfr, da ultimo, Cass.n.24430/2013).
10.4 Ulteriori specificazioni sono state nel tempo proposte con riferimento al tema della buona fede
del cessionario nelle operazioni da ultimo ricordate, anche sulla scia di rilevanti arresti della Corte
di Giustizia.
10.5 In particolare, si è ritenuto che “in tema di IVA, nel caso di apparente regolarità contabile delle
fatture, qualora l’Amministrazione intenda contestare il coinvolgimento di un contribuente in una
c.d. “frode carosello” – fondata sul mancato versamento dell’imposta incassata da società “cartiere”
a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso
l’interposizione di una o più società filtro (buffers) – è tenuta a dimostrare, in primo luogo, gli
elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di “cartiera”, la inesistenza di
una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al
conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e in secondo luogo, la connivenza nella
frode da parte del cessionario, non necessariamente, però, con prova certa ed incontrovertibile,
bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza,
consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore
onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente e qualora fornisca tale
prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare il contrario” (Cass. n. 10414 del 2011).
4

10.3 Quanto alle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, connesse alle ipotesi di fatture

10.6 Solo nel caso in cui l’amministrazione abbia assolto siffatto onere passerà sul contribuente
l’obbligo di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, a norma dell’art. 2697 cod.
civ., comma 2 (Cass. n. 9108/2012 e Cass. n. 23560/12).
10.7 Passando ora all’esame delle questioni legate alla valutazione dei singoli elementi forniti dalle
parti in tema di operazioni inesistenti si ritiene, pacificamente, che il giudice tributario di merito,
investito della controversia sulla fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente
e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione

dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova
contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c.,
comma 2,- v. Cass. n. 12802/2011; Cass. n. 5282/2011,Cass.n.16857/2013 -.
10.8 Quanto alle valutazioni alle quali è chiamato il giudice tributario in simili frangenti le stesse
sfuggono, ordinariamente, al sindacato della Suprema Corte, alla quale è precluso non solo il
riesame delle prove la cui valutazione sia stata fatta in modo difforme da quella prospettata dal
ricorrente, ma altresì l’accertamento di un eventuale travisamento delle prove stesse. Ma è pur vero
che il controllo della motivazione è possibile (ed anzi dovuto) in sede di legittimità se risulti
evidente l’esistenza di un vizio logico – prospettato ritualmente dal ricorrente – tale da tradursi in
una insufficiente motivazione.11
10.9 Proprio in punto di decisività si è chiarito (Cass. n. 12623/12) che la stessa concerne non il
fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato,
ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di casualità
fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta
riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione
del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di
essa. LI
10.10 In definitiva, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a
fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le
risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di
mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato,
onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base” (cfr. Cass. n. 12623/2012 che richiama Cass.
n. 10156/2004; Cass. n. 9368/2006; Cass. 14752/2007).0
10.11 Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, ritiene la Corte che il giudice di
appello ha totalmente pretermesso l’esame di un compendio di elementi offerti dall’Agenzia a
sostegno del carattere fittizio – vuoi dal punto di vista soggettivo che oggettivo, per come
5

dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati

prospettato dall’Amministrazione- delle operazioni economiche fatturate alla ditta Ginocchio dalle
società Euro Utensili ed Euro Stampi, i quali avrebbero avuto incidenza decisiva ai fini delle
valutazioni alle quali il giudice di appello era tenuto.
10.12 Ed invero, va sottolineato per un verso che l’affermazione, da parte della CTR, che
l’accertamento dell’Ufficio si fondava unicamente sulle dichiarazioni del legale rappresentate delle
due società Saiani Guerrino -il quale aveva dichiarato che erano state poste in essere operazioni in
tutto o in parte inesistenti- si è rivelata circostanza non corrispondente al vero, in relazione a

di merito l’esame delle ulteriori dichiarazioni rese da Ligreci Felice, ex dipendente della Euro
Utensili, pure confermative delle propalazioni rese dal Saiani circa l’esistenza di operazioni
soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, in parte compiute dalla ditta Metalcompany srl, che
degli stessi accertamenti dei verbalizzanti, dai quali era emersa l’inesistenza di reale capacità
operativa ed organizzativa da parte delle due società fornitrici e fatturanti.
10.13 Orbene, le appena ricordate emergenze fattuali, che l’Agenzia aveva ribadito in fase di
appello, unite alle dichiarazioni del Ligreci, confermative della apocrifia delle firme delle bolle di
consegna della merce che sarebbe stata consegnata dalla società fornitrice Euro Stampi alla ditta
Ginocchio, hanno incrinato la logicità e congruenza della motivazione impugnata la quale, per
converso, al fine di giustificare l’illegittimità della pretesa e la natura meramente indiziaria delle
dichiarazioni del Saiani, ha valorizzato la circostanza che le stesse non erano confortate “…nè nella
relazione tra fatture e consistenza di magazzino, contabilità relativa a prezzi unitari indicati nei
documenti”.
10.14 Ora, a parte la difficile intelligibilità delle espressioni sopra riportate e l’erroneità del
riferimento alla contabilità del contribuente che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non
può costituire parametro rilevante ai fini dell’esistenza dell’operazione, anzi costituendone il
necessario dato di partenza(cfr. Cass. nn. 15228 /2001, Cass.n.12802/2011 Cass. n.24430/2013),
non pare potersi dubitare che l’omesso esame di elementi decisivi quali quelli sopra richiamati ha
inficiato l’adeguatezza e congruità della motivazione, essendo mancata quella valutazione
complessiva e non parcellizzata del materiale probatorio offerto dall’Ufficio al quale era invece
tenuto il giudice di merito. Ciò che ha finito con il determinare uno svilimento delle dichiarazioni
rese dal legale rappresentante delle due società fornitrice aloputamente illogico se si considerano
gli elementi ulteriori non esaminati dalla CTR.
10.15 H vizio logico anzidetto appare vieppiù confermato dalla circostanza che la particolare
tipologia delle attività svolte dalla parte contribuente non poteva che richiedere l’apprestamento, da
parte dei fornitori di beni e servizi, di un significativo apparato organizzativo e strutturale, capace
6

quanto esposto dalla ricorrente nelle censure sopra riportate. Inoltre, è mancato da parte dei giudici

di fare fronte alla peculiare attività svolta dalla contribuente ed alle prestazioni di servizi e di beni
richiesti dal medeismo ed oggetto delle fatture – indicati dalla contribuente nel controricorso come
“…ruote(salle) per carri ferroviari, respingenti, tenditori, distributori freni ed altro materiale
rotabile”- pag.7 controricorso-.
10.16 Non può dunque logicamente dubitarsi che siffatte caratteristiche oggettive dell’impresa
richiedevano l’apprestamento di personale e strutture capaci di fornire il materiale anzidetto,

una struttura operativa e di dipendenti da parte delle società fornitrici capace di realmente
approntare le merci necessarie alla parte contribuente. Ciò in relazione alla circostanza che l’avere
intrattenuto ripetuti rapporti commerciali con impresa sfornita di personale adeguato, di beni
aziendali ovvero comunque prive di adeguata struttura organizzativa di impresa in relazione alle
operazioni commerciali in concreto svolte costituisce sicuramente “fondato sospetto” che la ditta

Verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili inesistenti-cfr.Cass.n.12625/2012-.
10.16 Ed è appena il caso di evidenziare, quanto al valore delle dichiarazioni del Ligreci, che il
divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, non
impedisce di considerare la valenza probatoria delle dichiarazioni di terzi raccolte dalla polizia
tributaria ed inserite nel processo verbale di constatazione che equivalgono a mere informazioni
acquisite nell’ambito di indagini amministrative le quali, benchè sfornite, ex se, di dirimente
efficacia probatoria, comunque non si pongono in contrasto con il citato art. 7, comma 4 (Cass. 11
marzo 2002, n. 3526 e, più di recente, Cass. 2916/13).
10.17 Ciò perché il divieto di assunzione testimoniale vale con precipuo riferimento ai poteri delle
commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica. Il che trova la
sua naturale spiegazione nella circostanza che le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori,
quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione,
hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto,
pienamente utilizzabili quali elementi di prova – cfr. Cass. ult. cit. al prec.paragrafo-.
10.18 Sembra dunque chiaro che la totale pretermissione delle dichiarazioni di Ligreci e degli
accertamenti compiuti dai verificatori circa la solo formale operatività delle due società fornitrici ha
viziato in modo grave l’iter logico della decisione.
10.19 A ciò si aggiunge la circostanza che gli ulteriori elementi posti a base della motivazione – e
cioè l’archiviazione del procedimento penale iniziato a carico del contribuente e l’entità dei lavori
svolti dallo stesso Ginocchio tale da richiedere, secondo la CTR, l’ausilio di lavorazione esterna e le
relative fatturazioni e relative spese – non sembrano affatto porsi come adeguati elementi logici di
conferma della soluzione espressa dalla CTR dovendosi considerare, per un verso, l’ormai assodata
7

rendendo oltremodo decisivo l’accertamento, operato dai verbalizzanti, in ordine all’inesistenza di

ESENTE DA ItEGISTRAZIONE
Al SENSI DEL
N. 131 TA». ALL. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
e radicale autonomia fra procedimento tributario e giudizio penale(cfr.ex plurimis e da ultimo, Cass.
n.4924/2013) e, per altro verso, il carattere non significativo dell’elemento valorizzato da ultimo
dalla CTR per effetto dell’omessa ponderazione del dato, certamente decisivo per quanto già
esposto, costituito dalla mancanza di struttura da parte delle società asseritamente fornitrici di beni e
prestazioni.
10.20 Le considerazioni sopra esposte superano i rilievi difensivi tutti esposti dalla controricorrente,
proprio in relazione al riconosciuto carattere decisivo degli elementi tralasciati dalla CTR che,

giuridica della motivazione.
11.Alla stregua delle superiori considerazioni, le censura proposte dalla parte ricorrente meritano
accoglimento nei sensi di cui alla parte motiva

t G-uk IP
1 2.La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle:132~ 4,

che provvederà a nuovo esame considerando gli elementi addotti dall’Agenzia, unitamente ai fatti`%.2 -…2
modificativi ed estintivi che la parte contribuente ha dedotto, pure procedendo alla liquidazione
déla, spese del giudizio di legittimità. D D
PQM
La Corte accoglie il ricorso.

-,-.,p Cassa tp e r q_uanto

di ragioneg sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR

111ZRi1i4T1MZEg1 che provvederà a nuovo esame e provvederà alla liquidazione delle spese del
u. l CI Ur2 t A
iidizio di legittimità. D
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 26 novembre 2013.

senza det -lininare alcun sindacato fattuale da parte di questa Corte, inficiano la correttezza logico

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