Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4610 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3890-2012 proposto da:

D.D., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 271, presso l’avvocato BERARDO

SERAFINI, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO SCHINO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso

l’avvocato IGNAZIO SERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato

COSTANTINO A.I. DELLA CORTE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 6061-2016 proposto da:

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso

l’avvocato IGNAZIO SERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato

COSTANTINO A.I. DELLA CORTE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI BARI – SEDE DISTACCATA DI

ACQUAVIVA DELLE FONTI, depositata il 16/12/2010 per il n. 3890/12 e

avverso la sentenza n. 2059/15 della CORTE DI APPELLO DI BARI

depositata il 28/12/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per il n. 3890/12 per la ricorrente D., l’Avvocato

BERNARDO SERAFINI, con delega orale, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato IGNAZIO SERRA, con delega, che ha chiesto il rigetto

del ricorso nel n. 3890/12 per il controricorrente COMUNE e

l’accoglimento del ricorso nel n. 6061/16 per il ricorrente COMUNE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 16 dicembre 2010 il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, disponeva la correzione della sentenza resa il 18 giugno 2010 a conclusione di una causa intercorsa tra D.D. e il Comune di Acquaviva delle Fonti. Il provvedimento – che aveva ad oggetto la rettifica del cognome di una delle parti (erroneamente identificata come D.N. in sentenza) e la pronuncia dell’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda attrice – recava anche la condanna di D.D. al pagamento delle spese processuali.

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza in questione, facendo valere un unico motivo di impugnazione: ricorso cui resiste, con controricorso, il Comune di Acquaviva delle Fonti.

La predetta ordinanza veniva inoltre appellata da D.D.. Nel contraddittorio con il Comune, costituitosi in questa fase di gravame, la Corte di appello di Bari pronunciava il 28 dicembre 2015 sentenza con cui, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta, revocava la condanna di D.D. al pagamento delle spese processuali.

Anche contro quest’ultima pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione. L’impugnazione, spiegata questa volta del Comune di Acquaviva delle Fonti, si fonda su di un motivo. D.D. non ha notificato controricorso. Il Comune ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I procedimenti, per le manifeste ragioni di connessione, vanno riuniti.

Col proprio ricorso D.D. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. Premette la ricorrente che contro l’ordinanza di correzione era ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost.. Assume, poi, che la pronuncia di condanna alle spese era illegittima ed arbitraria, posto che il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. è riconducibile alla volontaria giurisdizione.

Il Comune di Acquaviva delle Fonti, per parte sua, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c., comma 4 e “dei limiti relativi all’impugnazione dell’ordinanza di correzione”, oltre che violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Rileva che col rimedio previsto dall’art. 288 c.p.c., comma 4 possono essere formulate censure circa l’ammissibilità del procedimento di correzione o la fondatezza nel merito del provvedimento correttivo, non doglianze relative alla condanna alle spese del procedimento di cui trattasi. In conseguenza, la Corte territoriale non avrebbe potuto statuire sul capo dell’ordinanza correttiva afferente la condanna alle spese, trattandosi di questione devoluta alla cognizione della Corte di cassazione.

Con riferimento al primo ricorso (quello proposto D.D., da cui si origina il giudizio di cassazione identificato col R.G. n. 3890/2012) è stata sollevata un’eccezione di inammissibilità, vertente sulla carente esposizione sommaria dei fatti causa, che va, però, disattesa. La descrizione contenuta nel ricorso è infatti conforme alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3: l’impugnazione investe un provvedimento di correzione dell’errore materiale e, di conseguenza, la narrazione dei “fatti di causa” ben può limitarsi alle indicazioni che sono strettamente attinenti al sub-procedimento cui ha messo capo l’ordinanza impugnata.

Entrambi i ricorsi sono fondati.

A norma dell’art. 288 c.p.c., comma 4 le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione. Ciò significa – come ha precisato più volte questa S.C. che resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (per tutte: Cass. S.U., 12 marzo 2004, n. 5165; Cass. 27 giugno 2013, n. 16205; Cass. 14 marzo 2007, n. 5950). L’interesse a questa impugnazione va quindi individuato in relazione al contenuto del provvedimento corretto e sussiste soltanto se ed in quanto si deduca l’illegittima modifica del contenuto concettuale originario della pronuncia: conseguentemente, il rimedio è proponibile per ottenere a questo unico scopo una verifica dell’avvenuto esercizio del potere di correzione entro i limiti di legge (Cass. 20 aprile 2006, n. 9311, in motivazione). In conclusione, l’impugnazione di cui all’art. 288 c.p.c., comma 4, consentita solo ove la doglianza attenga all’esorbitanza del potere correttivo rispetto ai confini connessi alla sua funzione (che è quella di rimuovere la divergenza tra il giudizio espresso e la sua espressione letterale, senza necessità di un’attività volta alla ricostruzione del pensiero del giudice, il cui contenuto deve essere suscettibile di essere individuato senza incertezza).

Diverso è il caso che si prospetta nella presente sede. La censura esaminata dalla Corte di Bari e quella oggetto del primo ricorso per cassazione concerne, infatti, la statuizione con cui il Tribunale ha condannato D.D. al pagamento delle spese relative al procedimento di correzione.

In una tale ipotesi, non è ammessa l’impugnazione ex art. 288 c.p.c., comma 4 (e quindi, per quanto qui rileva, l’appello); è invece consentito il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto che tale rimedio possa certamente investire la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo una tale statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’art. 288, comma 4 che preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto (Cass. 20 aprile 2006, n. 9311 cit.). In altri termini, i vizi (quale quello prospettato con riferimento alla decisione in punto di spese, che qui interessa) non afferenti le parti corrette di una sentenza, ma la stessa ordinanza di correzione, se assumano autonomo rilievo – in quanto riguardanti un punto sul quale l’ordinanza di correzione abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perchè funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni possono essere fatti valere soltanto con il rimedio esperibile, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso tutti i provvedimenti contenziosi di natura giurisdizionale non altrimenti impugnabili (Cass. 21 maggio 2008, n. 12841, con cui è stato rigettato il ricorso contro la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto al solo scopo di censurare l’omissione, nell’ordinanza di correzione, della decisione sulle spese del relativo procedimento).

Deve quindi concludersi nel senso che, per un verso, la Corte di appello di Bari ha errato nel decidere l’impugnazione, proposta con riferimento alla statuizione resa dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, in punto di spese e che, per altro verso, è senz’altro ammissibile il ricorso per cassazione proposto contro detta decisione.

Resta da esaminare il motivo posto a fondamento del primo ricorso per cassazione: motivo che risulta essere chiaramente fondato. Infatti, per una giurisprudenza oltremodo consolidata, nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (ex plurimis: Cass. S.U. 27 giugno 2002, n. 9438; Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; Cass. 17 settembre 2013, n. 21213; Cass. 4 maggio 2009, n. 10203).

In conclusione, vanno cassati entrambi provvedimenti impugnati con riferimento alla statuizione in punto di spese; detta statuizione va espunta dai due provvedimenti impugnati.

In considerazione della soccombenza reciproca dei contendenti nei due giudizi riuniti, le spese di lite possono essere compensate.

PQM

LA CORTE

riuniti i ricorsi, li accoglie; cassa nei termini di cui in motivazione le due ordinanze impugnate e, decidendo nel merito, rimuove dai due provvedimenti impugnati la statuizione in punto di spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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