Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 461 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 11/01/2011), n.461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FIERAMOSCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

F.B., il quale agisce e ricorre con il presente atto

anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato PETTINARI LUIGI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUCCHETTI ALBERTO, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del sue Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI

ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 350/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/07/2006 r.g.n. 723/04;

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI per delega ALBERTO LUCCHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Ancona in data 11-7-1996 la s.p.a.

Fieramosca, impugnando il verbale di accertamento ispettivo dell’INPS del 17-6-1994. chiedeva che fosse dichiarato insussistente il preteso obbligo di pagamento di contributi previdenziali e che l’INPS fosse condannato al rimborso della somma di L. 539.255.000 versata, con riserva di ripetizione, in sede di condono, ovvero in subordine, che la contestata evasione contributiva fosse ridotta nel quantum sulla base delle risultanze di causa.

L’INPS si costituiva eccependo l’intervenuta acquiescenza della societa’, stante la domanda di condono, e contestando la fondatezza del ricorso.

Con separato ricorso del 4-7-1997 F.B. e la s.p.a.

Fieramosca proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 83/97 e n. 84/97 della Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona (per il pagamento delle somme rispettivamente di L. 169.700 e di L. 243.700) deducendo nel senso gia’ svolto nel ricorso per accertamento negativo e rilevando il difetto di motivazione delle ordinanze opposte.

La Direzione Provinciale del Lavoro si costituiva e resisteva alle opposizioni.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona, riuniti i procedimenti, ritenuto che il rapporto intrattenuto dalla societa’ con alcune ditte esterne ( G.G., S.A., L. A. e A.M.) non poteva essere configurato, contrariamente a quanto ritenuto in sede ispettiva, come di lavoro a domicilio, con sentenza in data 19-11 – 19-12-2003, condannava l’INPS al pagamento della somma di Euro 278.501.97, annullava le ordinanze ingiunzione opposte e condannava l’INPS e il Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale del Lavoro al pagamento delle spese.

L’INPS con ricorso in data 17-12-2004 proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda proposta dalla societa’.

Quest’ultima si costituiva resistendo al gravame.

La Direzione Provinciale del Lavoro, dal canto suo, si costituiva proponendo appello incidentale per ottenere il rigetto della domanda diretta all’annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e deducendo a sostegno l’erronea qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.

Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di F.B., quest’ultimo restava contumace.

La corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il 17-7-2006, accogliendo l’appello principale per quanto di ragione e l’appello incidentale, respingeva le domande proposte dalla societa’ nei confronti dell’INPS per quanto concerneva le obbligazioni contributive inerenti alle lavoratici a domicilio G.G., S.A., L.A. e A.M.; respingeva le opposizioni proposte avverso le ordinanze ingiunzioni citate condannava la societa’ Fieramosca a rifondere le spese di entrambi i gradi all’INPS e condannava la detta societa’ e il F.B. in solido a rifondere le spese del doppio grado alla Direzione Provinciale del Lavoro.

In sintesi la Corte territoriale riteneva che i rapporti di lavoro in oggetto, nel loro svolgimento ed al di la’ del nomen juris, avevano chiaramente carattere subordinato e non autonomo e rilevava la correttezza della quantificazione dell’omissione contributiva, calcolata sulla base degli imponibili specificati nelle fatture emesse dalle lavoratoci, costituendo gli stessi il corrispettivo dell’attivita’ lavorativa svolta.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Fieramosca nonche’ F.B. in proprio, hanno proposto ricorso con tre motivi, corredati dai quesiti ex art. 366 bis c.p.c. che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

L’INPS ha depositato procura.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Nell’udienza del 18-2-2010, risultando il ricorso notificato alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, e’ stata ordinata la rinotifica all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

Effettuata tale rinotifica la Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona e’ rimasta intimata.

Infine i ricorrenti hanno depositato nuovamente memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 877 del 1973, art. 1 ed errata applicazione dei principi generali che presiedono alla distinzione tra lavoro subordinato (a domicilio) e lavoro autonomo, i ricorrenti deducono che erroneamente l’impugnata sentenza ha ritenuto irrilevante la facolta’ di rifiutare la commessa per impegni presi con altri committenti o per altra ragione non potendo sostenersi, nella fattispecie, una imposizione di tempi da parte datoriale tale da far ritenere la sussistenza della subordinazione.

I ricorrenti, inoltre, lamentano che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe “ritenuto compatibile con la subordinazione l’esigenza della committente di trattare, di volta in volta, l’accettazione, o no, della lavorazione richiesta, nonche’ il tempo d’esecuzione del lavoro ed il corrispettivo, senza mai avere la certezza che la lavorazione sara’ accettata, in tutto o in parte, dalla lavorante”.

Con il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione sul punto, deducono: la incompatibilita’ con la subordinazione della possibilita’ di rifiuto anche in ragione della molteplicita’ di rapporti; la illogicita’ e contraddittorieta’ della affermazione della imposizione da parte della committente del tempo d’esecuzione con la facolta’ di rifiuto della commessa per motivi vari; la illogicita’ della affermazione di compatibilita’ della contrattazione dei corrispettivi con il vincolo della subordinazione; la omessa considerazione degli ulteriori elementi sintomatici dell’assenza di subordinazione quali la organizzazione imprenditoriale delle lavoranti e la loro iscrizione all’albo delle ditte artigiane.

I detti motivi, che in quanto collegati possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati.

Come e’ stato affermato da questa Corte e va anche qui ribadito ex art. 384 c.p.c. il lavoro a domicilio – secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella L. 18 dicembre 1973, n. 877, che, nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e subordinato, ha innovato rispetto a quella prevista dalla L. 13 marzo 1958, n. 264 – realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l’oggetto della prestazione viene in rilievo non come risultato, ma come l’estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa all’esterno dell’azienda, organizzate ed utilizzate in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all’interno di essa. Correlativamente, nel lavoro a domicilio il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell’attivita’ del prestatore nel ciclo produttivo, del quale la prestazione lavorativa resa, pur se in ambienti esterni all’azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente con l’ausilio dei suoi familiari purche’ conviventi ed a carico, diventa parte integrante e tale integrazione si esprime non solo con l’obbligo di seguire analitiche e vincolanti indicazioni dell’azienda, bensi’ con l’ineludibile obbligo di lavorare; diversamente, si configura la fattispecie del lavoro autonomo allorche’ sia riscontrabile, in capo al soggetto cui l’imprenditore abbia commesso un determinato risultato, una vera e propria organizzazione imprenditoriale, distinta da quella del committente, cosicche’ l’attivita’ lavorativa possa dirsi prestata con inserimento in quella e non nel ciclo produttivo di questa, ovvero nei casi nei quali la prestazione, pur personalmente resa, risulti caratterizzata da autonomia tale da escludere anche la subordinazione attenuata precedentemente definita” (v. Cass. 4/10/2006 n. 21341).

Peraltro, come pure e’ stato precisato, “ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, assume rilevanza la possibilita’ attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all’esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta, dovendosi accertare, in particolare, se tale possibilita’ di negoziazione sia limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quale modalita’ di esecuzione, ovvero sia espressione di una realta’ del tutto incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi in tal caso, tanti contratti di lavoro autonomo per quante sono le singole commesse” (v. Cass. 25-8-2003 n. 12458, Cass. 29-11-2004 n. 22429).

Orbene la Corte d’Appello, esaminate attentamente le risultanze della prova testimoniale, ha osservato che nella fattispecie “le commesse erano fra loro distinte, dipendevano dagli ordinativi che a sua volta riceveva la Fieramosca s.p.a. e si caratterizzavano per il diverso tipo di pezzo da lavorare e per la differenza del relativo compenso;

era quindi necessaria, di volta in volta, la presa di contatto fra la societa’ e le lavoratrici interessate; al contempo, com’e’ del resto consentito dalla disciplina speciale del lavoro a domicilio, le lavoratrici svolgevano la propria attivita’ anche per altri committenti”; “i tempi di consegna erano pero’ stabiliti dalla Fieramosca s.p.a., cosicche’ il rifiuto del lavoro per l’eventuale impossibilita’ di rispettarli, piuttosto che come elemento di giudizio contrario alla configurabilita’ di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, sta proprio a dimostrare l’insussistenza di una mera discrezionalita’ dei prestatore in ordine alla scelta dei tempi di consegna del lavoro”.

In sostanza la Corte di merito ha rilevato che “la diversita’ dei pezzi da lavorare in relazione alle singole commesse (e la conseguente necessita’ di verifica da parte delle lavoratrici della rimunerativita’ del compenso offerto) determinavano l’esigenza di una negoziazione”, la quale, pero’, “per come si attuava concretamente” “non puo’ ritenersi peraltro assolutamente incompatibile con il lavoro subordinato”.

La Corte territoriale ha quindi affermato che “sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, la possibilita’ di negoziazione veniva ad inserirsi nell’ambito del rapporto di lavoro quale concreta modalita’ di esecuzione dello stesso, trovando detto rapporto proprio in tale negoziazione la specifica definizione dei suoi termini sinallagmatici”, senza che si potessero “configurare tanti distinti contratti di lavoro autonomo per quante erano le singole commesse”.

A tale conclusione la Corte d’Appello e’ pervenuta considerando altresi’: “il valore dei mezzi utilizzati senz’altro modesto”; la irrilevanza, di per se’, della iscrizione delle lavoranti all’albo degli artigiani; “il tipo di lavorazioni effettuate, che, per la loro natura e modalita’ di svolgimento, da un lato escludeva l’esistenza di concreti margini di discrezionalita’ nell’esecuzione e, dall’altro, comportava che l’oggetto della prestazione venisse in rilievo non come risultato (opus), ma come energie lavorative (operae), utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all’interno dell’azienda”; “le direttive impartite dalla parte datoriale, anche mediante la consegna del campione, trattandosi di lavoratrici esperte sul tipo di lavorazione da svolgere”; “l’assenza di un rischio di impresa gravante sulle lavoratrici”; “l’inserimento delle lavorazioni effettuate nel ciclo produttivo aziendale, di cui le prestataci divenivano elementi integrativi”.

Tale accertamento di fatto, congruamente motivato, risulta conforme ai principi sopra ribaditi, concernenti la configurabilita’ della subordinazione, sia pure attenuata, che caratterizza il rapporto di lavoro a domicilio, e resiste alle censure dei ricorrenti, che, in sostanza, ripropongono in questa sede una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo, denunciando violazione della L. n. 877 del 1973, artt. 7 e 8, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 421 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata erroneamente avrebbe considerato nella base imponibile le somme fatturate che comprendevano anche i costi accessori sostenuti dalle prestatrici di lavoro.

La censura risulta del tutto generica e non coglie precisamente nel segno la impugnata decisione, la quale ha affermato che “non risultando provato che siano state pattuite ed effettuate erogazioni di somme di denaro a titolo specifico di rimborso spese, il compenso versato alle lavoratrici non rappresenta il controvalore di un’opus (nell’ambito del quale sarebbero in effetti distinguibili i diversi fattori di costo), ma unicamente il corrispettivo dell’impiego delle energie lavorative (operae) messe a disposizione dal prestatore”, di guisa che deve ritenersi che tutto cio’ che e’ stato pagato alle lavoratrici “costituisce retribuzione, ossia il corrispettivo dell’attivita’ lavorativa svolta”.

Tale decisione, del resto, e’ conforme al principio affermato da questa Corte in base al quale “in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 1, (secondo cui si considera retribuzione tutto cio’ che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall’altro, la tassativita’ dell’elencazione delle voci, che, in base allo stesso art. 12, comma 2 sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell’onere probatorio e’ che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purche’ in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre e’ onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato comma 2” (v. Cass. 8-2-1999 n. 1077).

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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