Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 461 del 10/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 461 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Dipa Market s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, Di Paolo Piero e Di Paolo Patrizia, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale
delle Milizie 38, presso l’avv. Giovanni Angelozzi, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Giovanni Pollo Poesio e Giovanni Marcangeli, giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrente —

222–k
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

controricorrente —
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Roma, Sez.
24, n. 2382/2006 del 2 febbraio 2006, depositata il 20 marzo 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 novembre 2012 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giovanni Marcangeli per i ricorrenti e l’avv. Bruno Dettori per
l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio

Oggetto:
Imposta di regisiro.
Rettifica valore.
Terreno annesso a
locali compravenduti. Natura cdificatoria.

Data pubblicazione: 10/01/2013

Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica da parte
dell’Ufficio del Registro di Avezzano del valore attribuito a due locali com-

tegrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate, essendo stato il ricorso proposto e notificato al solo Ministero dell’Economia e
delle Finanze, nonostante si fosse determinata, nel corso del giudizio di impugnazione proposto dall’allora ufficio del registro innanzi alla Commissione Centrale, la successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate al predetto
Ministero. 11 contraddittorio è stato integrato con atto notificato il 27 novembre 2011, in seguito al quale l’Agenzia si è costituita con controricorso.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione
dell’art. 42, D.P.R. 600 del 1973, per non essere stato l’avviso sottoscritto
dal capo ufficio o da persona munita di delega.
Il motivo è inammissibile. Si tratta di questione nuova. Nel ricorso non è indicato quando e in quale atto delle precedenti fasi del giudizio sia stata mai
sollevata una eccezione di questo tipo. Né è riportato nel ricorso il passo del
supposto atto difensivo nel quale sia stata eventualmente sollevata l’eccezione in parola.
Con il secondo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, i ricorrenti lamentano, sotto il profilo
della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta edificabilità
del terreno oggetto dell’atto impositivo.
Le censure sono inammissibili e comunque infondate. In particolare il terzo
motivo difetta dei requisiti previsti dall’art. 366-bis, nella formulazione vigente ratione temporis, per la mancanza del necessario momento di sintesi e
della chiara indicazione del fatto controverso. Infatti, «in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati
per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo
l’art. 366 bis cod. proc. eiv., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero
le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda i-

pravenduti, in ragione della natura edificabile del terreno annesso.
La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in
grado di appello. La Commissione Tributaria Centrale, invece, accoglieva il
ricorso dell’Ufficio con la sentenza in epigrafe, avverso la quale i contribuenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi. La causa, già
chiamata per l’udienza del 9 giugno 2012, era stata poi rinviata per l’in-

ESENTE
Al

nidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un

MArERIATRIIAJTARIA

momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità» (Cass. S.U. n.
20603 del 2007). Inoltre, le censure dedotte sono chiaramente intese ad ottenere una revisione del merito dell’accertamento compiuto, con congrua
motivazione, nella precedente fase del giudizio.

dificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione
autentica del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’edificabilità di un’area, ai tini
dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall’art.
52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 cit., dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e
dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di
trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale
dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità» (Cass. S.U. n. 25505 del 2006), le quali, come ad es. l’esistenza di vincoli, non sono idonee a sottrarre «i terreni al
regime fiscale proprio dei suoli edificabili ma incidono soltanto sulla concreta determinazione del valore venale dei terreni stessi» (Cass. n. 12256 del
2010).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase
del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre le
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2012.

In ogni caso, è consolidato l’orientamento di questa Corte nel ritenere che
«in tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36,
comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con mo-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA