Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4609 del 28/02/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4609 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO
ORDINANZA
sul ricorso 26445-2013 proposto da:
COMUNE DI ZAGAROLO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso in studio
dell’avvocato ENRICO MICHETTI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
LANNINI MARIA, BELTEMPO ANNA MARIA, BELTEMPO FRANCO,
STRABIOLI LUISA, LUTTAZZI CIUSEPPA, D’AMBROSI UMBERTO,
D’AMBROSI
LUIGI,
SIMONINI
FRANCO,
BORZI
MARIA,
D’AMBROSIO RENZO, LISI MARIO, BUCCELLATO PAOLA,
FERDINANDI MAFIA, LISO REMO, LISO MAURO, LISO PAOLA,
MUSY MARIA, PELLI CARRI MICHELA, TECCE DANIELE,
CRISTELLI ANGELA, DE SANTIS RITA, CHELLINI ZEFFERINO,
Data pubblicazione: 28/02/2018
ARGIRO’ CONCETTA, MANNOZZI SILVIO, CHELLINI ELIO
SANTO, FALCONE IDA, NIRCHI LINA, FIORINI ANNA, TECCE
MICHELE, ROBERTI PIETRO, PETRASSI ABBONDIO, VERNINI
AMEDEO, ALESSANDRI ALESSANDRA, PANCI PRIMO CESARE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 256/2013 della COMM.TRIB.REG.
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. °RONZO
DE MASI.
di ROMA, depositata il 14/04/2013;
RILEVATO
che il Comune di
Zagarolo notificò a numerosi proprietari di terreni avvisi di
accertamento ICI, per gli anni 2003 e 2004, da qualificarsi come aree fabbricabili a
seguito dell’adozione, con delibera del Consiglio Comunale n. 56/2000 di variante del
Piano Regolatore Generale, approvata con successiva delibera n. 324/2007 dal
Consiglio Regionale del Lazio;
CTP di Roma, con decisione riformata dalla CTR del Lazio sul rilievo, ritenuto
assorbente di ogni altra prospettata questione, che la comunicazione ai proprietari
dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ai terreni posseduti, ai sensi dell’art.
31, comma 20, L. n. 289 del 2002, era stata effettuata solo ad alcuni dei ricorrenti,
nel maggio 2007, mentre gli atti impositivi riguardano annualità antecedenti;
CONSIDERATO
che con il motivo d’impugnazione il Comune ricorrente deduce falsa interpretazione
dell’art. 31, comma 20, L. n. 289 del 2002, e dell’art. 74, L. n. 342 del 2000, nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, quale è l’intervenuta adozione della variante del P.R.G., in
quanto la CTR ha confuso la questione della efficacia dell’atto impositivo con quella
della validità della rendita catastale, che non viene inficiata dalla omessa notificazione
al contribuente;
che il motivo è fondato e merita accoglimento alla luce del principio secondo cui, in
tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11
quaterdecies, comma 16, conv. con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L.
n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modificazioni con L. n. 248 del 2006,
che hanno fornito l’interpretazione autentica del Digs. n. 504 del 1992, art. 2,
comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di
determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta
dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e
dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi
2006);
i
(ex multis, Cass. S.U. n. 25506 del
che i contribuenti presentarono ricorso, che venne dichiarato inammissibile dall’adita
che, inoltre, non ha alcuna base giuridica il rilievo, ritenuto decisivo dal Giudice di
secondo grado, secondo cui l’inserimento dei terreni in questione nel P.R.G. del
Comune non era stato previamente comunicato agli odierni intimati – i quali non
hanno svolto in questa fase del giudizio alcuna attività difensiva – atteso che l’art. 31,
comma 20, della L. n. 289 del 2002, che impone ai comuni di dare comunicazione ai
proprietari dell’attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è
specificamente sanzionato, e la sua inosservanza, avuto anche riguardo alla
ha in alcun modo pregiudicato la difesa dei contribuenti in questa controversia, che
nulla hanno dedotto al riguardo (Cass. n. 12308/2017, n. 15558/2009);
che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima CTR
la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della controversia,
facendo applicazione dei principi in precedenza esposti, nonché alla liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1’8 febbraio 2018.
circostanza che la delibera consiliare di variante al P.R.G. risaliva all’anno 2000, non