Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4609 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/03/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Potenza – Sezione n. 03, in data 03/12/2007, depositata

il 10 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 29047/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 180.03.2007 pronunziata dalla C.T.R. di Potenza, Sezione n. 03, il 03.12.2007 e DEPOSITATA il 10 dicembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R., ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’avviso di accertamento.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’accertamento, relativo al maggior reddito da partecipazione, ai fini IRPEF per l’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 101 c.p.c..

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità dell’intero giudizio.

Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione, secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza, attiene a reddito di partecipazione in una SNC e, d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato solo l’odierno intimato, e non anche la società e gli altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che l’intimato non ha fatto controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato all’udienza;

Considerato, in via preliminare, che non risulta versato in atti, neppure in sede di udienza camerale, l’avviso della raccomandata informativa, spedito a mezzo posta, dell’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., relativi alla notifica del ricorso; Considerato, quindi, che l’impugnazione, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 140 c.p.c. (Corte Costituzionale n. 003 del 20.01.2010), e nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di notifica a mezzo posta (Cass. SS.UU. n. 627/2008, n. 24877/2006, n. 10506/2006, n. 23291/2005, n. 12286/2005), deve essere dichiarata inammissibile;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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