Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4609 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 22/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22998-2010 proposto da:

COMUNE DI SESTRIERE, (c.f./p.i (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55,

presso l’avvocato ROBERTO COLAGRANDE (C/0 STUDIO SCOCA), che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BABU’, (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato MARIO CONTALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARCHETTI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 946/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARCO MARPILLERO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità ex art. 366

c.p.c. o comunque il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Sestriere ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 946/2009, depositata il 30 giugno 2009, con la quale il giudice di seconde cure – confermando il lodo arbitrale reso e sottoscritto in data 1 marzo 2007 riteneva che il primo motivo di impugnazione dell’ente pubblico, concernente la pretesa violazione del contraddittorio, fosse infondato, e che gli altri motivi di merito fossero da reputarsi inammissibili, non essendo il lodo in questione impugnabile, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile ratione temporis). Il ricorso è affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il resistente ha replicato con controricorso.

2. In via pregiudiziale, su conforme richiesta del Procuratore Generale, la Corte deve rilevare che il ricorrente ha omesso di formulare, a conclusione dei motivi di ricorso – con i quali ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 816 e 829 c.p.c. e art. 1362 c.c. e ss. – i relativi quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis).

2.1. Ebbene, va osservato, al riguardo, che la norma succitata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione – si applica “ratione temporis” ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (Cass. 7119/2010; 20323/2010; 25058/2013; 24597/2014).

2.2. Nel caso concreto, pertanto, essendo stata la sentenza di appello pubblicata il 30 giugno 2009, la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve ritenersi applicabile al ricorso in esame, che deve essere – di conseguenza – dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente procedimento vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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