Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4609 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27134-2019 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q.

VISCONTI, 61, presso lo studio dell’avvocato LAURA FILIPPONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA BRUNIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 418/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Messina, adito da V.C. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, ha ritenuto applicabile l’ordinario termine decennale di prescrizione e quindi tempestiva la domanda amministrativa; ha respinto il ricorso per la mancata prova di un danno irreversibile alla salute;

2. la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 418 pubblicata il 18.7.2019, ha accolto l’appello di V.C. limitatamente al capo di regolazione delle spese di lite, ed ha riformato la decisione del Tribunale compensando integralmente tra le parti le spese del primo grado; ha respinto nel resto l’impugnazione, confermando, sia pure con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992;

3. la Corte territoriale ha premesso che l’appellante in data 12.6.1996 aveva acquisito conoscenza dell’esistenza della patologia e della sua dipendenza dalle trasfusioni di sangue o emoderivati, secondo quanto accertato dal tribunale e non contestato dalla predetta;

4. ha esaminato l’eccezione di intempestività della domanda, reiterata dal Ministero in appello, ed ha considerato applicabile il termine di decadenza triennale a partire dalla data (28.7.1997) di entrata in vigore della L. n. 238 del 1997, introduttiva di tale termine, in adesione all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015;

5. ha ritenuto quindi tardiva la domanda amministrativa proposta dalla V. il 15.2.2005;

6. avverso tale sentenza V.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; il Ministero della salute si è costituito per la partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c.;

9. si sostiene che, avendo il Tribunale di Messina respinto l’eccezione sollevata dal Ministero ed affermato la tempestività della domanda amministrativa in quanto proposta nel termine decennale di prescrizione ritenuto applicabile, sarebbe stato onere del Ministero proporre appello incidentale sul punto e non limitarsi alla mera riproposizione dell’eccezione;

10. col secondo motivo di ricorso si censura la decisione d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, per avere ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, in cui la malattia è stata contratta prima del 28.7.97, il termine di decadenza triennale, anzichè la prescrizione decennale; si sostiene l’applicabilità del termine di decadenza solo alle ipotesi in cui il danneggiato, già alla data del 28.7.97, era consapevole del contagio e del danno;

11. col terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si contestava la sentenza di primo grado che aveva recepito le erronee conclusioni del c.t.u.;

12. il primo motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento;

13. dalla sentenza d’appello risulta che il primo giudice aveva espressamente statuito sull’eccezione di decadenza sollevata dal Ministero e respinto la stessa, ritenendo applicabile alla fattispecie in oggetto l’ordinario termine decennale di prescrizione;

14. la Corte di merito, adita dalla V. con un motivo di appello che censurava il capo di sentenza sulla mancanza di un danno irreversibile, ha preso in esame l’eccezione di decadenza reiterata dal Ministero nella memoria di costituzione in secondo grado rilevando che “stante l’esito del giudizio, l’amministrazione non era tenuta a proporre appello incidentale”;

15. tale affermazione risulta errata in diritto;

16. questa Corte ha più volte affermato che soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (v. Cass. n. 6550 del 2013; n. 9889 del 2016);

17. tale orientamento è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite che con la sentenza n. 11799 del 2017 hanno statuito: “In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2” (v. nello stesso senso Cass. n. 24658 del 2017; n. 21264 del 2018);

18. i principi appena richiamati sono stati affermati anche in relazione a fattispecie, assimilabili a quella in esame, in cui la statuizione espressa di primo grado riguardava la durata del termine di prescrizione applicabile al caso concreto (v. in particolare, la sentenza Sez. 6 n. 24658/17: “In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello secondo la quale era necessaria l’impugnazione per introdurre dinanzi ad essa la questione della durata del termine di prescrizione applicabile al caso, in quanto il giudice di primo grado, pur ritenendo che quel termine fosse stato validamente interrotto, ne aveva implicitamente, ma inequivocabilmente, affermato la durata annuale”; v. anche Cass. sez. 6, n. 6246/14);

20. nel caso di specie, il Tribunale aveva espressamente deciso sull’eccezione di decadenza triennale sollevata dall’Inps, ritenendola infondata sul rilievo che per le epatiti post trasfusionali verificatesi prima dell’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 trovasse applicazione il termine di prescrizionale decennale; era quindi onere dell’Istituto, soccombente sul punto in primo grado e convenuto in appello dalla controparte, censurare la statuizione mediante appello incidentale, al fine di impedire il formarsi del giudicato, e non limitarsi alla mera riproposizione dell’eccezione nella memoria difensiva; la questione di decadenza non era stata devoluta dall’appellante ai giudici di secondo grado, atteso che il ricorso della V. aveva investito unicamente il capo di sentenza che aveva escluso l’esistenza di un danno irreversibile;

21. per le considerazioni svolte, deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, risultando assorbiti i restanti motivi;

22. la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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