Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4608 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4608 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 4302-2013 proposte da:
ABAGNALE GABRIELE, elettivamene clgmigiliato in ROMA
VIA RICASOLI 7, presso lo studio del’ RDBERTO
RAGLIONE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DOMENICO VISONE;
– ricorrente contro
PUBLISERVIZI SRL, COMUNE DI GRAGNANO;

2018
363

intimati –

avverso la sentenza n. 179/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 01/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera

di

consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. ORoNZO
DE MASI.

Data pubblicazione: 28/02/2018

RILEVATO

che Gabriele Abagnale

propone

ricorso, affidato ad un motivo, illustrato con

memoria, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, che ha respinto l’appello avverso la decisione di
primo grado, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente, nei confronti di
Publiservizi s.r.l. (già Teleservizi s.r.I.), e del Comune di Gragnano, avente ad oggetto

comunale sugli immobili (ICI), relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, oltre
sanzioni ed interessi, con la quale si lamentava, tra l’altro, la mancata notifica dei
prodromici avvisi di accertamento, e la consequenziale prescrizione dei crediti
tributari;
che il Giudice di appello osservava, in particolare, come la tardività del deposito della
documentazione attestante la notifica a mezzo del servizio postale dei predetti avvisi
di accertamento, effettuato nel corso del primo giudizio, non impedisce al giudice di
secondo grado, laddove si tratti di documentazione già acquisita agli atti di causa, di
valutarne al valenza probatoria, ai sensi dell’art. 58, D.Lgs. n. 546 del 1992,
disposizione che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede
di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado;
che Publiservizi s.r.l. ed il Comune di Gragnano non hanno svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che, con il motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 4, violazione dell’artt. 112 c.p.c.,

error in procedendo, avendo la CTR

omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello riguardante la mancata notifica
degli avvisi di accertamento richiamati nella ingiunzione di pagamento, in quanto
quelli prodotti in giudizio dalla società Publiservizi, nella contumacia del Comune di
Gragnano, recavano numeri, data di emissione ed importi differenti da quelli sui quali
si basa la pretesa tributaria;
che il ricorso in originale è stato depositato (ciò che evita la sanzione
dell’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.), ma non corredato da alcuna prova
della sua avvenuta notifica, in quanto dal timbro apposto in calce all’atto si evince che
l’Ufficiale Giudiziario ha provveduto, in data 17/1/2013, a notificarne copia a
Publiservizi s.r.I., già Teleservizi s.r.I., ed al Comune di Gragnano, mediante
i

l’impugnazione della ingiunzione di pagamento per il recupero della maggiore imposta

”spedizione i plico raccomandato con A.R. dall’Ufficio Postale di Napoli 2″, ma non
risulta depositato in atti alcun avviso di ricevimento;
che il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a
provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti indicate
come destinatarie della richiesta di notifica del ricorso stesso svolto alcuna attività
difensiva;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1’8 febbraio 2018.

Il Presidente
(Domenico Chindenni)

P. Q. M.

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