Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4608 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19776-2018 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA RITA ORNELLA COSTA;

– ricorrente –

contro

L.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GABRIELE LO VERSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

RITENUTO

che L.C.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di quella città, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni fisici da lei patiti in conseguenza della caduta accidentale davanti al piazzale antistante il presidio ospedaliero, a causa del dissesto del manto stradale;

che, espletata una c.t.u. sulla persona della danneggiata, il Tribunale accolse la domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c. e condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 17.244,61, con gli interessi ed il carico delle spese di giudizio;

che la pronuncia è stata appellata dall’Azienda soccombente e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 20 febbraio 2018, ha rigettato il gravame, ha confermato la decisione del Tribunale ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado;

che la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato che era infondato il secondo motivo di appello col quale si lamentava violazione dell’art. 112 del codice di rito; ciò in quanto l’attrice aveva riformulato la propria domanda alla luce delle conclusioni del c.t.u., il quale aveva indicato nella percentuale del nove per cento il danno biologico, anzichè nella minore percentuale del tre per cento indicata nell’atto di citazione;

che tale emendatio doveva, secondo la Corte di merito, ritenersi consentita, costituendo un mero ampliamento del petitum che rimaneva, però, fermo quanto alla prospettazione del fatto storico; tanto più che l’ampliamento si era reso necessario solo alla luce delle suindicate conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, per cui l’ultrapetizione non sussisteva;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello con atto affidato ad un solo motivo;

che resiste L.C.G. con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., sul rilievo che la sentenza avrebbe pronunciato oltrepassando i limiti della domanda;

che la ricorrente osserva come la parte danneggiata avesse chiesto in

primo grado la condanna al risarcimento dei danni esattamente determinati in Euro 6.717,02, senza integrare la domanda in sede di memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6; mentre solo in sede di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali la condanna era stata chiesta nella più elevata somma poi liquidata dal Tribunale;

che non sarebbe corretta, quindi, la decisione in oggetto, perchè l’attrice non aveva formulato la domanda con la clausola di stile “ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta”; di talchè la stessa doveva ritenersi limitata alla somma precisa chiesta nell’atto di citazione, con conseguente vizio di ultrapetizione;

che sulla doglianza ora riassunta appare opportuno che la Corte si pronunci a seguito di trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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