Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4608 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16475-2019 proposto da:

C.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO N.

14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LOREDANA GOMBIA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 15324/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto del 21.11.2018, il giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha omologato l’accertamento positivo del requisito sanitario relativo all’indennità di accompagnamento a decorrere dall'(OMISSIS); ha compensato, interamente, le spese di lite sul rilievo della decorrenza dell’accertamento del requisito sanitario da un momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (avvenuta l’11.5.2017);

per la cassazione della statuizione sulle spese ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, C.M.R.;

l’INPS ha depositato procura speciale;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c.. E’ censurata la decisione di compensazione integrale delle spese di lite. Si deduce che le ragioni indicate dal Tribunale non considerano il principio di causalità e l’imputabilità all’INPS della necessità di ricorrere al giudice;

il motivo è infondato;

l’accertamento di cui all’omologa integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda: la fattispecie concreta è connotata dal fatto che il requisito sanitario è stato riconosciuto con una decorrenza successiva rispetto alla domanda amministrativa (v., ex plurimis, Cass. n. 26565 del 2016; Cass. n. 31783 del 2018; Cass. n. 2366 del 2019);

rientra, dunque, nella nozione di soccombenza reciproca – che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali – secondo l’interpretazione resa da questa Corte che vi riconduce, anche in relazione al principio di causalità, la pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero ancora la parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (tra le tante, Cass. n. 10113 del 2018; Cass. n. 21684 del 2013; Cass. n. 22381 del 2009);

le proporzioni della disposta compensazione esulano, invece, dal sindacato di questa Corte, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (v., tra le altre, Cass. n. 20457 del 2011; Cass. n. 17457 del 2006). Si afferma che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (ex multis, Cass. n. 2149 del 2014; Cass. n. 30592 del 2017);

consegue il rigetto del ricorso;

non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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