Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4608 del 09/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4608 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 26035 2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO,

che 1Q 1- 1.3pre5enta e difende;
ricorrente
contro

CARLONI DARIO;
– intimato avverso la sentenza n. 87/2009 della COMM.TRIB.REG.
ktu14.–érto
epositata il 15/09/2009;
dei—-BeCeGN
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 09/03/2016

udienza del 30/09/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

Svolgimento del processo

Il contribuente Canoni Dario avvalendosi della procedura di condono, disciplinata
dall’art.9 bis della legge n.289/2002, al fine di beneficiarie della esenzione dalle sanzioni

ed IRAP per gli anni 2000 e 2001, non eseguiva il pagamento dell’ultima rata prevista
per il pagamento delle imposte e l’Ufficio di Faenza della Agenzia delle Entrate
emetteva in conseguenza le relative cartelle di pagamento.
In entrambi i gradi di giudizio avanti il Giudice tributario, il contribuente risultava
vittorioso.
La Commissione tributaria della regione Emilia.Romagna con sentenza 15.9.2009 n.
87 confermando la decisione di prime cure, riteneva che il mancato pagamento
dell’ultima rata non comportasse decadenza del contribuente dalla definizione della
procedura di condono, ma soltanto la iscrizione a ruolo della somma a titolo definitivo e
la irrogazione della sanzione ex art. 13 Dlgs n. 47111997, pari al 30% dell’insoluto o
dell’importo versato in ritardo, con la applicazione della riduzione di 1/3 in caso di
pagamento eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 2co20 Dlgs n.
472/1997.
La sentenza non notificata è stata tempestivamente impugnata per cassazione, con un
unico mezzo (error in judicando) dalla Agenzia delle Entrate, con atto notificato in data
8.11.2010 al contribuente, presso il difensore domiciliatario nominato ai sensi dell’art.
17 Dlgs n. 546/1992, il quale non ha svolto difese..

Motivi della decisione
Il motivo di impugnazione con il quale si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 9 bis della legge n. 289/2002, in relazione all’art.360co1 n. 3) c.p.c., è fondato.

RG n. 26035/2010
ric. Ag.Entrate c/Carloni Dario

C
Stefan

t.
wieri

pecuniarie per l’omesso e ritardato pagamento delle imposte dovute a titolo IVA, IRPEF

Costituisce consolidato orientamento di questa Corte che il condono previsto alla L. n.
289 del 2002, art. 9 bis, ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di
sanatoria previste alla L. n. 289 del 2002 (artt. 7, 8, 9, 15 e 16). Infatti, mentre le seconde
introducono un “condono tributario premiale”, riconoscendo al contribuente il diritto
potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un

ordinarie, pervenendosi quindi ad una determinazione del quantum dovuto diversa da
quella che sarebbe conseguita da un ordinario accertamento fiscale, l’art. 9 bis concede
invece un “condono tributario clemenziale”, che, basandosi sul presupposto di un illecito
tributario già consumato, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni,
concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere alcuna forma di
accertamento straordinario della debenza d’imposta (sulle due specie di condono tributario v.
Corte cass. 123.2004, n. 5077; id. V sez. 31.8.2007 n. 18353).
Il condono “clemenziale” non richiede infatti una necessaria attività di liquidazione

della imposta da parte del contribuente , non comportando alcuna incertezza in ordine al
“quantum” da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda
fiscale, trattandosi dell’ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa
presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi come previsti dal comma 4. Ne
consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla
legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono -in

quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del
contribuente- produce la definizione della lite pendente soltanto con l’integrale
pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dal comma 1 dell’art. 9 bis legge n.
289/2002, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del
perfezionamento della definizione della lite, al recupero della originaria imposta dovuta
ed alla irrogazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza
n. 20745 del 06/10/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011; id. Sez. 5, Sentenza n.
21364 del 30/11/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25238 del 08/1112013).

2
RG n. 26035/2010
ric. Ag.Entrate c/Carioni Dario

Con st.
Stefano iVieri

accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle

Nè è prospettabile in caso di mancato tempestivo pagamento anche dell’ultima rata
indicata nella dichiarazione integrativa, una differente modalità di irrogazione della
sanzione pecuniaria prevista per l’illecito ex art. 13 Dlgs n. 471/1991.
In relazione a tale aspetto, che questa Corte ha già avuto modo di esaminare, il
Collegio intende aderire alle considerazioni svolte nel precedente della V sezione, in
L’art.

13, comma 1, Dlgs n. 471/1997 dispone che il contribuente che non esegue in tutto od in
parte, alle previste scadenze, il pagamento delle imposte, “è soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”.
Orbene la fattispecie illecita descritta dalla norma sanzionatoria, non può trovare
applicazione al mancato adempimento del pagamento delle rate del condono disciplinato
dall’art. 9 bis della legge n. 28912002 in considerazione:
a) della specialità degli effetti giuridici ricondotti dall’art. 9 bis legge n. 289/2002 al
perfezionamento della peculiare fattispecie ivi prevista, che, avuto riguardo al modo in
cui è strutturata, consentendo al contribuente ed al sostituto d’imposta la possibilità di
definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in
caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di
condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7, 8 , 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, mentre nella
ipotesi prevista dall’art. 9 bis non occorre procedere ad alcuna liquidazione in ordine alla
determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella
dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui al
comma 4, con la conseguenza che il condono è condizionato dall’integrale pagamento di
quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se
integrale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010; id. Sez. 5, Sentenza n.
19546 del 23/09/2011; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10650 del 07/05/2013);
3
RG n. 26035/2010
ric. Ag.Entrate c/Carloni Dario

Cons.
Stefano O ieri

data 22.4.2015, n. 8149 che di seguito vengono riportate per extenso: «

b) della relazione di condizionamento-dipendenza che viene ad instaurarsi tra la
originaria obbligazione tributaria inadempiuta, e dunque tra la violazione tributaria
commessa per omesso versamento nei termini previsti -già scaduti alla data 16.4.2003,
poi prorogata al 21.6.2004- delle imposte o delle ritenute, indicate nelle dichiarazioni
presentate entro il 31.12.2002, e la speciale fattispecie estintiva della predetta
obbligazione disciplinata dall’art. 9 bis legge n. 289/2002, di tal che soltanto il

un’unica soluzione ovvero in tre rate, viene ad estinguere la obbligazione tributaria
rendendo al tempo stesso inapplicabile la sanzione (salvo se già iscritta in ruoli emessi
alla data 16.4.2003), in difetto del quale deve ritenersi definitivamente accertato il
precedente inadempimento del contribuente/sostituto per omesso versamento delle
imposte/ritenute.
L’art. 9 bis, comma 1, della legge n. 289/2002, infatti, dispone che ” Le sanzioni
previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si
applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 [ai
sensi dell’art. 1, secondo comma, lett. e), D.M. 16 gennaio 2004, nei casi previsti dal primo comma
dello stesso art. 1, il termine è stato prorogato al 21 giugno 2004] provvedono ai pagamenti

delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro
il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento e’ scaduto anteriormente a
tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000
euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17
ottobre 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30
novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.”
Ne segue che il mancato perfezionamento del condono (per omesso versamento delle
somme indicate nella dichiarazione integrativa), non integra inadempimento di una “nuova”

obbligazione tributaria sostitutiva della precedente, nè conseguentemente un “nuovo”
illecito tributario sanzionabile ai sensi dell’art.13col Dlgs n. 471/1997, ma impedisce
soltanto che possano prodursi i benefici clemenziali previsti dalla norma condonistica,
4
RG n. 2603512010
ric. Ag.Entrate c/Carloni Dario

si

Stefan

livieri

versamento integrale del dovuto nei termini perentori stabiliti per il pagamento in

lasciando quindi inalterata la situazione fiscale anteriore alla presentazione della
“dichiarazione integrativa”, che era già contraddistinta dal definitivo inadempimento

della obbligazione tributaria da parte del contribuente/sostituto (essendo rivolto, per
l’appunto il condono a sanare pregresse situazioni di inadempimento, per omesso pagamento delle
imposte/ritenute “per le quali il termine di versamento è scaduto”): inadempimento definitivo,

determinato dall’omesso tempestivo pagamento delle imposte indicate nelle precedenti

illecita di cui all’art. 13 Dlgs n. 471/1997.
Pertanto il parziale pagamento delle somme indicate nella “dichiarazione integrativa”
di cui all’art. 9 bis legge n. 289/2002 (ovvero l’omesso integrale pagamento di tali somme), ed
il conseguente mancato perfezionamento del condono, non “rimette in termini” il
contribuente -e non fa venire meno la illiceità della condotta- ai fini dell’adempimento
della originaria obbligazione tributaria, neppure limitatamente alle somme parzialmente
versate nel corso della procedura di condono (e dunque non riduce al mero importo ancora
“dovuto” la base di commisurazione della sanzione pecuniaria irrogata per l’illecito omissivo ex art.

13, comma 1, Digs n. 471/1997), ma porta ad emersione il precedente definitivo

inadempimento della obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria
dell’Amministrazione finanziaria, commisurata all’intero importo della imposta, non
versata nei termini di legge, e che risultava dalle dichiarazioni annuali anteriori al
31.12.2002 (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21364 del 30/11/2012; id. Sez. 6 – 5, ordinanza
n. 25238 del 08/1112013 che escludono la riduzione proporzionale delle sanzioni, in relazione alle
somme parzialmente versate alle scadenze delle rate di condono) ».

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata senza rinvio,
potendo essere decisa la causa nel merito, essendo incontestato l’omesso pagamento
dell’ultima rata nel termine prescritto, con il rigetto del ricorso introduttivo e la
condanna del contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in dispositivo, compensate le spese dei gradi di merito in considerazione della

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RG n. 26035/2010
ric. Ag.Entrate c/Carioni Dario

si
Stefan

ieri

dichiarazioni annuali (presentate fino al 31.12.2002), che “ex se” integra la fattispecie

progressiva affermazione, nel corso del processo, dell’indicato orientamento
giurisprudenziale di legittimità.

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta

giudizio di legittimità liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate a
debito, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio 30.9.2015

il ricorso introduttivo del contribuente che condanna alla rifusione delle spese del

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