Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4607 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4607 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso preposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è damiciliata in Rana in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –

21T

contro

AMALDI MARIA;
– intimata

avverso la sentenza della Carmissione tributaria regionale
della Sicilia, sezione 16, m 26, depositata il 19 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 26/02/2014

Imposte dirette
liquidazione
i]
alli
base
dichiarazione
d:
cartella
pagamento
notificazione

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di
pagamento notificata a Maria Arnaldi il 6 setteMbre 2002,
relativa a somme non versate per IRPEF per l’anno 1996, in quanto
non erano stati rispettati i termini per la notifica fissati
dall’art. 25 del d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 602. Il ruolo era
dall’Agenzia al concessionario per la riscossione il 10 maggio
2001, mentre quest’ultimo aveva notificato la cartella alla
contribuente il 6 setteMbre 2002, quindi ben oltre il termine di
quattro mesi previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
NCTIVI DELLA recisiamE

Con l’unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 25
del d.P.R. n. 602 nel testo risultante a seguito della sentenza
n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, e dell’art. 1, camma
5 bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31
luglio 2005, n. 156, l’arrministrazione ricorrente assume che nel
caso di cartella di pagamento, relativa al periodo d’imposta 1996
ed a dichiarazione dei redditi del 1997 dovrebbe applicarsi la
disciplina transitoria di cui al detto decreto legge, che
stabilisce un termine di decadenza per la notifica al
contribuente della cartella al 31 diceffibre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, invece
del termine di 4 mesi dalla consegna del ruolo al concessionario.
Il ricorso è fondato, alla luce del principio ripetutarrente
affermato da questa Corte secondo cui “in tema di riscossione
delle imposte sui redditi, l’art. 1 del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio
2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 setterribre 1973, n. 602,
nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la
notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte
liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 600 -,
ha fissato, al camma quinto-bis, i termini di decadenza per la

2

stato infatti reso esecutivo il 21 diceffibre 2000 e consegnato

notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed
ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il camma secondo
dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le sante
che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione
delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere
notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate
entro il 31 diceffibre 2001, entro il 31 diceMbre del quinto anno

termine si applica, in mancanza di notifica della cartella di
pagamento, qualora sia stato notificato il solo avviso di mora sul presupposto dell’equivalenza del relativo contenuto -, anche
a tale atto. La norma, di Chiaro ed ineguivoco valore
transitorio, trova applicazione, carne tale, non solo alle
situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore,
pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub
iudice” (Càss. n. 4745 del 2006, n. 16990 del 2012).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione
della Carmissione tributaria regionale della Sicilia.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Sicilia.
Cbsì deciso in Roma il 27 giugno 2013.
Il Consigliere estensore

successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il

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