Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4607 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al go ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

sul ricorso 7854-2007 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DURAZZO GUGLIELMO, giusta mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 146/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/02/2006 r.g.n. 506/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava la decisione del Tribunale di condanna dell’Inps alla riliquidazione della pensione in favore di C.C. D.L. n. 501 del 1995, ex art. 4, convertito in L. n. 11 del 1996, ma dichiarava la decadenza del C. dall’integrazione dei ratei di pensione precedenti il 17.9.2001.

Nella motivazione del provvedimento la Corte di Appello accertava il diritto del lavoratore, autoferrotranviere collocato anticipatamente a riposo dal 1^ dicembre 1997, al computo dell’aumento figurativo dell’anzianità contributiva previsto dalle leggi citate anche ai fini dell’ammontare della pensione; riteneva però che i termini di decadenza di cui al D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, decorrono dalla maturazione dei singoli ratei, con la conseguenza che, poichè la domanda giudiziale era stata proposta il 17.9.2004, la decadenza si era maturata per tutti i ratei maturati prima del 17.9.2001.

Avverso detta sentenza l’iNPS ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo. L’intimato, che ha resistito con controricorso, ha proposto ricorso incidentale con un motivo illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito in L. 5 gennaio 1996, n. 11, e vizi di motivazione, l’inps sostiene che la maggiorazione prevista dalla norma citata deve essere riconosciuta soltanto ai fini della maturazione del diritto a pensione del personale dipendente da aziende di trasporto pubblico interessati dal piano di prepensionamento, e non anche per determinare la misura del trattamento pensionistico, come reso evidente dalla ratio della disposizione, intesa a favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del trasporto pubblico agevolando l’esodo del personale non necessario per il funzionamento dell’azienda, nonchè dalla stesa lettera della legge, che prevede testualmente il meccanismo di maggiorazione “ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni”.

Il ricorso principale è infondato.

La questione sottoposta all’esame del Collegio è stata già esaminata da questa Corte (vedi Cass. n. 17822/2003, n. 17823/2003, 5146/2004, 5529/2004, 8787/2004 e numerose altre conformi) e decisa nel senso che la disposizione di cui al D.L. n. 501 del 1995, art. 4, convertito in L. n. 11 del 1996, va interpretata nel senso che la “maggiorazione” – con lo stesso concessa – dell’anzianità contributiva, ovvero dell’età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, giacchè nell’arco temporale intercorrente tra la data dell’anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa.

Il Collegio condivide le motivazioni addotte dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte poste a sostegno della predetta soluzione della questione, nè nel ricorso si ravvisano elementi o argomenti nuovi che possano indurre ad una riconsiderazione del problema.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il pensionato denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2, e successive modificazioni e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito in L. n. 166 del 1991 e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la decadenza dal diritto al pagamento delle differenze sui ratei di pensione maturati anteriormente al 17.9.2001. Sostiene il ricorrente incidentale che la decadenza triennale, anche nei casi disciplinati dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 (assenza di ricorso amministrativo o ricorso amministrativo tardivo) opera solo in caso di rifiuto della prestazione previdenziale nella sua interezza e non nel caso, come quello in esame, di adempimento parziale, cioè di corresponsione da parte dell’Inps di una pensione inferiore al dovuto, trattandosi di ipotesi in cui la domanda dell’assicurato non concerne la concessione della prestazione, bensì un mero ricalcolo.

Il ricorso incidentale è fondato.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12720 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nella Sezione Lavoro della Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

Questa Corte ha altresì affermato che il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992 convertito in L. n. 438 del 1992, come ora interpretato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, ha comportato la tacita abrogazione della previsione del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, convertito in L. n. 166 del 1991, nella parte in cui stabilisce che “in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei” (Cass. n. 22110/2009).

A questi principi ed all’ampia motivazione che li sorregge, ed a cui si rinvia, il Collegio intende prestare piena adesione con conseguente rigetto delle contrarie argomentazioni sostenute dall’istituto.

In conclusione il ricorso principale deve essere respinto, mentre va accolto il ricorso incidentale. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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