Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4606 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4606 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA
sul ricorso 532-2013 proposto da:
COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA
LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato
RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati IRMA MARINELLI, RUGGERO MERON], MARIA
RITA SURANO;
– ricorrente contro
SATA SPA;
– intimato

avverso la sentenza n. 123/2011 della :X)MM.TR1B.REG. di
MILANO, depositata il 09/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. °RONZO

Data pubblicazione: 28/02/2018

DE MASI.

RILEVATO

che il Comune di Milano propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione
della sentenza n. 123/43/11, depositata il 9/11/2011, della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, che ha respinto i riuniti appelli dell’ente locale avverso le
decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dei
ricorsi di S.A.T.A. s.p.a., la quale aveva impugnato gli avvisi di accertamento emessi

relative sanzioni, per gli anni dal 2003 al 2006, a seguito di accertata infedeltà nella
dichiarazione, sostenendo la correttezza della stessa e dei versamenti effettuati
calcolando la base imponibile in ragione del valore contabile di bilancio dell’immobile
sito in Milano, Via P. Cambiasi n. 10, moltiplicato per il coefficiente annuale di
rivalutazione, come previsto dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504 del 1992, risultando
dall’atto di acquisto che per il bene, classificato catastalmente come opificio industriale
(categoria D/1), era stata presentata nel 1992 richiesta di variazione di destinazione
(categoria D/8) sulla quale l’Agenzia del Territorio aveva poi provveduto con grande
ritardo;
che l’immobile, secondo il Giudice di appello, era stato dichiarato ai fini ICI come
avente destinazione commerciale, in ragione dell’effettiva utilizzazione del bene, per
cui correttamente il valore imponibile era stato determinato con il cosiddetto criterio
contabile (valore di libro), ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504 del 1992, e non
sulla base della rendita catastale in atti, avendo l’Agenzia del Territorio attribuito solo
in data 3/6/2008 il richiesto accatastamento in categoria D/8;
che la intimata società contribuente non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che, con un motivo d’impugnazione unico ma che presenta diversi profili di censura, il
Comune di Milano deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5,
violazione o falsa applicazione degli artt. 5, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 504 del 1992, 115
c.p.c., 74, L. n. 342 del 2000, errata motivazione su un punto decisivo per il giudizio,
giacché il Giudice di appello non ha considerato che alla contribuente è stata
contestata non l’omessa, ma l’infedele dichiarazione ai fini ICI dell’immobile, che, nella
specie, va applicata retroattivamente la rendita rettificata, attribuita il 3/6/2008
dall’Agenzia del Territorio, e cioè anche per le annualità d’imposta oggetto di causa, e
i

per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), interessi e

che l’immobile, iscritto in catasto nella categoria D, era dotato della rendita catastale
di Euro 15.120,41, per cui non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 5, comma 3,
D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale riguarda i fabbricati “non iscritti in catasto”, ovvero
sia quelli non ancora iscritti in catasto, sia quelli che, pur censiti, non sono ancora
dotati di rendita;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate;
che, per quanto si legge nella sentenza della CTR, l’immobile “in sede di acquisto,

“nel rogito di acquisto erano stati inseriti gli estremi della documentata richiesta di
variazione di destinazione (da cat. D/1 a cat. D/8), variazione che nel 1992 l’Agenzia
del Territorio non aveva nel frattempo eseguita”, essendo stata attribuita “la rendita
corrispondente alla reale destinazione dell’immobile (…) solo in data 3/6/2008”;
che, per quanto riferito dall’odierno ricorrente, “l’immobile di Via Pompeo Cambiasi n.
10 foglio 276 mappale 32, di categoria catastale D, era iscritto in catasto ed allo
stesso era stata attribuita la rendita catastale di C 15.120,41 (dati derivati da
variazione nel reddito in atti dal 18/2/1992 D.M. del 20 gennaio 1990)”, come da
certificato storico catastale in atti;
che, ciò premesso, il Giudice di appello ha condiviso la tesi della contribuente secondo
cui, fino all’anno anteriore a quello nel quale l’Agenzia del Territorio ha attribuito
all’immobile la rendita relativa alla nuova destinazione, l’imposta ICI doveva essere
commisurata al valore contabile di bilancio rivalutato, come va fatto per tutti gli
immobili non ancora iscritti in catasto, o che pur censiti non sono ancora dotati di
rendita;
che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 3160/2011, hanno affermato il
principio per cui “il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle
iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi
sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di
attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la
richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile,
diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema
generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma
maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una
somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.”;
2

era classificato catastalmente come opificio industriale (categoria D/1)”, ed ancora che

che con la sopra richiamata sentenza si è precisato che “l’art. 74, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2000,
gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e
fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel
senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al
fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità
della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità

rimborso.”;
che, pertanto, l’attribuzione ex novo di rendita ad un immobile che ne fosse privo ha
valore costitutivo, ossia non può costituire la base di calcolo dell’ICI per periodi
d’imposta precedenti (Cass. nn. 27062 e 27065/2008, n. 16701/2007, n.
24235/2004), e lo stesso vale nella ipotesi di unità immobiliare classificabile nel
gruppo D), interamente posseduta da un’impresa, già accatastata ma priva di rendita
(Cass. n. 27062/2008);
che, invece, quando si versa nell’ipotesi d’immobile già censito con attribuzione di
rendita, “variata” per effetto di modifiche materiali debitamente denunciate, l’efficacia
della rendita modificata è di carattere ricognitivo-dichiarativo, e quindi va riferita
all’epoca della variazione materiale che l’ha determinata, dovendosi commisurare
l’imposta alla rendita catastale attribuita “tempo per tempo”, sia pure ex post, dal
competente ufficio erariale (Cass. 5933/2010, n. 19604/2009, 12029/2009, n. 25390,
n. 23627/2008, n. 9203/2007, n. 20775/2005, n. 12156/2005, n. 5109/2005), non
potendosi ricollegare alcuna conseguenza al lasso temporale in concreto trascorso
per il riconoscimento dell’effettiva entità della rendita;
che, quindi, la pretesa della società S.A.T.A. di calcolare VICI, relativamente agli anni
d’imposta dal 2003 al 2006, applicando il criterio di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs.
n. 504 del 1992, non ha fondamento, trattandosi di periodi d’imposta successivi alla
presentazione, da parte della contribuente, della richiesta di attribuzione della “rendita
catastale di categoria D/8 prevista per lo svolgimento della sua attività commerciale
(quando viceversa l’immobile era allora classificato come industriale cat. D/1)”,
essendo inapplicabile il criterio contabile di cui all’art. 5, comma 3, D.Lgs. citato,
riservato ai fabbricati non iscritti in catasto, restando, per quanto sopra detto,
influente la circostanza che la relativa richiesta “era stata accolta solo nel giugno
2008”;

3

d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di

che, diversamente opinando, s’incorrerebbe, come già evidenziato da questa Corte,
“in una palese violazione di principi costituzionali, come quelli di uguaglianza e di
capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto s’imporrebbe ad alcuni
contribuenti – a differenza di altri, più fortunati, le cui rendite immobiliari fossero state
aggiornate tempestivamente – di pagare un tributo eccessivo rispetto alla effettiva, e
postumamente riconosciuta, entità della rendita” (Cass. n. 11435/2010 citata);
che, in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio

controversia, facendo applicazione dei principi in precedenza esposti, nonché alla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 febbraio 2018.

alla medesima CTR la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della

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