Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4606 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4606 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

IRPEG e ILOR
operazioni
inesistenti

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
~MIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –

contro
SIT – SCONEETWINWEILIARE TERMOLESE eri;
– intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Mblise n. 35/3/06, depositata il 26 giugno 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 26/02/2014

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del MOlise che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di
accertamento, ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per il 1991, emesso
a carico della srl SIT – Società Immobiliare Termolese, con il
quale veniva negata la deducibilità di costi relativi
all’acquisto di parti di mezzi meccanici dei quali la
non inerenti, per l’acquisto di materiale considerato
effettivamente destinato alla srl CMC, cui la contribuente aveva
subappaltato dei lavori; dei costi, perché relativi ad operazioni
ritenute inesistenti, documentati dalla fattura emessa da
Giuseppe Tardio per lavori eseguiti presso il cantiere Centro
commerciale di Termoli, atteso che il Tardio aveva all’epoca già
cessato l’attività, e che non poteva prestarsi credito ad un
pagamento in contanti.
La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
MDTIVI DELLA DECISICNE

Con il primo motivo, denunciando violazione di legge
l’amministrazione ricorrente lamenta – in tali termini è
formulato il quesito di diritto – la violazione del “principio
contenuto nell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art.
2697 c.c., nonché l’art. 36 del d.lgs. n. 546/92, posto che dalle
circostanze di fatto l’ufficio aveva disconosciuto la
deducibilità/detraibilità delle fatture in contestazione sia per
la mancanza del presupposto dell’operazione (inesistente) sia per
la constatata mancanza di inerenza degli acquisti e la parte non
aveva, in base all’onere della prova gravante su di essa, dato
dimostrazione contraria”.
Il motivo è infondato, atteso che il giudice d’appello non
è incorso nell’errore di diritto ad esso addebitato, non avendo
posto a carico dell’ufficio l’onere di provare componenti
negativi ed i relativi requisiti.
La sentenza impugnata infatti, negando fondamento alla
contestazione dell’ufficio, ha accertato, sotto il profilo
dell’inerenza, che i costi d’acquisto di cui alle prime due voci
del recupero erano “state legittimamente portate in detrazione”:

2

contribuente non aveva la disponibilità; di costi, considerati

quanto alla parte di ricambio per lire 708.000 “ventola a
rotore”, risultante dalla fattura SAFI, essa era compatibile con
l’attività svolta dalla contribuente, “e quindi destinata ad
attrezzatura di cantiere”, non essendo tecnicamente plausibile il
rilievo dell’ufficio “per cui detti beni dovrebbero essere
considerati esclusivamente quali pezzi di ricambio di mezzi
meccanici…: le esigenze di cantiere potevano imporre l’acquisto
dei beni fatturati, di modesto valore, senza ignorare che seppure
intermediazione, il contratto d’appalto_ prevedeva comunque la
disponibilità da parte della contribuente di mezzi meccanici e
finanziari per poter affrontare le opere edili (cfr. premessa
dell’atto)”. Analogo discorso veniva svolto per i costi riferiti
alle fatture emesse dalla società Potito e dalla ditta MES nel
1991, in considerazione dell’attività della contribuente,
rispetto alla quale, peraltro, “quella di intermediazione
ipotizzata dall’ufficio in riferimento al contratto di subappalto
non esclude l’inerenza di costi per merci destinate all’attività
edilizia e di importo, perlopiù, modesto”.
Con il secondo motivo, avente riguardo, come il quarto,
alla ripresa di cui alla terza voce – concernente i costi,
ritenuti relativi ad operazioni inesistenti, documentati dalla
fattura emessa da Giuseppe Tardi°, che nel 1991 risultava aver
già cessato la propria attività – assume, ai sensi dell’art. 111
Cost. che sarebbe affetta da motivazione apparente la sentenza
impugnata per non aver dimostrato di aver compiuto una propria
valutazione autonoma e critica dei fatti in controversia e di
quanto statuito con la sentenza del giudice penale, che aveva
mandato assolto il legale rappresentante della società
contribuente: sentenza penale semplicemente richiamata.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione delle norme in materia di presunzioni, deduce la
violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per essersi il
giudice d’appello limitato ad inferire l’esistenza delle
operazioni imponibili dal solo elemento della assoluzione penale,
senza considerare altri fatti noti dedotti dall’ufficio quali
indizi precisi, univoci e concordanti.

3

la contribuente avesse nell’occasione svolto attività di

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto
strettamente legati, sono fondati, ove si consideri che “nel
processo tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale
di assoluzione del legale rappresentante della società
contribuente per insussistenza del reato di esposizione di
elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per
operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti
relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei
limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale
ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) e, dall’altro, possono
valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale
di condanna. Pertanto, stante l’evidenziata autonomia del
giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice
tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una
sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali,
recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma,
nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta
delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art.
116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del
contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri
elementi di prova acquisiti nel giudizio: nella specie, la S.C.
ha ritenuto corretto l’operato del giudice tributario che,
nonostante il giudicato penale di assoluzione, ha dato conto che
nell’accertamento della indeducibilità dei costi afferenti ad
operazioni soggettivamente inesistenti, opposti elementi
indiziari permettevano altresì di negare la stessa esistenza
oggettiva di tali operazioni, come le risultanze del processo
verbale di constatazione, le informative attestanti la non
operatività della società straniera destinataria degli esborsi,
l’irregolare tenuta della contabilità della contribuente,
l’assenza di contratti scritti per prestazioni professionali di
terzi e la non autenticità delle relative sottoscrizioni apposte
su documenti” (Cass. n. 19876 del 2011, n. 20860 del 2010).
Con il terzo motivo, denunciando insufficiente
contraddittoria motivazione circa punti decisivi della
controversia, assume che la sentenza impugnata – così è formulato
il “momento di sintesi” – violerebbe “il principio della

4

confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono

sufficienza della motivazione_ su dei punti decisivi della
controversia vertenti sulla valutazione di elementi fondamentali
(cfr. i punti a e b illustrati a pag. 8) che hanno indotto
l’ufficio a presumere l’inesistenza di passività dichiarate e
conseguentemente a rettificare il reddito della società,
contrariamente alla decisione dei giudici fondata su elementi di
natura probabilistica”.
Il motivo è inammissibile per la inadeguata formulazione
dell’insufficienza della motivazione, indicazione realizzata
nediante rinvio.
Questa Corte ha infatti affermato che “nella norma
dell’art. 366-bis cod. proc. civ, nonostante la mancanza di
riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito
di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5
del precedente art. 360 – cioè la “chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa
o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione [della sentenza impugnata] la
rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in
una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e
riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo
rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva
illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di
interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da
parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del
citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato
fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa,
contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino
quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente
inidonea sorreggere la decisione” (Cass. n. 16002 del 2007, n.
8897 del 2008).
Il secondo ed il quarto motivo vanno pertanto accolti,
mentre vanno rigettati il primo ed il terzo motivo, la sentenza
va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata,
anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Mblise.

5

dell’indicazione del fatto controverso ovvero delle ragioni

I

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo del
ricorso e rigetta il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le
spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
del Molise.

Così deciso in Roma il 27 giugno 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA