Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4605 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4605 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso preposto da:
HOWE AGNELLI FRANCIS AVERY,

rappresentata e difesa dall’avv.

Alessandro Trivoli, presso il quale (Studio Trivoli & Associati)

Commissioni
tributarie
dichiarazione &
incompetenza
de:
indicazione
giudice competentl

è elettivamente damiciliata in Rema in via del Poggio Laurentino
n. 66;
ricorrente

contro

/110

)b

AGENZIA DELLE ENTRATE
rappresentata

La persona del Direttore pro tempore,

e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato

presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n12;

controrícorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 118/29/06, depositata il 6 luglio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avv. Alessandro Trivoli per la ricorrente e
l’avvocato dello Stato Paola Zerman per la contro ricorrente;
udito il P. M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino,

che

ha concluso per il

Data pubblicazione: 26/02/2014

/911

rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Rama, adita da
Frances Avery Nage Agnelli con l’impugnazione del silenzio
rifiuto serbato sull’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva
irpef sui capital gains, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 21
naveMbre 1997, n. 461, asseritamente versata in eccedenza
rispetto al dovuto per l’anno di imposta 1999, ha dichiarato la
tributaria provinciale di Pescara.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, davanti alla
quale la contribuente – precisando di aver già riassunto il
giudizio davanti al giudice dichiarato competente – aveva
appellato la decisione censurandola nella parte in cui aveva
assegnato al Centro operativo di Pescara la competenza funzionale
in materia di rimborsi nei confronti di soggetto non residente,
ha dichiarato inammissibile il gravame.
Nei confronti della decisione la contribuente ricorre sulla
base di due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Nomi DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 5,
camini 3 e 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la contribuente
assume che le disposizioni in rubrica debbano essere interpretate
nel senso di consentire la proposizione dell’appello per
questioni diverse da quelle attinenti alla competenza
territoriale dichiarata dai giudici di primo grado nel caso in
cui il processo venga contestualmente riassunto davanti al
giudice individuato cane competente, mentre con il secondo
motivo, denunciando error in procedendo, sostiene che “il giudice
debba pronunciarsi sull’oggetto della domanda proposta con l’atto
di appello, nel rispetto del principio sancito dall’art. 112 cod.
proc. civ.”.
Il primo motivo del ricorso è infondato, mentre il secondo
è inammissibile.
La sentenza della cammissiane tributaria che dichiara la
propria incompetenza, infatti, a norma dell’art. 5, camma 3, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rende incontestabile

2

propria incanpetenza per territorio in favore della Commissione

’NEESENTE n-^,
)86
,SENSI
14. 131 TAh. ALL. S. – N.5

“IATRIBUTALA
l’incompetenza dichiarata e la campetenza della carmissione
tributaria in essa indicata, nella specie la CI:missione
tributaria provinciale di Pescara, qualora il processo, came nel
caso in esame, venga riassunto a norma del successivo camma 5
(3ass. n. 16081 del 2000), rimanendo irrilevante, ai fini della
determinazione della competenza territoriale, nell’ipotesi di
impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, la
questione, attinente al merito, circa la competenza sul rapporto

sua legittimazione a disporre il riMborso (cfr. Càss. n. 9006 del
2002).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguano la soccaffibenza e si regolano
carne in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così_ deciso in Roma il 23 maggio 2013.
Il Consigliere estensore

tributario dell’ufficio cui l’istanza era stata presentata e la

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