Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4605 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. II, 21/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 25964/16) proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa “ex lege”

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi

Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.F., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale amministratore e

legale rappresentante della EntraGiochi Slot & Service s.r.l.

(C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale civile di Firenze n. 1491/2016

(depositata il 14 aprile 2016);

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. A seguito di accertamento effettuato da funzionari dei Monopoli di Stato in data 28 luglio 2010 a carico della EntraGiochi Slot & Service s.r.l. di C.F., l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava in data 30 ottobre 2013 a quest’ultimo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di detta società, ordinanza con la quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa relativa alla violazione di cui all’art. 110, comma 9, lett. f) del T.U.L.P.S., per essere stato rinvenuto un apparecchio, afferente alla tipologia disciplinata dal comma 7 di detto T.U., sul quale non risultava apposto il nulla osta in originale come stabilito dalla L. n. 388 del 2000, art. 38.

Il C., nella duplice citata qualità, proponeva opposizione avverso l’indicata ordinanza-ingiunzione che veniva accolta dall’adito Giudice di pace di Firenze con sentenza n. 16680/2013.

2. Interposto appello da parte della soccombente Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui resisteva il C., il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1491/2016, rigettava il gravame, sul presupposto – già ravvisato dal primo giudice – della idoneità e della liceità della circostanza che sull’impianto sottoposto a controllo risultava apposto il nulla osta in copia conforme all’originale, non dovendosi ritenere necessaria in via esclusiva l’apposizione del nulla osta in originale, siccome ugualmente contraffabile.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’intimato C.F., nella predetta duplice qualità, non si è costituito in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il formulato motivo la ricorrente Amministrazione ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma 9, lett. f), del TULPS (R.D. n. 773 del 1931) in combinato disposto con la L. n. 289 del 2002, art. 22, comma 1 e della L. n. 388 del 2000, art. 38, in riferimento all’obbligo di apposizione sull’apparecchio lecito da gioco del titolo autorizzatorio in originale.

2. Ritiene il collegio che la proposta censura è fondata e deve, quindi, essere accolta.

Occorre premettere – partendo dal dato normativo di riferimento – che l’art. 110, comma 9, lett. f), del c.d. T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931), con riguardo agli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai precedenti commi 6 e 7, dispone che “nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro per ciascun apparecchio”, così punendo, in tal modo, il fatto oggettivo della omessa apposizione del documento autorizzativo sull’apparecchio.

Orbene, malgrado la mancata specificazione che debba trattarsi del documento in originale, non può dubitarsi – ad avviso del collegio – che esso debba essere apposto necessariamente in tale forma e ciò sia per ragioni di ordine sistematico (avuto riguardo al complesso delle altre correlate disposizioni normative) che da un punto di vista della ratio e dello scopo di detta previsione che il legislatore ha inteso perseguire.

In primo luogo, al fine di comprendere meglio in quali termini debba individuarsi la condotta sanzionata dal citato art. 110, comma 9, lett. f) del TULPS – deve porsi in risalto come l’art. 22, comma 1, della legge finanziaria (per il 2003) n. 289 del 2002 (recante “misure di contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento”), preveda in via generale, che “per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonchè per favorire il recupero del fenomeno dell’evasione fiscale, la produzione, l’importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza”.

In correlazione a tale disposto si pone la previsione della L. 23 novembre 2000, n. 388, art. 38, che – nella versione così come modificata dalla stessa L. n. 289 del 2002 – disciplina il regime dei titoli autorizzatori che legittimano la distribuzione e l’uso degli apparecchi idonei per il gioco lecito e, in particolare, per questi ultimi è previsto il preventivo superamento della verifica tecnica diretta all’accertamento della conformità alle specifiche regole tecniche definite in materia.

Va, poi, evidenziato che detti titoli contengono i dati identificativi dell’apparecchio e il sistema informatico che caratterizza quest’ultimo produce una corrispondenza biunivoca tra lo stesso documento autorizzatorio e l’apparecchio per il quale è rilasciato, ponendosi in risalto come il nulla osta proprio per evitare contraffazioni e duplicazioni – è stampata su una speciale carta filigranata e numerata che, per i suoi requisiti, è assimilata ad una “carta valori”. Proprio la predisposizione di questi accorgimenti è teleologicamente destinata ad evitare l’eventualità che il nulla osta rilasciato dalla competente autorità possa essere agevolmente trasferito su altro apparecchio, che potrebbe, in ipotesi, essere anche carente dei caratteri di conformità che ne garantiscono il funzionamento tecnico, in tal modo venendo a risultare aggirata l’esigenza di tutelare l’obiettivo della necessaria conformità dell’apparecchio alla normativa di settore.

Il mancato nulla osta in originale non permetterebbe, in altri termini, di accertare univocamente l’identità degli apparecchi e l’esistenza dei documenti in originale deve poter essere verificata in qualsiasi momento da parte degli organi accertatori preposti ai controlli e, pertanto, la mera apposizione di una semplice fotocopia non risponde certamente ai requisiti di sicurezza che la l’intera normativa settoriale intende soddisfare.

Del resto, la previsione di un’espressa sanzione per la violazione in questione non avrebbe propriamente un significato preventivo-punitivo ove fosse sufficiente, per soddisfare l’obbligo in discorso, l’esposizione sull’apparecchio di una mera fotocopia del titolo autorizzatorio anzichè del titolo in originale.

Di conseguenza, la motivazione semplicistica adottata dal Tribunale di Firenze nell’impugnata sentenza (secondo cui la previsione normativa non parla espressamente di titolo in originale e che, in ogni caso, ancorchè fosse necessaria tale forma, anch’esso sarebbe agevolmente contraffabile) non si confronta con il richiamato complesso normativo di riferimento dal quale si evince – sul piano preventivo-finalistico – l’indispensabilità che il nulla osta recante il codice identificativo dell’apparecchio debba risultare apposto esclusivamente in originale.

In tal senso, il predetto giudice di merito ha omesso di valutare anche la rafforzativa normativa secondaria in materia, dalla quale – per l’appunto – si desume univocamente la riferita necessità.

In particolare, con la Circolare n. 2006/12680/Giochi ADI (relativa all'”obbligo di esposizione del nulla osta sull’apparecchio”), si afferma che tra le modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2006 (I. n. 266/2005) è stato previsto l’obbligo, posto a carico dell’esercente e del gestore, ormai espressamente dichiarato dalla norma, di esporre su tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S. gli originali dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.

In particolare, è obbligatoria l’esposizione:

– del nulla osta di distribuzione, in copia conforme all’originale rilasciato dall’ufficio regionale AAMS competente per territorio;

– del nulla osta di messa in esercizio in originale rilasciato da AAMS.

Con riferimento a tali previsioni è, quindi, contemplato (e trova una sua corrispondente ragionevole conseguenza punitiva), al successivo comma 9, lett. f), il trattamento sanzionatorio che si rivolge alla mancata apposizione dei titoli autorizzatori.

Va, al riguardo, anche sottolineato come il comma 9, lett. d) e f), nonchè dell’art. 110, il comma 9 bis, del T.U.L.P.S., così come riformulati dalla legge finanziaria per il 2006, operano, sul piano sanzionatorio, un’espressa distinzione tra la mancata apposizione ed il mancato rilascio dei nulla osta, disponendo, nel primo caso, l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, e, nel secondo, oltre alla sanzione pecuniaria, il sequestro dell’apparecchio, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 13, onde procedere poi alla confisca di cui alla citata L. n. 689 del 1981, art. 20. Pertanto, l’omessa apposizione o l’apposizione della copia fotostatica dei titoli autorizzatori, qualora i nulla osta risultino comunque rilasciati, non comportano il sequestro dell’apparecchio, ma esclusivamente l’applicazione della sanzione pecuniaria (come, per l’appunto, risulta essere stata irrogata a carico della EntraGiochi Slot & Service s.r.l. di C.F.).

Per tutte le spiegate ragioni deve ritenersi imprescindibile l’apposizione del nulla osta in originale sugli apparecchi appartenente alla tipologia disciplinata dal comma 7 del TULPS, per non incorrere nell’applicazione della sanzione di cui al più volte ricordato art. 110, comma 9, lett. f), dello stesso Testo Unico.

3. In definitiva il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (risultando pacifica, nel caso di specie, l’avvenuta constatazione della mancata apposizione sull’apparecchio del nulla osta in originale), la causa, previa cassazione dell’impugnata sentenza, può essere decisa nel merito, con il conseguente rigetto dell’opposizione proposta dalla EntraGiochi Slot & Service s.r.l. di C.F. e da quest’ultimo in proprio.

Alla stregua della peculiarità della vicenda fattuale e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, ritiene il collegio che sussistono gravi ed idonei motivi giustificativi della integrale compensazione delle spese con riguardo all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione proposta da C.F., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della EntraGiochi Slot & Service s.r.l.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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