Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4604 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4604 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA
sul ricorso 29029-2010 proposto da:
BAGNATI LUCIANO, BOVIO LUIGINA, dornoniliati

ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CCRTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi

daglo

Avvocati

BRUNO COVONE, GIUSEPPE GARGIUO;
– ricorrenti contro
DI

COMUNE
2018
359

BELLINZAGO

NOVARESE,

eletti \, – du[enIe

domiciliato in ROMA PIAZZA ADPIANA 15, presso Io
STUDIO COCCIA DE ANCELIS & ASSOCIATI, appresetaLc e
dagli

a7vocati

hi, SEINO

PLAAroD

CERQUETTI;

con troricorrente

a7verso la sentenza n. 32/201C iella C(SHM.TT.PES.

Data pubblicazione: 28/02/2018

TORINO, depositata il 27/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RILEVATO

che Luciano Bagnati e Luigina Bovio propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la
cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte, che ha respinto l’appello proposto avverso la decisione di
primo grado, di rigetto della impugnazione degli avvisi di accertamento in rettifica
notificati ai contribuenti dal Comune di Bellinzago Novarese il 27/10/2010, per il

2006, oltre sanzioni e interessi, avvisi emessi a seguito dell’attribuzione, in data
13/6/1998, da parte dall’Agenzia del Territorio, della nuova rendita catastale di un
fabbricato, sito nel territorio comunale, risultata maggiore di quella sulla cui base era
stata pagata l’imposta;
che il Giudice di appello osservava, in particolare, che l’adempimento della preventiva
pubblicazione della rendita nell’Albo pretorio era stato documentalmente dimostrato
dal Comune e che, contrariamente a quanto sostenuto dai contribuenti, trattandosi
nella specie di rendita adottata prima del 31 dicembre 1999, e di atti impositivi
notificati dopo il 10 gennaio 2000, trova applicazione l’art. 74, comma 3, L. n. 342 del
2000, per cui l’atto impositivo costituisce a tutti gli effetti anche atto di notificazione
della predetta rendita, e del resto che i contribuenti avevano avuto conoscenza della
nuova rendita a seguito della notificazione degli atti impositivi concernenti pregresse
annualità d’imposta;
che l’ intimato Comune resiste con controricorso;

CONSIDERATO

che con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3, violazione degli artt. 6, L. n. 212 del 2000, 5 e 11, D.Lgs. n. 504 del 1992, 112
c.p.c., non avendo la CTR considerato che la liquidazione della maggiore imposta è
avvenuta a seguito di variazione catastale che ha comportato l’attribuzione di una
nuova rendita, la quale non è stata preventivamente notificata ai contribuenti, per cui
l’avviso di liquidazione ICI, per l’anno 2006, si basa su un atto non portato
dall’Agenzia del Territorio a loro conoscenza;
che con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,
violazione degli artt. 11, comma 2 bis, D.Lgs. n. 504 del 1992, 279 c.p.c., non avendo
la CTR valutato la circostanza che l’avviso impugnato si basa su un atto presupposto
i

recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), relativa all’anno

non conosciuto dai contribuenti, e neppure allegato o riprodotto nel suo contenuto
essenziale, per cui la motivazione della sentenza di secondo grado risulta
incompleta, incoerente ed illogica;
che con il terzo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
violazione degli artt. 74, L. n. 342 del 2000, 11 e 12, disposizione sulla legge in
generale, avendo la CTR considerato legittima l’attività di accertamento riferibile ad
annualità pregresse alla data di entrata in vigore della richiamata L. n. 342 del 2000

conoscenza dei contribuenti mediante notificazione, anche in considerazione della
carenza di motivazione dell’atto impositivo;
che le censure, scrutinabili congiuntamente, sono infondate e non meritano
accoglimento;
che va anzitutto richiamato il principio, espresso da questa Corte con la sentenza n.
10574/2010, secondo cui “l’art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
nell’attribuire alla notificazione dell’atto impositivo fondato su atti, adottati entro il 31
dicembre 1999, comportanti l’attribuzione o la modificazione della rendita, valore di
notificazione della rendita stessa, non richiede che l’atto impositivo contenga in ogni
caso la motivazione sui presupposti e sui criteri di stima seguiti dall’Agenzia del
Territorio, configurandosi tale obbligo solo quando deve procedersi alla stima diretta
dell’immobile (come nel caso di attribuzione di rendita a fabbricati con destinazione
speciale o particolare) e non quando si tratta di semplice variazione di classamento,
comportante la sola applicazione all’immobile di valori determinati per legge o per
regolamento in relazione al tipo ed alla consistenza del fabbricato. Ne consegue che
l’atto di liquidazione il quale riporti i dati di classificazione dell’immobile con la classe,
la consistenza e la rendita attribuita in relazione a tali elementi, è sufficiente a
consentire al contribuente che individui un errore di classificazione concernente il
proprio immobile, o che ritenga non sussistere i requisiti per la variazione catastale, di
effettuare l’impugnazione della rendita, aprendo un contenzioso specifico con la
Agenzia del Territorio anche sulla base del semplice raffronto di tali dati con quelli su
cui in precedenza era stata applicata la imposta.”;
che va altresì ricordato il disposto dell’art. 74, L. n. 342 del 2000, comma 1, a mente
del quale, “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi
delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro
notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della
partita”, sicché la necessità (sostenuta dai contribuenti) della notificazione degli “atti
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(Statuto del contribuente), ancorché basata su rendita catastale non portata a

comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati”
costituisce condizione di efficacia degli stessi soltanto dalla data indicata nella norma,
giacché per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre
1999 il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento,
che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione;
che il legislatore, stabilendo con il citato art. 74 che da tale giorno gli atti attributivi
o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro

periodo successivo alla notificazione del classamento ma, piuttosto, ha inteso segnare
il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere
l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro
di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale,
coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece
all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, stante la natura
dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita (Cass. S.U. n.
3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 1232072016; n. 12753/2014; n. 16031/2009;
n. 9203/2007);
che l’art. 74, comma 3, L. n. 342 del 2000, dunque, va interpretato nel senso che
qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999, e l’atto
impositivo che la recepisce sia stato notificato successivamente alla data (10 dicembre
2000) di entrata in vigore della citata L. n. 342 del 2000, soltanto con tale
notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione
(laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’Albo pretorio), con la
conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato
a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo ma anche
nei confronti della determinazione della rendita (Cass. n. 2952/2010; n. 10801/2010;
n. 5373/2009);
che il Comune di Bellinzago Novarese, avuto riguardo al suesposto regime degli atti
comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ben poteva
calcolare l’imposta in base alla nuova rendita attribuita al fabbricato per cui è causa,
anche in mancanza di previa notificazione di essa da parte dell’Agenzia del Territorio,
per cui l’ICI è stata correttamente commisurata alla nuova rendita catastale attribuita
dal competente Ufficio, mentre non risulta risolutivo il riferimento all’omessa notifica
della stessa da parte dell’Agenzia del Territorio, essendo stata eseguita l’affissione

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notificazione, non ha affatto voluto restringere il potere di accertamento tributario al

all’Albo pretorio nel periodo ricompreso dal 9/12/1998 al 15/1/1999, adempimento
quest’ultimo richiesto fino al 31 dicembre 1999;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

LA CORTE, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese

misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1’8 febbraio 2018.

del presente giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella

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