Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4604 del 22/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 22/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17818-2012 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso l’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI DURANTE, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76,

presso l’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO MAZZACANE, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1034/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ROBERTO CATALANO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 23 luglio 2002, G.S. evocava in giudizio Banca Intesa s.p.a., ora Intesa Sanpaolo s.p.a., domandandone la condanna al risarcimento del danno, da quantificarsi in corso del giudizio. Lamentava l’attore che il 22 luglio 1994 l’istituto di credito aveva levato protesto per il mancato pagamento di un assegno da lui tratto per Lire 150.000 sul conto corrente acceso presso la detta banca. Aggiungeva l’istante che successivamente, in data 2 ottobre 1994, aveva receduto dal rapporto rimettendo allo stesso G. assegno circolare di Lire 1.597.862, a saldo del conto estinto. Sosteneva l’attore che alla data del protesto esisteva sufficiente provvista sul conto in considerazione degli interessi sullo stesso maturati, i quali erano immediatamente esigibili, giusta l’art. 7 delle condizioni generali di contratto; lamentava inoltre che la banca, nella circostanza, aveva mancato di adempiere agli obblighi di informazione e, più in generale, a quelli di correttezza, rifiutandosi di pagare un assegno di modestissimo importo, senza preavvertire il correntista.

La banca si costituiva e, per quanto qui rileva, eccepiva l’infondatezza nel merito della domanda, osservando come il credito avente ad oggetto il pagamento degli interessi era esigibile solo a chiusura annuale del conto.

Il Tribunale di Bari, pur riconoscendo che la banca aveva violato l’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, ingenerando nel correntista l’affidamento quanto alla copertura dell’assegno, respingeva la domanda attrice evidenziando come il danno lamentato non risultasse provato.

La sentenza era impugnata da entrambi contendenti e il 22 novembre 2011 la Corte di appello di Bari accoglieva l’appello incidentale di Intesa Sanpaolo e rigettava quello principale spiegato da G.. Il giudice dell’impugnazione evidenziava come la banca non fosse tenuta a pagare il titolo nè, tantomeno, a informare delle disponibilità liquide mancanti il cliente: era costui – infatti – ad essere onorato della verifica della presenza di adeguata provvista sul proprio conto. La Corte di merito escludeva, pertanto, che la levata del protesto fosse illegittima e che, in conseguenza, potesse configurarsi un’obbligazione risarcitoria a carico della banca.

Contro detta sentenza ricorre per cassazione G.S.; i motivi del ricorso sono due. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente ed errata motivazione su un fatto decisivo della controversia. Rileva l’istante che nel proprio atto d’appello aveva osservato come al momento della levata del protesto esistesse, sul proprio conto, idonea provvista, costituita dagli interessi maturati a quella data. La Corte di merito aveva escluso che il credito per interessi fosse all’epoca esigibile: a tal fine aveva richiamato l’art. 7 del contratto di conto corrente il quale però prevedeva che per l’ipotesi di apertura di credito e di sovvenzione, ad ognuna delle parti era riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di quanto fosse comunque dovuto, nonchè di recedere in qualsiasi momento. Ne discendeva, secondo il ricorrente, che egli avesse il diritto di esigere, in qualsiasi momento, l’immediato pagamento di quanto a spettante anche per interessi maturati. In tal senso, la disposizione negoziale per cui “i rapporti di dare e avere tra le parti vengono chiusi contabilmente alla fine di ogni anno” concerneva non l’esigibilità degli interessi maturati, ma la capitalizzazione degli stessi.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 821 c.c., comma 3. Ricorda il ricorrente come quest’ultima norma preveda che i frutti civili si acquistino giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. L’istante richiama, poi, la previsione contrattuale afferente il diritto delle parti di esigere in qualsiasi momento l’immediato pagamento di quanto dovuto e rileva che sul proprio conto erano maturati ingenti interessi attivi in forza delle somme ivi giacenti fino a pochi mesi prima.

I due motivi si prestano alla trattazione congiunta e sono infondati.

Una delle differenze fondamentali tra il conto corrente ordinario (artt. 1823 ss. c.c.) e il conto corrente di corrispondenza (artt. 1852 ss. c.c.) risiede nella mancanza, in quest’ultimo, del meccanismo di differimento dell’esigibilità del credito che connota il primo: nel conto corrente ordinario, infatti, il saldo è esigibile alla scadenza stabilita, salvo, in caso di mancata richiesta del pagamento, la rinnovazione del contratto, con conversione del saldo in rimessa (la prima rimessa) di un nuovo conto (art. 1823 c.c., comma 2). In tal senso, questa Corte ha precisato che nel conto corrente ordinario i crediti annotati nel conto sono inesigibili ed indisponibili sino alla chiusura del conto stesso, mentre nel conto corrente bancario il credito, che risulta dal conto, è sempre disponibile; ha pure sottolineato – e questa può dirsi una conseguenza naturale dell’esigibilità – che nel conto corrente ordinario la compensazione ha luogo soltanto al momento della chiusura del conto e fino a questo momento le due masse contrapposte mantengono la loro individualità, mentre nel conto corrente bancario la compensazione tra versamenti e prelievi è immediata: tanto – ha aggiunto – che alcuni autori escludono che le operazioni di annotazione delle riscossioni e dei pagamenti, con la conseguente variazione continua del saldo disponibile, possa integrare una fattispecie compensativa (Cass. 22 marzo 2005, n. 6187). Da ciò è tratta la conseguenza, pacifica nella giurisprudenza successiva (Cass. 2 luglio 2014, n. 15135; Cass. 5 luglio 2007, n. 15218; Cass. 18 gennaio 2006, n. 870), per cui l’art. 1831 c.c. – secondo il quale la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi o, in mancanza, al termine di ogni semestre non è applicabile al contratto di conto corrente bancario.

Se è vero, però, che nel contratto di conto corrente bancario il credito derivante dalle rimesse del cliente è immediatamente esigibile e non occorre, quindi, attendere la chiusura del conto, con la liquidazione del saldo, per ottenerne la corresponsione, non è possibile affermare che, in ogni caso, gli interessi su tali rimesse possano pretendersi in qualsiasi momento, giacchè la volontà dei contraenti ben può stabilire un diverso regolamento quanto alla materiale percezione degli interessi stessi.

Sul punto, non è concludente il richiamo all’art. 821 c.c., comma 3, secondo cui i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. Tale norma ha infatti valenza generale, ma in tema di interessi rileva il disposto dell’art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. L’autonomia privata può dunque prevedere che un determinato credito, pur esigibile, non produca interessi. Ma se la volontà dei contraenti può escludere il diritto agli interessi, a maggior ragione può modulare l’esercizio del diritto stesso, disponendo che gli interessi, pur maturando secondo il paradigma legale (in ragione dell’esigibilità del credito cui essi accedono), siano dovuti alla scadenza di un termine prefissato, a seguito della loro globale quantificazione.

Ora, la Corte di merito ha precisato che l’obbligazione relativa agli interessi non era, alla data della levata del protesto, esigibile, “dovendosi attendere la chiusura annuale del rapporto ovvero la chiusura del conto, a mente della clausola n. 7 del contratto di conto corrente”.

Il ricorrente ha obiettato che la clausola in questione prevedrebbe, tra l’altro, che “i rapporti di dare e avere tra le parti vengono chiusi contabilmente alla fine di ogni anno” e che tale prescrizione non concernerebbe l’esigibilità degli interessi maturati, ma la capitalizzazione degli stessi. A tale proposito – ha rilevato lo stesso istante – la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e illogica.

La censura, oltre ad essere mancante della necessaria specificità – non risultando indicata la localizzazione, all’interno del fascicolo pervenuto alla Corte, del documento che contiene la clausola, nè trascritto, per intero, il contenuto della medesima – finisce per colpire l’esito dell’attività ermeneutica, laddove, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465).

Peraltro, anche avendo riguardo alla parte della clausola di cui è stato riprodotto il contenuto, non può certo negarsi che l’opzione ermeneutica del giudice del gravame sia munita di congruità logica. Infatti, la chiusura annuale dei rapporti di dare e avere include la liquidazione degli interessi maturati nel periodo: ben può ritenersi, dunque, che tali interessi, proprio per effetto dell’attuata liquidazione, vadano accreditati al correntista solo successivamente a detta chiusura annuale.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio fanno carico al ricorrente in ragione della soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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