Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4603 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4603 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

ORDINANZA
sul ricorso 1587i-2012 proposto da:
PULCRANO PASQUALINA MARGHERITA, domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato
PIERPACLO PELOSI (avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
2018
358

VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO
LO GIUDICE, rappresentata e difesa dall’a vocaLo
MICHELE Di FIORE;
– con troricorrente nonchè contro
COMUNE DI FOMIGLIANO D’ARCO;

Data pubblicazione: 28/02/2018

- intimato avverso la sentenza o. 7/2012 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 19/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere

DoLL.

DOMENICO CHINDEMI.

18871/12
CONSIDERATO CHE
Con sentenza n. 7/47/2012, depositata il 19.1.2012, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello proposto da Pulcrano Pasqualina
Margherita avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Napoli n. 568/32/2010 che riteneva la legittimità della cartella di pagamento
ICI, per l’anno 2001, emessa dal Comune di Pomigliano d’Arco
La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., in relazione
all’art. 360,n. 3, c.p.c.,per avere la CTR ritenuto regolarmente notificato a
tutti gli eredi l’avviso di accertamento presupposto, senza alcuna prova al
riguardo nei confronti della contribuente;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 163 I. 296/2006, 2966
c.c. e omessa motivazione in ordine alla eccezione di decadenza triennale
essendo stata la cartella notificata oltre tale termine, decorrente dalla notifica
dell’accertamento;
c)

violazione e falsa applicazione degli artt. 752,754,1295 c.c. e del D.Igs
504/92, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., non avendo la CTR rilevato che
nel caso di debito ICI non si applica il regime della solidarietà passiva
tributaria, ma il generale principio in tema di ripetizione dei debiti ereditari
tra coeredi per cui l’erede risponde solo pro-quota.

Equitalia Sud s.p.a si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il Comune di Pomigliano d’Arco non ha svolto attività difensiva.
RITENUTO CHE
Il primo motivo è fondato ed assorbente degli altri.
Nel giudizio di merito (il Comune non si è costituito in grado di appello) la CTR si
è limitata ad affermare che “la cartella di pagamento deve ritenersi legittima
perché scaturisce da accertamento notificato a tutti gli eredi divenuto definitivo
per mancata impugnazione”, senza tuttavia fornire alcuna indicazione al
riguardo, limitandosi ad una enunciazione non supportata da alcun elemento di
riscontro da poter valutare
Né può essere ritenuta prova idonea la notifica dell’avviso di accertamento
impersonalmente nei confronti di tutti gli eredi in data 21.9.2006, come riportato
a pag. 4 della cartella esattoriale, in quanto, essendo il de cuius Rea Lorenzo
deceduto in data 5.10.1999 la notifica poteva essere effettuata all’ultimo
domicilio del defunto impersonalmente nei confronti degli eredi solamente entro
il primo anno dalla morte.
Non potendo questa Corte, in relazione al motivo dedotto, accedere agli atti del
1

deducendo i seguenti motivi:

giudizio di merito per verificare la ritualità della notifica dell’avviso di
accertamento, atto di natura amministrativa e non processuale, va cassata
l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della
Campania,in diversa composizione, che si pronuncerà anche in ordine alle
spese del giudizio di legittimità, al fine di accertare la rituale notifica dell’avviso
di accertamento alla ricorrente. Le ulteriori questioni oggetto di ricorso potranno
essere riproposte nel giudizio di rinvio.
PQM

alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione,
che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8.2.2018

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza con rinvio

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