Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4603 del 22/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 22/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. RENATO Bernabai – Consigliere –

Dott. ANDREA Scaldaferri – Consigliere –

Dott. MASSIMO Ferro – Consigliere –

Dott. MASSIMO Falabella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17722-2012 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA

PROVINCIA DI CATANZARO (A.T.E.R.P.), subentrata all’IACP di

CATANZARO, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FIORE 3, presso

l’avvocato PINO D’ALBERTO, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARIO TALARICO, FILIPPO ZUCCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso l’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE AFFANNATO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PINO D’ALBERTO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo del 22 maggio 1993 il Presidente del Tribunale di Catanzaro ingiungeva a Fondiaria Assicurazioni (oggi Fondiaria SAI) di pagare allo IACP di Catanzaro (oggi Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Catanzaro – ATERP) la somma di Lire 331.407.211, oltre interessi legali: l’importo intimato era preteso a fronte della stipula di una polizza fideiussoria (n. (OMISSIS)) emessa dalla compagnia di assicurazione, per l’importo di Lire 590.676.881, a garanzia del rimborso, da parte di G.G., di un acconto sul corrispettivo di un appalto pubblico, da lui riscosso.

Era proposta opposizione da parte di Fondiaria, la quale, tra l’altro, eccepiva la falsità della polizza posta a fondamento della domanda ingiuntiva.

Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza del Tribunale di Catanzaro che revocava il decreto ingiuntivo e condannava la compagnia di assicurazione al pagamento della somma di Euro 39.558,57, oltre interessi legali.

Sia l’ATERP che Fondiaria impugnavano la pronuncia, che era confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza depositata il 16 giugno 2011.

Contro quest’ultima decisione ricorre per cassazione l’ATERP con due motivi. Resiste con controricorso Fondiaria SAI s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 214 e 216 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rileva la ricorrente che, secondo quanto ritenuto dal giudice distrettuale, Fondiaria avrebbe disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla polizza, la quale era apparentemente riconducibile ad un suo agente. Nondimeno – sottolinea l’istante – il disconoscimento esige una manifestazione chiara e non equivoca, nel senso che la parte interessata deve impugnare l’autenticità del documento e contestare formalmente che esso provenga dal soggetto che appare averlo sottoscritto: all’opposto, nella fattispecie, le espressioni utilizzate dalla compagnia di assicurazione per contrastare l’efficacia dello scritto in questione non erano idonee a configurare il nominato disconoscimento.

Il motivo non ha fondamento.

Il disconoscimento della scrittura privata non richiede una forma vincolata, ma deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non deve risolversi in una espressione di stile (Cass. 10 agosto 2014, n. 18042; Cass. 21 novembre 2011, n. 24456; Cass. 13 febbraio 2008, n. 3474). Si afferma, poi, che la relativa valutazione si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. 10 agosto 2014, n. 18042 cit.; Cass. 17 maggio 2007, n. 11460): tale asserzione non può tuttavia essere appieno condivisa, dal momento che ove, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (per tutte: Cass. 21 aprile 2016, n. 8069; Cass. 30 luglio 2015, n. 16164; in tema pure Cass. S.U. 22 maggio 2012, n. 8077): ciò implica che in questa sede debba valutarsi l’idoneità della formula impiegata ai fini del nominato disconoscimento, indipendentemente della motivazione che, sul punto, abbia speso la Corte distrettuale.

Ora, Fondiaria ebbe chiaramente ad eccepire, nella citazione in opposizione, che la firma di C.T., apposta sulla polizza era “contraffatta”. Vero è che l’odierna controricorrente aggiunse, nella circostanza, che la detta sottoscrizione poteva essere stata anche “appositamente modificata” dal predetto soggetto. Ma è decisivo, al riguardo, che Fondiaria, dopo tale assunto ipotetico, concluda nel senso che, allo stato, la firma in questione non potesse riferirsi al predetto Catalano; nella citazione – riprodotta, per la parte che interessa, nella sentenza impugnata – si legge, infatti: “Si deve, comunque, presumere, fino a prova contraria che la firma apposta non è quella dell’agente di Reggio Calabria e pertanto la polizza e inesistente”.

Deve dunque ritenersi che Fondiaria abbia efficacemente negato la paternità del documento in contestazione, sicchè competeva alla controparte superare l’attuato disconoscimento attraverso l’introduzione del procedimento di verificazione.

Col secondo motivo è lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., nonchè degli artt. 2702 e 2703 c.c.; la sentenza impugnata è inoltre censurata per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo. Osserva la ricorrente che la Corte di merito aveva indebitamente conferito al documento prodotto il valore di scrittura privata, laddove esso godeva della fede privilegiata della scrittura privata autenticata. Alla polizza risultava infatti unito un atto notarile avente ad oggetto l’autenticazione della firma apposta dall’agente della compagnia di assicurazione C.T..

Il motivo è carente di specificità e, come tale, inammissibile.

La natura della censura, incentrata sui documenti indicati nel corpo del motivo (la polizza e l’autentica notarile), onerava l’istante di replicarne il contenuto letterale all’interno del ricorso. La trascrizione si imponeva, del resto, proprio in quanto essa avrebbe posto la Corte nella condizione di apprezzare, oltre alla decisività della risultanza documentale controversa (per cui, ad es., in tema di vizio di motivazione: Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48), lo stesso preciso contenuto della censura che a quel contesto documentale rimandava.

Il ricorso va dunque respinto.

Per le spese processuali vale il principio di soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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