Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4602 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4602 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto
DA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge
Ricorrente
CONTRO
I.

ANTONELLI FILIBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via D. Chelini n. 5, presso lo studio dell’Avv. FABIO
VERONI, rappresentato e difeso dall’Avv. VINICIO
GAETANO DI MASSA del foro di Perugia come da procura

2;1(4

Data pubblicazione: 26/02/2014

2

a margine del controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 461/07 della Corte di
Appello di Perugia del 30.05.2007/3.09.2007 nella causa n.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
,
del 22.01.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. VINICIO GAETANO DI MASSA per l’Antonelli;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
GIOVANNI

GIACALONE,

che

ha

concluso

per

l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Perugia con sentenza del 20.09.2004, in
accoglimento del ricorso proposto da FILIBERTO
ANTONELLI, nominato con P.D.G. del 15.04.1981 ufficiale
giudiziario dirigente dell’UNEP presso la Corte di Appello
di Perugia, dichiaraidgt, che l’attività svolta dal ricorrente
era riconducibile alla posizione economica C2 dal
1.07.1998 al 3.04.2000 e successivamente alla posizione
economica C3, con la condanna del convenuto Ministero
della Giustizia al pagamento delle differenze retributive.
Il. La Corte di Appello di Perugia, investita con gravame
del Ministero anzidetto, con sentenza n. 461 del 2007, in
parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto all’Antonelli la posizione economica C2 dal 1-07-

1007 R. G. 2005.

3

1998 al 6.04.2001 (invece che al 3.04.2000) e la posizione
C3 dal 7.04.2001, con conferma delle restanti statuizioni.
La Corte ha osservato che:
-l’Antonelli aveva svolto tutte le mansioni necessarie ed i-

le relative assunzioni di responsabilità e dirigenziali da oltre un ventennio, ritenute, infine, meritevoli della posizione
C3 dal DM 6.04.2001, che tale posizione aveva istituito per
l’anzidetto Ufficio;
-con riferimento al mancato conferimento formale
dell’incarico di svolgimento delle rivendicate mansioni superiori, eccepito dall’appellante Ministero, l’Antonelli era
stato addetto con P.D.G. 15.04.1981 a dirigere l’Ufficio di
Perugia e, anche se all’epoca la carica di giudiziario dirigente non costituiva una qualifica autonoma, le relative
funzioni erano le stesse ed elevate al rango di posizione
C3;
-ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della posizione C2 dal 1.07.1998 al 6.04.2001 (data del DM
6.04.2001) e di quella C3 dal 7.04.2001.
III. Avverso tale sentenza il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’Antoneli resiste con controricorso, illustrato con memoria
ex art. 378 CPC.

donee alla gestioneeletUfficio UNEP di Perugia, con tutte

4

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i due motivi di ricorso, tra loro connessi, il ricorrente lamenta la violazione del DPR n. 44 del 1990, CCNL
16.02.1991, contratto integrativo 5.04.2000, del DLgs n 29

del 1992, del DPCM 4.10.2000 e del DM 6.04.2001, nonché
difetto di motivazione su fatti controversi e decisivi per il
giudizio.
Il Ministero osserva che l’Antonelli aveva continuato a svolgere, anche dopo il DM 6 aprile 2001, le medesime mansioni espletate prima della revisione della dotazione organica (attuata con DPCM 4 ottobre 2000 e con DM n. 614
del 2001), nell’ambito di un Ufficio in cui, nonostante
l’ampliamento, i posti ricoperti erano rimasti invariati.
Lo stesso ricorrente aggiunge che l’attività di dirigenza
dell’Ufficio, svolta dall’Antonelli, rientrava appieno nella figura professionale dell’ufficiale giudiziario e, nella specie,
Area funzionale C, posizione economica C1 (già VII qualifica funzionale) designata dal citato contratto integrativo in
vigore dal 5.04.2000, con la puntualizzazione che in tale figura rientravano anche i lavoratori, come l’Antonelli, che
svolgevano attività di direzione di una unità organica
nell’ambito dell’ufficio NEP ovvero di quest’ultimo nel suo
complesso quando, per le sue dimensioni, non fosse necessaria e opportuna l’ulteriore articolazione.

del 1993 (poi D.Lgs. n. 165 del 2001), della legge n. 421

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I motivi sonno corredati dai seguenti quesiti di diritto:
-Dica la Suprema Corte se possa riconoscersi all’Antonelli
la posizione economica C2 dal 1° luglio 1998 al 6 aprile
2001 e la posizione economica C3 dal 7 aprile 2001;

dente quesito, se possa riconoscersi all’Antonelli lo svolgimento delle mansioni previste per le posizioni economiche
C2 e C3.

2. Il ricorso così formulato, proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata
in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, incorre nella
violazione dell’art. 366 bis C.P.C., introdotto con l’art. 6
dell’anzidetto decreto legislativo.
Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 n. 1, 2,
3 e 4 C.P.C., l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto,
mentre in relazione all’art. 360 n. 5 C.P.C., l’illustrazione
del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Nel caso di specie il ricorso non presenta formulazione di
appropriat$ ed adeguatii quesito di diritto, taltda consentire
di individuare lo specifico contenuto dell’impugnazione e i

-Dica la Suprema Corte, data risposta negativa al prece-

parametri giuridici risolutivi della questione introdotta, né
censura in modo specifico e chiaro l’interpretazione del fatto e neppure il ragionamento attraverso il quale il giudice
del gravame ha ribadito il riconoscimento delle superiori

Al riguardo si richiama l’indirizzo di questa Corte, secondo
cui il ricorso per cassazione deve in ogni caso concludersinell’ipotesi di motivo per violazione di norme di diritto- con
la formulazione di un quesito tale da integrare il punto di
congiunzione tra l’enunciazione del principio generale e la
soluzione del caso specifico (cfr Cass. n. 10758 del 2013;
Cass. n. 4329 del 2009) e- nell’ipotesi di censura per vizio
di motivazione- con un momento di sintesi, anche quando
il fatto controverso sia rilevabile dal complesso della censura formulata, attesa la “ratio” che sottende la disposizione di cui all’art. 366 bis CPC, associata all’esigenza di porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere dalla lettura del solo quesito quale sia l’errore commesso dal
giudice di merito (cfr Cass. n. 24255 del 2011; SU n. 16528
del 2008). Il che non è dato riscontrare, come già evidenziato, nella fattispecie.
3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore
dell’Antonelli.

posizioni economiche C2 e C3 a favore dell’Antonelli.

7

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed
€ 3000,00 per compensi,oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.

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